ULTERIORI NOVITA’ DECRETO RILANCIO
Nell’ambito del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sul S.O. n. 21/L alla G.U. 19.5.2020, n. 128 in vigore dal 19.5.2020, il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni, oltre a quelle già rese note con la circolare di Studio del 19/05/2020, di seguito esaminate.
DONAZIONI ANTI SPRECO – Art. 10
Con la sostituzione della lett. d-bis) introdotta dall’art. 71-bis, DL n. 18/2020 è stato rivisto l’elenco dei prodotti agevolati di cui all’art. 16, comma 1, Legge n. 166/2016, concernente “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi“.
In particolare l’elenco ora prevede i seguenti beni:
· prodotti tessili
· abbigliamento · mobili · componenti di arredo · giocattoli · materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione · elettrodomestici ad uso civile e industriale · televisori / personal computer / tablet / e-reader / altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzabili o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni / vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari. |
RAFFORZAMENTO PMI – Art. 26
CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO DI CAPITALE
È previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale delle seguenti società:
- spa;
- sapa;
- srl, anche semplificate;
- società cooperative;
- società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;
- società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003;
aventi sede legale / amministrativa in Italia.
Sono esclusi dall’agevolazione in esame i soggetti di cui all’art. 162-bis, TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e le società assicurative.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2 milioni. La partecipazione “riveniente” dal conferimento va posseduta fino al 31.12.2023. |
Al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:
- presentino nel 2019 ricavi ex art. 85, lett. a) e b), TUIR, superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni;
- abbiano subito, a causa dell’emergenza “COVID-19”, una riduzione complessiva dei ricavidei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%;
- abbiano deliberato ed “eseguito” dal 20.5 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.
La distribuzione di riserve prima del 31.12.2023 da parte della società oggetto del conferimento in esame comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto detratto, maggiorato degli interessi legali.
Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente / indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelli successivi fino al competo utilizzo;
- è utilizzabile in compensazionetramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
A tal fine non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/ componenti negativi ex 61 e 109, comma 5, TUIR.
CREDITO D’IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO
Alle predette società che rispettano altresì i seguenti requisiti:
- al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
- presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’ 67, D.Lgs. n. 159/2011in materia di leggi antimafia;
- nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in in materia di imposte sui redditi / IVA nel caso in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 7/2000 (interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni);
è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
La distribuzione di riserve prima dell’1.1.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, maggiorato degli interessi legali.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
A tal fine non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/ componenti negativi ex 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite sono tra loro cumulabili. |
Le disposizioni attuative delle novità sopra esposte sono demandate al MEF.
L’efficacia delle novità in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE. |
BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI – Art. 28
È previsto uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento delle attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.
Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi / compensi 2019. |
Merita evidenziare che il bonus spetta anche ai seguenti soggetti:
- enti non commerciali;
- enti del Terzo settore (ETS);
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’agevolazione in esame:
- è prevista nella misura del 30%in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa;
- è commisurata all’importo pagato nel2020 con riferimento ai mesi di marzo / aprile / maggio, a condizione che il locatore, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’agevolazione è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno; |
- è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex 61e 109, comma 5, TUIR;
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
L’ agevolazione non è cumulabile con il c.d. “Bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, in relazione alle medesime spese. |
DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI PMI / START-UP INNOVATIVE – Art. 38, commi da 7 a 9
Con l’introduzione:
- dell’art. 29-bis, DL n. 179/2012(start-up innovative);
- del comma 9-ter all’ 4, DL n. 3/2015(PMI innovative);
è prevista una detrazione IRPEF pari al 50% della somma versata a favore del contribuente che investe nel capitale sociale di una o più PMI / start-up innovative.
L’investimento può essere effettuato direttamente / mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI / start-up innovative. |
Va evidenziato che:
- l’agevolazione è riconosciuta:
- con riferimento alle somme investite in PMI / start-up innovative iscritte nell’apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell’investimento;
- nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
- l’investimento detraibile:
- non può eccedere la somma di € 100.000 per ciascun periodo d’imposta;
- deve essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni.
In caso di cessione anticipata (anche parziale) dell’investimento il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, è tenuto a restituire quanto detratto maggiorato degli interessi legali.
Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al MISE.
