PROROGA VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI AL 20 LUGLIO PER SOGGETTI ISA E FORFETTARI

Con un comunicato stampa pubblicato ieri in serata, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il DPCM che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, – spiega il MEF – è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.

Si tratta quindi della “classica” proroga disposta in base all’art. 12 comma 5 del DLgs. 241/1997, che consente di modificare mediante DPCM i termini di versamento relativi a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,4% in caso di differimento per un periodo non superiore ai primi 20 giorni.

In attesa del testo del DPCM per considerazioni più puntuali sulla platea dei contribuenti interessati, sulla base di precedenti disposizioni di rinvio, si osserva che la proroga potrebbe applicarsi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Potrebbero beneficiare della proroga tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Al ricorrere di queste condizioni, risulterebbero interessati dallo slittamento al 20 luglio anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014 (espressamente citati nel comunicato stampa);
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Le uniche cause ostative alla proroga potrebbero quindi essere: la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività; in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569 euro.

Ancora, rimarrebbero fermi i termini ordinari per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti come ad esempio: le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”; i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA; i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro; gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

La proroga, infine, non incide sui soggetti IRES che si sono avvalsi del differimento dei termini di approvazione del bilancio 2019 disposto dal decreto Cura Italia. Per tali soggetti i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Pertanto, in relazione a tutte le società che approveranno i bilanci dell’esercizio 2019 nel mese di giugno i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP avranno quale scadenza il 31 luglio 2020, ovvero il 31 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,4%.

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