Regime forfetario per autonomi – Fruibilità dell’agevolazione contributiva
1 regime forfetario per gli autonomi
1.1 condizioni d’accesso o di permanenza nel regime
L’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, nell’anno precedente:
Inoltre, il regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:
1.2 Principali caratteristiche del regime
L’utilizzo del regime consente di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta, e di tassarlo applicando un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%.
Al ricorrere di talune condizioni, detta aliquota può essere ridotta al 5% in favore dei soggetti che iniziano una nuova attività.
Il regime contempla, altresì, l’esclusione da IVA, IRAP e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’esonero dalle ritenute fiscali (da subire sulle somme percepite e da operare su quelle corrisposte, con la sola eccezione delle ritenute sulle somme erogate a titolo di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati) e la determinazione agevolata dei contributi previdenziali.
Con riferimento all’agevolazione relativa alla determinazione dei contributi previdenziali, per il suo utilizzo è necessaria la presentazione di un’apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati.
2 Agevolazione contributiva
L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:
In alternativa a quella sopra indicata, nella fase iniziale di avvio dell’attività, può essere valutata l’applicazione della riduzione del 50% dei contributi introdotta dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti (si veda il successivo § 3).
2.1 Contenuto dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”.
La suddetta riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. INPS 19.2.2016 n. 35).
Accredito contributivo
Per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 co. 29 della
L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS.
In forza di tale norma, il pagamento di un importo, in base alla prevista riduzione, pari al contributo calcolato (con le aliquote ordinarie previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito (per il 2025, pari a 18.555,00 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
2.2 Decadenza dell’agevolazione
Considerato che il presupposto per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).
Qualora il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfetario.
Effetti della decadenza
La cessazione dell’agevolazione determina:
Comunicazione di rinuncia all’agevolazione
Con il messaggio 3.1.2019 n. 15, l’INPS ha precisato che il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.
Le comunicazioni pervenute all’Istituto in data successiva determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le modalità di presentazione della rinuncia sono analoghe a quelle già definite dall’INPS per la precedente domanda di agevolazione.
Si ipotizzi un soggetto che abbia applicato il regime forfetario con l’agevolazione contributiva per il 2024 e fuoriesca da detto regime nel 2025.
Sulla base delle indicazioni dell’Istituto, se la rinuncia all’agevolazione contributiva è fatta pervenire entro il 28.2.2025, la disciplina previdenziale ordinaria sarà applicata dall’1.1.2025.
Laddove, invece, la rinuncia sia trasmessa oltre la predetta data, la disciplina previdenziale ordinaria sarebbe ripristinata solo dall’1.1.2026 con la conseguenza che, per il 2025, risulterebbe applicata la riduzione contributiva senza corrispondente utilizzo del regime agevolato ai fini reddituali. Ciò tuttavia espone all’azione di recupero degli importi non versati da parte dell’INPS, risultando utilizzata l’agevolazione in assenza dei presupposti normativamente individuati.
2.3 esclusione di ulteriori riduzioni contributive
Optando per l’agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:
2.4 Presentazione della domanda
L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con le circ. 10.2.2015 n. 29 e 19.2.2016 n. 35.
Attività in corso
I soggetti “forfetari” già esercenti attività d’impresa al 31.12.2024, che aderiscano per la prima volta all’agevolazione contributiva, hanno l’onere di:
Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2024, la stessa si applicherà automaticamente anche nel 2025, ove permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia (circ. INPS 7.2.2025 n. 38, § 8).
Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Nuova attività
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2025, per la quale intendono aderire al regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale (circ. INPS 7.2.2025 n. 38, § 8).
2.5 versamento dei contributi agevolati
Il versamento dei contributi determinati in forza dell’agevolazione sopra indicata è effettuato:
Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro).
3 Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS
In alternativa a quella sopra indicata, nella fase iniziale di avvio dell’attività, può essere valutata l’applicazione della riduzione del 50% dei contributi introdotta dall’art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.
3.1 Ambito soggettivo
L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:
- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.
Anche gli imprenditori in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 possono beneficiare dell’agevolazione.
3.2 Ambito oggettivo
La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
3.3 Durata
L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.
3.4 Accredito contributivo
Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS, sopra indicate.
3.5 Alternatività con altre misure agevolative
La riduzione del 50% è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Tale disposizione è finalizzata ad evitare che la riduzione sia utilizzata contemporaneamente ad altre norme agevolative.
Potrebbe invece essere possibile ricorrere a ulteriori agevolazioni una volta che sia esaurita l’efficacia della misura. Se questa interpretazione troverà conferma da parte dell’INPS, i contribuenti in regime forfetario che scelgono questa misura in sede di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti potranno poi, decorsi i 36 mesi di validità, opzionare l’altra riduzione del 35% prevista dalla L. 190/2014.