MAXI AMMORTAMENTO – Art. 50
Relativamente al c.d. “maxi ammortamento”, ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è prorogato dal 30.6 al 31.12.2020 il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – Art. 81
Con la modifica del comma 2 dell’art. 103, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, è previsto che i documenti di regolarità contributiva (DURC) con scadenza nel periodo 31.1.2020 – 15.4.2020 sono validi fino al 15.6.2020. Si rammenta che il citato comma 2:
- prevede che
“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”; |
- come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2020, n. 11/Esi applica anche
“alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati, di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.7.2003 e alla Circolare esplicativa 23.11.2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compreso tra il 31.1 e il 31.7.2020 che, pertanto, restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. |
CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA EMERGENZA COVID-19 – Art. 122
Nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
La cessione, oltre ai crediti d’imposta per per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ex art. 120 del Decreto in esame e per la sanificazione degli ambienti di lavoro / acquisto dispositivi di protezione DPI, ex art. 125 del Decreto in esame, riguarda i seguenti bonus:
- d. “Bonus negozi e botteghe”, ex art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
- credito d’imposta canoni di locazione di immobili, ex art. 28 del Decreto in esame.
Va evidenziato che:
- il cessionario utilizza il credito ceduto:
- anche in compensazione nel mod. F24;
- con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito non utilizzatanell’anno non può essere:
- utilizzata negli anni successivi;
- richiesta a rimborso;
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA – Art. 123
È previsto dal 2021 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (di fatto sono state soppresse le clausole di salvaguardia che prevedevano l’aumento delle aliquote IVA).
TRATTAMENTO IVA CESSIONI BENI CONTENIMENTO COVID-19 – Art. 124
Con l’aggiunta del n. 1-ter.1 alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle cessioni dei seguenti beni:
“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”. |
Al fine di contenere l’emergenza epidemiologica COVID-19 è previsto che le cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31.12.2020 sono esenti IVA con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti ai sensi dell‘art. 19, DPR n. 633/72.
“BONUS RENZI” 80 € – Art. 128
Il credito pari a € 80 di cui all’art. 13, comma 1-bis, TUIR (c.d. “Bonus Renzi”) spettante fino al 30.6.2020 e il trattamento integrativo pari a € 100 di cui all’art. 1, DL n. 3/2020 spettante dall’1.7.2020 ai lavoratori dipendenti in possesso degli specifici requisiti sono riconosciuti anche in caso di incapienza dovuta al minor reddito di lavoro dipendente 2020 per effetto dell’emergenza COVID-19.
Il datore di lavoro riconosce al dipendente i predetti benefici assumendo la retribuzione contrattuale spettante in assenza dell’emergenza COVID-19 (anziché le somme percepite in base alle misure di sostegno ex artt. 19,20,21,22,23 e 25, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”). |
Il bonus non percepito nel periodo in cui il dipendente ha beneficiato delle citate misure di sostegno al lavoro (artt. da 19 a 22, DL n. 18/2020) è corrisposto dal datore di lavoro “a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.
IVAFE E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE – Art. 134
A seguito dell’estensione dell’applicazione dell’IVAFE ai soggetti diverse dalle persone fisiche (enti non commerciali e società semplici / equiparate) ad opera della Finanziaria 2020, con la modifica dell’art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, per tali soggetti è fissata:
- a € 100 l’imposta per i c/c e libretti di risparmio;
- a € 14.000 la misura massima dell’imposta dovuta.
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Art. 137
È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.7.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.9.20120 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
ALIQUOTE E TARIFFE IMU / TARI – Art. 138
A seguito dell’abrogazione:
- del comma 683-bis dell’art. 1, Legge n. 147/2013 (relativo al termine del 30.4.2020 previsto per l’approvazione delle tariffe / regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva da parte dei Comuni);
- del comma 4 dell’ 107, DL n. 18/2020(che prevede il differimento al 30.6.2020 del predetto termine di cui al citato comma 683-bis);
- del comma 779 dell’ 1, Legge n. 160/2019(che dispone, per il 2020, che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ma comunque entro il 30.6.2020);
l’allineamento dei termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI / IMU con il termine relativo al bilancio di previsione (31.7.2020).
DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO – Art. 140
Modificando l’art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che i soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
A seguito della nuova disposizione fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri.
SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEI DATI AL STS
Modificando il comma 6-quater del citato art. 2 è altresì disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno adempiere all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate effettuando solo l’invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS mediante RT (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) dall’1.1.2021 (anziché dall’1.7.2020).
PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Art. 141
È disposta la proroga dall’1.7.2020 all’1.1.2021 della lotteria degli scontrini.
PROROGA PROCEDURA AUTOMATIZZATA LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO – Art. 143
In base all’art. 12-novies, DL n. 34/2019 per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate.
Con la modifica del citato art. 12-novies è previsto che la suddetta disposizione è applicabile alle fatture inviate al SDI dall’1.1.2021, in luogo delle fatture inviate dall’1.1.2020.
VERSAMENTI CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI – Art. 144
Le disposizioni relative ai versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlliformali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 sono state esaminate nell’Informativa 21.5.2020, n. 152.
SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO – Art. 145
Per il 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto ruolo di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.
