Spese sanitarie e veterinarie – Ridefinizione delle scadenze di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria – Utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate

1 premessa

L’art. 12 del D. Lgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. D. Lgs. “Adempimenti”) ha previsto a re­gime, a decorrere dal 2024, l’invio semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della pre­disposizione delle dichiara­zio­ni dei redditi precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2024, infatti, la cadenza di trasmissione dei dati sarebbe dovuta diventare mensile, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020, come da ultimo modificato dal DM 16.2.2023.

In attuazione del suddetto art. 12 del D. Lgs. 1/2024, con il DM 8.2.2024 (pubblicato sulla G.U. 19.2.2024 n. 41) sono stati ridefiniti i termini per l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei red­diti precompilate.

Con due DM 1.2.2024, pubblicati sulla G.U. 15.2.2024 n. 38, sono invece state stabilite le modalità di utilizzo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei dati fiscali relativi alle fatture e ai corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

2 Termini di invio per le spese sanitarie sostenute dal 2024

L’art. 2 co. 2 del DM 8.2.2024, aggiungendo il co. 1-bis all’art. 7 del DM 19.10.2020, ha stabilito che, per le spese sanitarie sostenute a partire dall’1.1.2024, la trasmissione dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria deve essere effettuata entro:

  • il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) del medesimo anno;
  • il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) dell’anno precedente.

Le nuove scadenze a regime confermano quindi le tempistiche già previste per le spese sostenute negli anni 2021, 2022 e 2023 (ferme restando le proroghe successivamente intervenute).

In relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2024, la trasmissione dei dati deve quindi avvenire entro:

  • il 30.9.2024, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2024;
  • il 31.1.2025, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2024.

Infermieri pediatrici

Le scadenze semestrali previste in relazione alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2024 sono applicabili anche in relazione agli infermieri pediatrici iscritti all’Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70.

In via transitoria, secondo quanto stabilito dal DM 22.5.2023 (pubblicato sulla G.U. 3.6.2023 n. 128), tali soggetti, in relazione alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2023, potevano infatti effettuare un unico invio dei dati entro il 31.1.2024.

Abolizione della periodicità mensile

Prima della descritta modifica a regime di cui all’art. 12 del D. Lgs. 1/2024, era previsto il passaggio alla periodicità mensile di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2024.

Tale previsione, contenuta nell’art. 7 co. 1 lett. h) del DM 19.10.2020, è stata espressamente abrogata dall’art. 2 co. 2 del DM 8.2.2024, al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, senza che sia diventata di fatto operativa (il primo invio mensile, in relazione alle spese sostenute nel mese di gennaio 2024, sarebbe infatti dovuto avvenire entro il 29.2.2024).

3 Termine di invio per le spese veterinarie

In relazione alle spese veterinarie sostenute dai contribuenti, l’art. 2 co. 2 del DM 8.2.2024, modificando il co. 1 dell’art. 7 del DM 19.10.2020 e inserendo il nuovo co. 1-ter, ha stabilito che la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati è effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese veterinarie sono state sostenute, ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

È stato quindi risolto il dubbio se l’invio semestrale dei dati delle spese sanitarie fosse applicabile anche alle spese veterinarie.

A differenza delle spese sanitarie, pertanto, l’invio dei dati da parte dei veterinari avviene con cadenza annuale.

Le spese veterinarie sostenute nel 2024 dovranno quindi essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria entro il 16.3.2025.

Si ritiene che la suddetta scadenza del 16 marzo sia valida anche per le spese veterinarie sostenute nel 2023, i cui dati devono quindi essere trasmessi entro il 16.3.2024.

4 Rilevanza del momento del pagamento

Resta confermato il co. 2-bis dell’art. 7 del DM 19.10.2020, inserito dal DM 29.1.2021, con il quale è stato stabilito che “per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.

L’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue quindi una logica “di cassa”, rilevando il momen­to del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

Le specifiche tecniche contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al DM 19.10.2020, infatti:

  • da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l’indicazione della data di pagamento af­ferente al documento fiscale emesso;
  • dall’altra, prevedono solo il “Flag Data Pagamento Anticipato”, da valorizzare a “1” per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

Pertanto, l’invio dei dati delle spese sanitarie:

  • con data di pagamento dal 1° gennaio al 30 giugno, deve avvenire entro il 30 settembre dello stesso anno;
  • con data di pagamento dal 1° luglio al 31 dicembre, deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

In relazione alle spese veterinarie, invece, entro il 16 marzo devono essere inviati i dati delle spese con data di pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.

