Principali novità del mese di aprile e adempimenti del mese di maggio
APRILE 2021: NOVITÀ…………………………………………………………………………………………….
1… Contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” – Riconoscimento tramite credito d’imposta
da utilizzare nel modello F24 – Istituzione del codice tributo……………………………………..
2… Credito d’imposta per le locazioni – Ulteriori chiarimenti……………………………………………
3… Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Ulteriori chiarimenti sui beni
agevolabili…………………………………………………………………………………………………………..
4… Vendite a distanza – Errata applicazione dell’IVA – Regolarizzazione…………………………
5… IVA – Reverse charge – Errata applicazione – Ravvedimento operoso………………………..
6… Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici……………………………………………
7… Rimborsi annuali IVA – Apposizione del visto di conformità e della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà – Dichiarazione IVA integrativa………………………………….
8… Prospetto degli aiuti di Stato – Correzione degli errori tramite dichiarazione integrativa.
9… Rivalutazione dei beni d’impresa – Versamento delle imposte sostitutive – Istituzione
dei codici tributo…………………………………………………………………………………………………..
- 10. Trattamento di fine mandato degli amministratori con incarichi speciali – Tassazione
separata – Condizioni…………………………………………………………………………………………… - 11. Lavoratori dipendenti in “smart working” – Rimborso delle spese sostenute presso la
propria abitazione – Non imponibilità……………………………………………………………………… - 12. Lavoro dipendente prestato all’estero – Approvazione delle retribuzioni convenzionali
per il 2021………………………………………………………………………………………………………….. - 13. Regime degli impatriati – Versamento degli importi previsti per il prolungamento di
ulteriori cinque periodi d’imposta – Codici tributo…………………………………………………….. - 14. Prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali –
Aliquota IVA applicabile – Obbligo di emissione di fattura in formato elettronico…………. - 15. Acquisto di servizi da soggetto non residente – Risoluzione contrattuale – Nota di
variazione “elettronica”………………………………………………………………………………………… - 16. IVA di rivalsa relativa a prestazioni di servizi effettuate prima dell’apertura del fallimento – Esigibilità
- 17. Compensazione crediti/debiti fiscali nelle procedure concorsuali………………………………
- 18. Brexit – Trasferimento del plafond per gli esportatori abituali…………………………………….
- 19. Liquidazione IVA di gruppo – Controllante con sede nel Regno Unito – Effetti della Brexit – Recupero del credito IVA – Istituto della “remissione in bonis”……………………………………………………….
- 20. Cessione di un’unità immobiliare con cucina – Profili IVA………………………………………….
MAGGIO 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI…………………………………………………………….
1 | contributo a fondo perduto del dl “sostegni” – Riconoscimento tramite credito d’imposta da utilizzare nel modello F24 – istituzione del Codice tributo | |||||||||||
Con la ris. 12.4.2021 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:
per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”); per la restituzione spontanea del contributo non spettante, tramite il modello F24 “ELIDE”. |
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1.1 | utilizzo in compensazione
Per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il codice tributo “6941”. In sede di compilazione del modello F24: il codice tributo “6941” deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”; il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi “2021”). |
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1.2 | restituzione
Per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE), del contributo non spettante sono stati istituiti i codici tributo “8128”, “8129” e “8130” relativi, rispettivamente, a capitale, interessi e sanzioni. In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in esame (“8128”, “8129” o “8130”); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato. |
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2 | CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI – ULTERIORI CHIARIMENTI | |||||||||||
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 19.4.2021 n. 263 e 23.4.2021 n. 287, ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020. |
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2.1 | CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI
Il credito d’imposta per le locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o di contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico-ricettive). Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% in caso di affitto d’azienda). |
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segue | Calo del fatturato
Per accedere al credito, i conduttori devono aver subìto un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31.1.2020. Mensilità agevolabili Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale). Il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato), per: le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, ovunque localizzate; le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o di tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.
