Riforma della Sport – il punto
Il mese di maggio volge al termine e possiamo dire con certezza che sul tema “Riforma dello Sport” non sono ancora giunti i chiarimenti e le direttive tanto attese (e necessarie).
Circolano sugli organi di stampa specializzati notizie di una bozza di decreto legge dalle previsioni non proprio rassicuranti e il Ministro dello Sport, in un’audizione del 20 aprile 2023, ha affermato pubblicamente che la Riforma non sarà prorogata (ricordiamo che la riforma vedrà il proprio avvio con decorrenza 01/07/2023).
Tuttavia la legge è stata varata, ma, tuttavia, mancano i decreti attuativi e i chiarimenti necessari che gli addetti del settore attendono, con congruo anticipo rispetto al primo luglio 2023, per poterla applicare.
Vediamo con ordine quali sono le questioni in sospeso:
- ATTIVITA’ DIVERSE.
Ogni sodalizio sportivo potrà svolgere, oltre all’attività sportiva, anche altre attività, purché secondarie e strumentali alla prima e purché ciò venga statutariamente previsto.
Manca il decreto legge che definisce il parametro numerico per la determinazione della “secondarietà” delle attività diverse. Si ricorda che fra le attività diverse rientrano i c.d. “centri estivi”.
- REGOLAMENTI RELATIVI AL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA.
Si tratta di quell’entrata spettante alla ASD o SSD quando l’atleta, formatosi sportivamente presso la stessa, sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo. Solo poche Federazioni hanno disciplinato la materia, che sarà fondamentale per compensare l’abolizione del “vincolo sportivo”.
- I REGISTRI.
Attualmente convivono il Registro CONI, per finalità di giustizia sportiva, ed il RAS, Registro Unico Attività Sportive, l’unico certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta che, annualmente, trasmette l’elenco delle sportive all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nell’ipotesi in cui un’ASD sia anche ETS, dovrà relazionarsi pure col RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
A fine marzo è stato emanato il Regolamento del RAS, che di positivo ha previsto la possibilità di accedervi anche “per delega”, ma non ha affatto chiarito l’annosa questione se, per essere considerato sportivo, un ente debba contemporaneamente e necessariamente fare didattica, formazione e agonismo.
- PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA DELL’ASD.
Manca l’apposita sezione del Registro in cui il Notaio la dovrebbe iscrivere, nonché la modalità con cui andrebbe dimostrato che il patrimonio netto dell’Associazione è positivo, in assenza di un capitale minimo.
- LO STATUTO.
La legge non prevede un termine per la relativa modifica, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni della norma.
IL LAVORO SPORTIVO.
- non risulta che alcun organismo affiliante (Federazioni, EPS, DSA) abbia individuato i lavoratori sportivi “in aggiunta”, rispetto a quelli declinati dalla legge. Sappiamo che, a seconda dello Sport esercitato, gli organismi hanno questa facoltà, cioè quella di individuare ulteriori e specifiche figure, necessarie all’espletamento della disciplina sportiva in questione. In sostanza, ad oggi, non è dato a sapersi se i dirigenti accompagnatori (e se sì, quanti?) o i preparatori del campo di gioco/pista/percorso, o altre figure fondamentali per favorire lo svolgimento dello sport, potranno essere considerati “lavoratori dello sport”.
- Non è ancora chiaro come verranno conteggiate le 18 ore settimanali del co.co.co sportivo;
- Non è ancora chiaro se l prestazioni occasionali nello Sport sono definitivamente abrogate;
- Non è assolutamente chiaro come funzionerà, a livello operativo, la gestione dei rapporti di lavoro sportivo tra l’ASD/SSD ed il Registro, anche con riferimento ai rapporti di co.co.co inferiori ai 5.000 Euro annui;
- Rimane aperta la questione relativa all’incompatibilità fra il lavoratore pubblico ed il lavoratore sportivo. Il problema si pone anche per i pensionati, in quanto, i nuovi compensi potrebbero essere incompatibili o “alterare” gli importi delle pensioni;
- Non è ancora chiaro come dovranno essere gestiti i “premi”, ovvero le somme corrisposte per il raggiungimento di particolari risultati sportivi a tecnici e atleti tesserati. Si teme che in assenza di un’adeguata regolamentazione il relativo utilizzo possa poi essere oggetto di contestazioni.
- INAIL: dalle prime simulazioni pare che il premio per i “co.co.co” sportivi, sia di importo non indifferente. Si ricorda che l’ente sportivo dovrà versare il premio assicurativo anche per i lavoratori entro la soglia di compenso di € 5.000 annui.