Esempi

Considerando ad esempio una prestazione professionale sanitaria effettuata:

  • a dicembre 2023 e pagata a gennaio 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 30.9.2024;
  • a febbraio 2024 e pagata a marzo 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 30.9.2024;
  • a maggio 2024 e pagata a giugno 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 30.9.2024;
  • a giugno 2024 e pagata a luglio 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 31.1.2025;
  • a settembre 2024 e pagata ad ottobre 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 31.1.2025;
  • a novembre 2024 e pagata a dicembre 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 31.1.2025;
  • a dicembre 2024 e pagata a gennaio 2025, l’invio dovrà avvenire entro il 30.9.2025.

Considerando invece una prestazione veterinaria effettuata, ad esempio:

  • a dicembre 2023 e pagata a gennaio 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 16.3.2025;
  • a dicembre 2024 e pagata a gennaio 2025, l’invio dovrà avvenire entro il 16.3.2026.

5 termini per la correzione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già inviati

L’art. 2 co. 2 del DM 8.2.2024 ha inoltre integrato l’art. 7 co. 2-ter del DM 19.10.2020, in relazione alla correzione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro le relative scadenze.

Viene infatti stabilito che il calendario dei termini per la trasmissione di eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria:

  • è pubblicato sul portale del Sistema stesso (www.sistemats.it);
  • in relazione a ciascun anno.

In relazione alle spese sostenute nell’anno 2024, il calendario disponibile sul Sistema Tessera Sanitaria prevede un termine di 7 giorni, successivo alla prevista scadenza, per l’invio dei dati in modifica.

6 Abolizione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi tramite il Sistema Tessera sanitaria

L’art. 2 co. 1 del DM 8.2.2024 ha infine formalizzato la novità prevista in tema di corrispettivi telematici per il settore sanitario dall’art. 4-quinquies co. 3 del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191.

Tale disposizione ha infatti eliminato l’obbligo, di cui all’art. 2 co. 6-quater, secondo periodo, del D. Lgs. 127/2015, previsto a decorrere dall’1.1.2024 a carico dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (ad es. farmacie, parafarmacie, ottici), di assolvere la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri mediante la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Poiché l’art. 6 co. 2 del DM 19.10.2020 prevedeva ancora tale obbligo, tale disposizione è stata abrogata dal citato art. 2 co. 1 del DM 8.2.2024.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante il Sistema Tessera Sanitaria rimane però applicabile in via facoltativa.

7 utilizzo dei dati inviati al Sistema Tessera sanitaria per l’ap­pli­cazione delle disposizioni fiscali

Con due DM 1.2.2024, pubblicati sulla G.U. 15.2.2024 n. 38, sono state stabilite le modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi alle fatture e ai corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini:

  • dell’applicazione delle disposizioni in materia tributaria, diverse da quelle riguardanti la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi;
  • del monitoraggio della spesa sanitaria.

7.1 Utilizzo dei dati delle fatture per prestazioni sanitarie

I dati fiscali delle fatture contenenti prestazioni sanitarie, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e utilizzati ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall’art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136.

7.1.1 Dati acquisiti

Per tali finalità, l’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture, inclusi i dati relativi alle operazioni per le quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito all’invio dei dati per la precompilazione della dichiarazione dei redditi, nonchè i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione.

Sono esclusi dall’acquisizione:

  • i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione (di cui all’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72);
  • il codice fiscale dell’assistito.

7.1.2 Termini di acquisizione dei dati

I suddetti dati sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi da parte del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero con periodicità da concordare fra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7.1.3 Finalità di utilizzo dei dati

I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate:

  • sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle garanzie previste dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27.4.2016 n. 679 in materia di tutela della privacy;
  • possono essere resi disponibili anche alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le loro finalità istituzionali.

7.2 Utilizzo dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri

I dati fiscali relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi, in via facoltativa, al Sistema Tessera Sanitaria, sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e utilizzati ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall’art. 2 co. 6-quater del D. Lgs. 5.8.2015 n. 127.

7.2.1 Dati acquisiti

Per tali finalità, l’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali dei corrispettivi, inclusi i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA delle operazioni, ad eccezione del codice fiscale del cliente.

7.2.2 Termini di acquisizione dei dati

I suddetti dati sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate entro il giorno successivo a quello di ricezione dei medesimi da parte del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero con periodicità da concordare fra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7.2.3 Finalità di utilizzo dei dati

I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai con­tribuenti, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale.

7.3 Conservazione dei dati

Sia i dati derivanti dalle fatture che quelli derivanti dai corrispettivi giornalieri sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

7.4 Ordinari poteri di controllo

In ogni caso, restano fermi gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dagli artt. 31 ss. del DPR 600/73 e dagli artt. 51 ss. del DPR 633/72, che consentono all’Amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

7.5 Utilizzo dei dati per il monitoraggio della spesa sanitaria

Sia i dati derivanti dalla fatture che quelli derivanti dai corrispettivi giornalieri sono utilizzati anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero della Salute, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata.

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