Sanatorie avvisi bonari e cartelle di pagamento

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto rilevanti disposizioni di favore per i contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari o cartelle di pagamento, anche in corso di rateizzazione alla data del 1° gennaio 2023.

La possibilità di definizione agevolata di tali debiti è contenuta:

  • Avvisi bonari – articolo 1, comma 153 e seguenti
  • Cartelle di pagamento fino a € 1.000: articolo1, comma 222 e seguenti
  • Cartelle di pagamento per importi superiori a € 1.000: articolo 1, comma 231 e seguenti

Avvisi bonari

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (artt. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) relative ai periodi di imposta in corso al:

  • 31 dicembre 2019
  • 31 dicembre 2020
  • 31 dicembre 2021

per le quali:

  • il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1/1/2023 (30 giorni dalla notifica);
  • oppure vengono notificate successivamente al 1/1/2023,

si possono definire mediante il pagamento del 100% delle imposte e dei contributi previdenziali, nonché del 100% degli interessi e delle somme aggiuntive INPS e INAIL. La sanzione in via agevolata è stabilità nel 3%.

Il pagamento deve essere effettuato:

  • per il 100% del dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario o in 20 rate trimestrali;
  • per gli avvisi bonari già in corso di rateizzazione le regole sopra indicate si applicano solo alla restante parte del debito riferito alle rate che ancora devono scadere. Le rate pregresse restano acquisite per l’intero importo pagato (o da pagare). Resta la possibilità di proseguire nell’originaria rateizzazione con gli importi ridotti a seguito della nuova disposizione.

La norma non prevede che il ricalcolo venga effettuato dall’agenzia delle entrate. Resta da verificare se verranno aggiornate le tool di calcolo attualmente presenti sul sito Agenzia.

In caso di mancato pagamento in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

A decorrere dal 1/1/2023 gli avvisi bonari possono essere rateizzati in 20 rate trimestrali. Dunque, è abrogata la norma che prevedeva che gli importi fino a € 5.000 potevano essere rateizzati in un massimo di 8 rate trimestrali.

I termini di notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2019, sono prorogati di un anno.

Cartelle di pagamento fino a € 1.000

Sono annullati d’ufficio i debiti, alla data del 1/1/2023, di importo residuo fino a 1.000 euro(comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2015 dalle:

  • Amministrazioni statali;
  • Agenzie fiscali;
  • Enti pubblici previdenziali

Lo stralcio riguarda anche debiti compresi nelle precedenti definizioni agevolate di cui all’art. 3 dl 119/2018 e ss.mm.ii. e di cui all’art. 1, commi 184-198 L. 145/2018, non perfezionatesi.

Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di annullamento del ruolo (31 marzo 2023) è sospesa la riscossione dei debiti relativi.

Tutta la procedura di annullamento è gestita in autonomia dall’Agenzia entrate riscossione.

Cartelle di pagamento di importo superiore e € 1.000

I carichi (poi divenuti cartelle o che diventeranno cartelle) affidati all’agente della Riscossione:

  • dal 1/1/2000 al 30/06/2022;
  • nonché i carichi affidati dal 2000 al 2017 la cui definizione agevolata non è andata precedentemente a buon fine,

possono essere definiti versando solo l’imposta (o i contributi), le spese per le procedure esecutive e quelle di notifica della cartella. Dunque, non si pagano interessi, sanzioni, interessi di mora, le somme aggiuntive nonché l’aggio.

La definizione parte dall’Agente della riscossione che rende disponibili (entro il 20/1/2023) ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore presenta apposita dichiarazione di voler aderire alla definizione entro il 30/04/2023 con modalità telematiche. La predetta dichiarazione può essere integrata anche più volte entro tale ultima data (istanza sostitutiva). In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

ovvero nel numero massimo di 18 rate:

  • la 1° e la 2° delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023
  • le restanti 16, di pari ammontare con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

In caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Nella dichiarazione telematica il debitore indica l’eventuale pendenza di ricorsi presso la giustizia tributaria riferiti a tali debiti e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Questi giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione di adesione alla sanatoria e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione.

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