Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive al 16.01.2025

Approvato il l Ddl. di conversione del DL 19.10.2024 n. 155.

Il differimento del II° acconto è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

In assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che possano fruire della proroga anche i suddetti contribuenti tenuti a eseguire il pagamento in un’unica soluzione.

Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” , sempre che non siano titolari di una propria par­tita IVA);
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 2.12.2024 (posto che il 30 no­vembre cade di sabato), se hanno il pe­rio­­do d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

In assenza di contrarie indicazioni, oltre all’IRPEF, si ritiene che rientrino nella proroga anche le im­poste sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
  • la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
  • l’IVIE;
  • l’IVAFE;
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA);
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni.

Dovrebbe rientrare nella proroga anche la maggiorazione degli acconti d’imposta al cui pagamento sono tenuti gli aderenti al concordato preventivo (ex artt. 20 co. 2 lett. a) e 31 co. 2 lett. a) del DLgs. 13/2024), purché in possesso dei requisiti sopra indicati, essendo anch’essa dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

Per le imprese familiari e le aziende coniugali, occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività.

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2023, tenendo conto:

  • sia delle operazioni certificate tramite fattura;
  • sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infine, nel caso in cui il soggetto “agricolo” svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Per espressa previsione dell’art. 7-quater del DL 155/2024, dalla proroga sono esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

La seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pa­gata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2025, con scadenza il giorno 16 di cia­scun mese (quindi, entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

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