La legge di bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di riferimento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 (e non del 2020). |
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2.2 | PAGAMENTO DEI CANONI NEL 2021
Nella risposta a interpello 19.4.2021 n. 263, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta può spettare, per i mesi agevolabili del 2020, anche se il canone viene pagato nel 2021. Come già affermato nel corso di Telefisco 2021, quindi, la spettanza del credito d’imposta non viene subordinata al fatto che il pagamento del canone sia stato effettuato nel 2020, ma il credito d’imposta può essere riconosciuto anche per pagamenti effettuati nel 2021 o nel 2019 (cfr. risposta a interpello 440/2020), purché imputabili a mensilità agevolabili. Infine, posto che il credito d’imposta per le locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni, l’Agenzia precisa che, in caso di cessione del credito al locatore, esso matura solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché siano rispettate le prescrizioni in materia di efficacia della cessione del credito dettate dai provv. 1.7.2020 n. 250739, 14.12.2020 n. 378222 e 12.2.2021 n. 43058. |
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2.3 | IMPRESE AL DETTAGLIO CON RICAVI SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO
Con la risposta a interpello 23.4.2021 n. 287, l’Agenzia delle Entrate si è invece soffermata sulla spettanza del credito d’imposta in misura ridotta (20% o 10%) per le imprese al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro. Si ricorda, infatti, che, in sede di conversione del DL 34/2020 nella L. 77/2020, il campo di applicazione del credito d’imposta per le locazioni è stato esteso anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro, riconoscendolo però in misura ridotta, pari al 20% o 10% del canone. In proposito, viene chiarito che il credito d’imposta locazioni spetta, nella misura del 20%, sui canoni di locazione corrisposti da tre società che svolgono attività di commercio al dettaglio come attività prevalente, producendo da essa ricavi superiori a 5 milioni di euro, oltre ad altre attività di natura secondaria: sia per la locazione dei locali in cui esse svolgono in via esclusiva l’attività di commercio al dettaglio; sia per la locazione dei locali in cui svolgono contestualmente attività di commercio al dettaglio e altre attività. |
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segue | Le società in esame non possono invece usufruire del credito d’imposta con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non viene svolta, nemmeno in maniera contestuale, l’attività di commercio al dettaglio. | |||||||||||
3 | credito d’imposta per investimenti IN BENI STRUMENTALI – ULTERIORI chiarimenti sui beni agevolabili | |||||||||||
Con le risposte a interpello 19.4.2021 n. 259 e 265 e 23.4.2021 n. 286, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 184 ss. della L. 160/2019. | ||||||||||||
3.1 | beni agevolabili utilizzati temporaneamente all’estero
Con la risposta a interpello 259/2021, viene chiarito che l’utilizzo temporaneo di beni agevolabili per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti al di fuori del territorio dello Stato non configura un’ipotesi di delocalizzazione di cui all’art. 1 co. 193 della L. 160/2019, a condizione che tali beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa. La ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell’agevolazione è la stessa prevista per l’iper-ammortamento. In particolare, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, la ratio è quella di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene. |
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3.2 | Trattrici agricole dotate di hardware e software
Con la risposta a interpello 265/2021, viene chiarito che rientrano tra i beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 le trattrici agricole dotate di hardware e software con determinate caratteristiche e un carro-botte. Il Ministero dello Sviluppo economico, sentito dall’Agenzia delle Entrate, osserva che per quanto riguarda le trattrici agricole, i requisiti di interconnessione e integrazione possono considerarsi soddisfatti attraverso l’implementazione dei componenti descritti. Tuttavia, qualora l’interconnessione e l’integrazione si ritengano soddisfatte attraverso la guida automatica/semiautomatica, in quanto opzione possibile (solo) per i beni di cui al punto 11 del gruppo 1, per tale caratteristica tecnologica devono essere rispettate le precisazioni contenute nella circ. MISE 23.5.2018 n. 177355. |
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3.3 | CASSEFORTI AUTOMATICHE PER IL DEPOSITO E RICIRCOLO DI CONTANTI