TEMPORANEA INAPPLICABILITÀ SOSPENSIONE PAGAMENTI P.A. – Art. 153
Nel periodo di sospensione 8.3 – 31.8.2020 (21.2 – 31.8.2020 per i Comuni della zona rossa di prima istituzione) individuato dall’art. 68, comma 1 e 2-bis, DL n. 18/2020, non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.
Le verifiche già effettuate, anche in data antecedente al suddetto periodo di sospensione, per le quali l’Agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento ai sensi dell’art. 72-bis, DPR n. 602/73 restano prive di effetto e le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento del beneficiario.
PROROGA NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI, DI IRROGAZIONE SANZIONI, ECC. – Art. 157
Sono emessi entro il 31.12.2020 e notificati nel periodo 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi gli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni / recupero dei crediti di imposta / liquidazione / rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione di cui all’art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, scadono nel periodo 8.3 – 31.12.2020.
Inoltre è disposto che dall’8.3 non saranno effettuati gli invii dei seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti), entro il 31.12.2020:
- comunicazioni di irregolarità / avvisi bonaricollegati ai controlli automatizzati ex 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all’ 21-bis, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’ 23, comma 21, DL n. 98/2011.
Tali atti / comunicazioni / inviti sono notificati / inviati / messi a disposizione nel periodo compreso 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, comma 640, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che individua il termine di notifica della cartella di pagamento / accertamento / liquidazione in materia di imposta di registro nonché di imposta sulle successioni e donazioni in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell’errore / omissione.
CARTELLE DI PAGAMENTO
I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12:
- del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’ 36-bis, DPR n. 600/73, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19e 20, TUIR in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;
- del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale di cui all’ 36-ter, DPR n. 600/73;
sono prorogati di un anno relativamente alle:
- dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli 36-bis, DPR n. 600/73e e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati 19e 20, TUIR;
- dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’ 36-ter, DPR n. 600/73.
PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 “SENZA SOSTITUTO” – Art. 159
Con esclusivo riferimento al 2019, i titolari di redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui all’art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi con le modalità previste dall’art. 51-bis, DL n. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
In altre parole, pertanto, considerata l’emergenza COVID-19 che potrebbe determinare l’impossibilità / difficoltà per il sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio derivante dalla presentazione del mod. 730/2020, la disposizione in esame prevede la possibilità di presentare il mod. 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
Si rammenta che in tal modo, in presenza di dichiarazione “a credito”, il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate anziché dal sostituto d’imposta.
“TAX CREDIT VACANZE” – Art. 176
Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall’1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:
- imprese turistiche ricettive;
- agriturismi;
- bed & breakfast.
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella misura massima di:
- € 500per ogni nucleo familiare;
- € 300per i nuclei familiari composti da due persone;
- € 150per quelli composti da una sola persona.
Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito in esame è fruibile nella misura:
- del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari;
- del 20% in forma di detrazione d’impostain sede di dichiarazione dei redditi.
È altresì previsto che il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Le modalità applicative della disposizione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate.
ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO – Art. 177
A seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19 non è dovuta la prima rata IMU 2020 con riferimento:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balnearimarittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
“BONUS PUBBLICITÀ” – Art. 186
Per il 2020, l’art. 186, DL n. 34/2020 incrementa al 50% l’importo degli investimenti ammessi al credito d’imposta c.d. “Bonus pubblicità” di cui al comma 1-ter, art. 57-bis, DL n. 50/2017, in luogo del 30% introdotto ad opera del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
Per accedere all’agevolazione, come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 va presentata dall’1.9 al 30.9.2020 (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 – 31.3.2020 restano valide).
“BONUS MOBILITÀ” ACQUISTO MONOPATTINI / BICICLETTE ELETTRICHE – Art. 229
Con la modifica del comma 1 dell’art. 2, DL n. 111/2019 è prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un’agevolazione (c.d. “bonus mobilità “) pari al 60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 – 31.12.2020 per:
- l’acquisto di:
- biciclette(anche a pedalata assistita);
- veicoli per la mobilità personale“a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019(ad esempio, monopattini);
- l’utilizzo di servizi di mobilità condivisaad uso individuale (escluse autovetture).
L’agevolazione:
· è concessa fino ad un massimo di € 500; · può essere richiesta per una sola volta. |
Merita evidenziare che il nuovo beneficio è cumulabile con il c.d. “bonus mobilità” previsto dal citato art. 2 per il 2021 a favore dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria (Procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), ai quali spetta un contributo pari a:
- € 1.500per ogni autovettura omologata fino alla classe Euro 3 rottamata;
- € 500per ogni motociclo omologato fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato;
per l’acquisto, entro i successivi 3 anni e anche a favore di persone conviventi, di:
- abbonamenti al trasporto pubblico(locale e regionale);
- bicicletteanche a pedalata assistita;
- veicoli per la mobilità personale“a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);
ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
Si rammenta che il bonus in esame non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). |
Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.