Proroga al 16 gennaio 2024 II° acconto imposte per professionisti e imprese individuali (ditte individuali) minori

Con il comunicato stampa n. 136, diffuso nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che il Parlamento ha approvato un emendamento che rinvia al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta relativi al 2024 da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

Rimangono esclusi dalla proroga i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi INAIL.

Anziché in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2025, il versamento potrà essere eseguito in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025. Presumibilmente, anche se il comunicato nulla dice sul punto, verrà stabilito che, sulle rate successive alla prima, siano dovuti gli interessi, lo scorso anno fissati nella misura del 4% annuo.

In attesa del testo di legge, sembrerebbe quindi che dal beneficio siano esclusi:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

È ragionevole prevedere che possano rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le relative addizionali e imposte sostitutive, purché dovute dai citati soggetti, quali:

– l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;

– l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;

– la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;

– le imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e IVCA);

– l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;

– la c.d. “tassa etica”.

Si rimane in attesa dell’approvazione e pubblicazione del Dl.

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