Proroga del nuovo regime di esenzione IVA ex art.10 DPR 633/72 per ASD e SSD

Proroga del nuovo regime IVA (esenzione) per ASD e SSD

 L’art. 5, D.L. n. 146/2021 ha introdotto significative novità nella disciplina IVA  con particolare riferimento alle operazioni delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD): in ragione di questa riforma, si passa da un sistema di esclusione dal campo di applicazione IVA ad un regime di esenzione.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di risolvere la procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia, per l’erroneo recepimento di alcune esenzioni IVA per gli enti associativi e, in particolare, quelli sportivi, previste dalla Direttiva 2006/112/CE, che, in ambito domestico, sono, invece, state trattate come esclusioni dal capo applicativo dell’imposta.

Sotto un profilo temporale l’applicazione delle nuove disposizioni è stata più volte rinviata:

Occorre evidenziare, inoltre, che in sede di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. Decreto Omnibus), per finalità di coordinamento normativo, è stato disposto che, fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, D.L. n. 146/2021, cioè fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, che prevedono il regime di esclusione IVA per alcune operazioni effettuate a titolo oneroso dagli enti associativi nei confronti dei soci, possono essere applicate alle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù dell’art. 90, comma 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

L’art. 4 pocanzi citato, attualmente in vigore, prevede che per gli enti associativi (tra gli altri), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Le modifiche all’art. 4, D.P.R. n. 633/1972

In primo luogo, il citato art. 5, D.L. n. 146/2021 è intervenuto sull’art. 4, D.P.R. n. 633/1972, apportando le seguenti modifiche:

  1. al quarto comma, sono soppresse le parole da: “ad esclusione di quelle” fino a: “organizzazioni nazionali“. In esito alle indicate modifiche, dunque, enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni:
  2.  
    1. politiche;
    2. sindacali e di categoria;
    3. religiose;
    4. assistenziali;
    5. culturali;
    6. sportive dilettantistiche;
    7. di promozione sociale;
    8. di formazione extra-scolastica della persona


anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

  1. al quinto comma, sono soppresse le parole: “escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole: “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali”. All’esito delle modifiche, dunque, si considerano commerciali anche le pubblicazioni delle associazioni individuate al punto precedente cedute prevalentemente ai propri associati.

Le nuove operazioni esenti: art. 10, D.P.R. n. 633/1972

In conseguenza delle modifiche apportate all’art. 4, D.P.R. n. 633/1972, le operazioni sopra descritte (in quanto considerate commerciali) sono divenute, inesorabilmente, imponibili ai fini IVA.

Il legislatore ha, quindi, ritenuto di far confluire le stesse all’interno della disciplina delle operazioni esenti introducendo nell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, i commi 4 e 5 che prevedono le nuove esenzioni e le relative condizioni di operatività.

Nel dettaglio, il nuovo comma 4 prevede che l’esenzione dall’imposta si applichi alle operazioni appresso indicate, “a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA.

Il comma 4 in parola, dunque, dispone che siano esenti, alle condizioni indicate, le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Il successivo neo-introdotto comma 5 dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, prevede le condizioni in presenza delle quali le sopraccitate esenzioni possono operare e, in particolare, dispone che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Inoltre, i medesimi soggetti devono conformarsi alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

  1. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
  2. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  3. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  4. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, del Codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  5. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La disciplina transitoria

Come anticipato, nel Decreto Omnibus è stata prevista una specifica disciplina transitoria per le ASD e le SSD. In particolare, l’art. 3, D.L. n. 113/2024 ha stabilito che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2025, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a considerare fuori dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021.

La norma appena citata, infatti, prevede che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Al secondo comma, invece, detta una specifica disposizione concernente le prestazioni dei servizi didattici e formativi, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 75/2023 in parola: tali prestazioni si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

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