Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive al 16.01.2025
Approvato il l Ddl. di conversione del DL 19.10.2024 n. 155.
Il differimento del II° acconto è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
In assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che possano fruire della proroga anche i suddetti contribuenti tenuti a eseguire il pagamento in un’unica soluzione.
Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:
- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” , sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 2.12.2024 (posto che il 30 novembre cade di sabato), se hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.
In assenza di contrarie indicazioni, oltre all’IRPEF, si ritiene che rientrino nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):
- l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
- l’imposta sostitutiva per il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- l’IVIE;
- l’IVAFE;
- l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA);
- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni.
Dovrebbe rientrare nella proroga anche la maggiorazione degli acconti d’imposta al cui pagamento sono tenuti gli aderenti al concordato preventivo (ex artt. 20 co. 2 lett. a) e 31 co. 2 lett. a) del DLgs. 13/2024), purché in possesso dei requisiti sopra indicati, essendo anch’essa dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Per le imprese familiari e le aziende coniugali, occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).
Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività.
Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2023, tenendo conto:
- sia delle operazioni certificate tramite fattura;
- sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Infine, nel caso in cui il soggetto “agricolo” svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
Per espressa previsione dell’art. 7-quater del DL 155/2024, dalla proroga sono esclusi:
- i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.
La seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2025, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi, entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).