Riforma dello sport – Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di Decreto Legislativo

La c.d. “Riforma del sistema sportivo italiano” è iniziata con l’approvazione della Legge 8 agosto 2019, n. 861, rubricata “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 novembre 20202, uno o più decreti legislativi volti a riformare il mondo dello sport (dal riordino del C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alla responsabilità dei gestori degli impianti sciistici, passando per l’attività commerciale delle associazioni sportive dilettantistiche e per il lavoro sportivo).

A ridosso della scadenza del termine sopraindicato, il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 ottobre 2020, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo3; in particolare, ai sensi degli artt. 5,6,7,8 e 9, Legge n. 86/2019 sono stati approvati (seguendo l’ordine degli articoli citati) i seguenti provvedimenti:

  • schema di decreto legislativo recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;
  • schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
  • schema di decreto legislativo recante il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
  • schema di decreto legislativo recante la semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi;
  • schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Non è stato approvato, invece, lo schema di decreto legislativo avente ad oggetto il tema, probabilmente, più controverso: ossia quello concernente il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della disciplina di settore4.

Le novità per gli enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo

Il legislatore, con l’art. 5 della legge delega, ha inteso riformare questo settore perseguendo lo scopo di garantire l’osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, tanto nel settore dilettantistico quanto in quello professionistico. Inoltre, ha inteso assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport; a tal fine ha indicato i princìpi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell’adozione dei decreti delegati. Tra i più significativi, si rammentano i seguenti:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge vigenti in questo settore;

h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza su enti sportivi e federazioni sportive nazionali;

m) trasferimento delle funzioni connesse all’agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

In attuazione di quanto previsto dal legislatore delegante, il Governo ha approvato un decreto che introduce la revisione organica della materia ed una revisione della definizione di “lavoratore sportivo“; inoltre, il corpo normativo prevede tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.

In particolare, si segnalano le seguenti novità:

1) è stata disposta l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022;

2) viene riconosciuta l’attività di formazione dell’atleta fatta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche mediante l’assegnazione di un premio di formazione;

3) vengono affermate le pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico;

4) vengono riconosciuti pari diritti delle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli;

5) vengono introdotte tutele dei minori e dei cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva;

6) sono previste la tutela e il sostegno del volontariato sportivo;

7) viene istituito un Fondo per il professionismo negli sport femminili;

8) viene istituita la figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.

Per quanto concerne gli aspetti prettamente fiscali, viene previsto che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali, solo se secondarie rispetto all’attività sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva.

Infine, viene introdotta una normativa unitaria per la tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive.

Le novità per gli agenti sportivi

Il legislatore, con l’art. 6 della legge delega, ha inteso riformare questo settore perseguendo lo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività degli agenti sportivi; a tal fine ha indicato i princìpi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell’adizione dei decreti delegati. Tra i più significativi, si rammentano i seguenti:

a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni normative vigenti in questo settore;

c) previsione dei princìpi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

d) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l’attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

e) individuazione, anche in ragione dell’entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

f) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;

g) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

In attuazione di quanto previsto dal legislatore delegante, il Governo ha approvato un decreto che disciplina in modo organico la figura dell’agente sportivo, che viene definito come:

il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza, mediazione“.

Sono stati, inoltre, stabiliti i requisiti di accesso alla professione, disciplinati i compensi e le incompatibilità. È stato, infine, istituito presso il C.O.N.I. uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti.

Le novità in tema di sicurezza degli impianti sportivi

Il legislatore, con l’art. 7 della legge delega, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma:

  • delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi nonché
  • della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

A tal fine ha indicato i princìpi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell’adizione dei decreti delegati. Tra i più significativi, si rammentano i seguenti:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività ;

c) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali per la realizzazione di impianti sportivi nel rispetto della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, o di strutture pubbliche inutilizzate;

d) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all’accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell’interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l’immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

e) individuazione di un sistema che preveda la possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all’ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento;

f) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell’Istituto per il credito sportivo;

g) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport.

In attuazione di quanto previsto dal legislatore delegante, il Governo ha approvato un decreto che prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Il decreto mira ad assicurare l’ammodernamento degli impianti sportivi, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, nel rispetto della normativa internazionale e unionale.

Le novità per la semplificazione degli adempimenti per gli organismi sportivi

Il legislatore, con l’art. 8 della legge delega, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico dei seguenti soggetti:

  • federazioni sportive nazionali;
  • discipline sportive associate;
  • enti di promozione sportiva;
  • associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal C.O.N.I.

A tal fine, nella legge delega sono indicati i princìpi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell’adozione dei decreti delegati. Tra i più significativi, si rammentano i seguenti:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite;

b) riordino, anche per esigenze di semplificazione, della disciplina relativa alla certificazione dell’attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;

d) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

In attuazione di quanto previsto dal legislatore delegante, il Governo ha approvato un decreto che disciplina la semplificazione burocratica e il contrasto alla violenza di genere.

Per quanto concerne la semplificazione, è stata prevista la creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

Per quanto riguarda, invece, la violenza di genere, il decreto stabilisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, aventi una valenza di quattro anni, regola la predisposizione (da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite) dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Le novità in materia di sicurezza degli sport invernali

Il legislatore, con l’art. 9 della legge delega, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati.

A tal fine, nella legge delega sono indicati i princìpi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell’adizione dei decreti delegati. Tra i più significativi, si rammentano i seguenti:

a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo5; in particolare, è necessario prevedere:

1) l’estensione dell’obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;

2) l’obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l’individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento dell’attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell’attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

c) revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

In attuazione di quanto previsto dal legislatore delegante, il Governo ha approvato un decreto che stabilisce i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili e introduce norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Tra le altre cose, il provvedimento individua i criteri e le modalità di segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime in base alla loro pendenza.

Sul gestore della pista grava l’obbligo di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Infine, vengono delineate in modo specifico le norme di comportamento per gli utenti. Tra esse, pare opportuno ricordare quelle che regolano l’obbligo del casco protettivo, le norme sulla velocità e sull’obbligo di prudenza, precedenza, sorpasso e omissione di soccorso.

1 Di seguito indicata anche solo come “legge delega”.

2 Il termine iniziale era di dodici mesi, decorrenti dall’entrata in vigore della legge delega. Successivamente, tale termine è stato prorogato di tre mesi, dall’art. 1, comma 3, Legge 24 aprile 2020, n. 27; la nuova scadenza, dunque, era fissata per il 30 novembre 2020, come indicato.

3 Come anticipato, è stato pubblicato un comunicato stampa, nel quale sono stati illustrati, per sommi capi, i contenuti dei decreti approvati.

4 La delega per l’adozione di tale decreto è prevista dall’art. 1, Legge n. 86/2019.

5 Si tratta della Legge 24 dicembre 2003, n. 363.

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