Con la risposta a interpello 286/2021, l’Agenzia delle Entrate riporta il parere del Ministero dello Sviluppo economico in merito all’ammissibilità tra i beni 4.0 delle “casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante”, acquistate da un’impresa operante nel settore della grande distribuzione organizzata e collegate a una centrale operativa che consente di monitorare la situazione nei singoli punti vendita. In particolare: con riferimento alla componente “materiale”, le casseforti in questione rientrano tra i beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell’Allegato A, concernente “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”; ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa dovranno essere soddisfatte le 5 + 2 di 3 caratteristiche tecnologiche; · in merito alla componente “immateriale”, la stessa viene qualificata “come software di sistema (e, quindi, non di tipo «embedded»)”, rientrando nell’ambito dell’Allegato B alla L. 232/2016 (in particolare, presentando funzionalità destinate a supportare aree operative e di processo, alla voce punto elenco 9); ai fini della fruizione del beneficio, è sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecnologica dell’interconnessione. |
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4 | Vendite a distanza – errata applicazione dell’IVA – regolarizzazione | |||||||||||
Con le risposte a interpello 14.4.2021 n. 246 e 16.4.2021 n. 255, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito a due casi di errata applicazione dell’IVA nell’ambito delle vendite a distanza intracomunitarie. | ||||||||||||
4.1 | Quadro normativo
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93, le vendite a distanza di beni nei confronti di privati consumatori di altri Stati membri sono non imponibili in Italia e rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, salvo che l’ammontare di tali vendite effettuate in un altro Stato membro non abbia superato nell’anno solare precedente e in quello in corso la soglia compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro fissata da detto Stato. In tal caso le vendite a distanza sono soggette ad IVA in Italia, ferma restando la possibilità per il fornitore di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione dei beni. Novità dall’1.7.2021 La disciplina IVA sopra descritta muterà a partire dall’1.7.2021, in quanto diverranno efficaci le disposizioni introdotte dalla direttiva 2017/2455/UE (attualmente in corso di recepimento in Italia). In particolare: verranno abolite le attuali soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza e verrà introdotta una sola soglia, pari a 10.000,00 euro (che terrà conto peraltro anche dell’ammontare delle operazioni effettuate nel commercio elettronico diretto), al di sopra della quale le vendite dovranno considerarsi rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, salvo opzione; i fornitori potranno avvalersi del regime OSS (One Stop Shop) per assolvere l’IVA dovuta sulle vendite a distanza rilevanti negli altri Stati UE, così che l’imposta potrà essere assolta nello Stato di identificazione, senza necessità di identificarsi ai fini IVA negli Stati di “consumo”. |
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4.2 | recupero dell’iva assolta erroneamente nello stato di destinazione dei beni
Con la risposta a interpello 246/2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia il quale, erroneamente: ha ritenuto che le vendite a distanza effettuate verso privati UE nel secondo trimestre 2020 fossero rilevanti ai fini IVA negli Stati di destinazione anziché in Italia; ha assolto l’imposta negli Stati membri di destinazione dei beni mediante il MOSS, nonostante tale regime speciale, fino al 30.6.2021, sia applicabile ai soli servizi resi nell’ambito del commercio elettronico diretto (es. servizi elettronici).
Per regolarizzare gli errori commessi, l’Agenzia chiarisce che il soggetto passivo deve: rideterminare il debito IVA del secondo trimestre 2020, computando nella liquidazione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate con il MOSS; versare l’imposta dovuta, al netto di quanto già versato per il secondo trimestre 2020 con codice tributo 6032, ma senza scomputare l’IVA versata nel MOSS, oltre ai relativi interessi e alla sanzione di cui all’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 (ravvedibile); versare la sanzione di cui all’art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 per l’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre 2020, anch’essa ravvedibile, rettificando altresì la comunicazione medesima; correggere la dichiarazione trimestrale presentata nell’ambito del MOSS, direttamente dal portale.
In sede di controllo della dichiarazione trimestrale, l’imposta che risulterà versata in eccesso nell’ambito del MOSS sarà restituita: dall’Italia (in quanto Paese di registrazione), se non è ancora stata ripartita tra i vari Stati membri; direttamente dagli Stati di destinazione se la ripartizione è già avvenuta. |
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4.3 | recupero dell’iva assolta erroneamente in italia
Con la risposta a interpello 255/2021, invece, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un soggetto passivo IVA che ha erroneamente versato l’IVA in Italia in relazione a vendite a distanza intracomunitarie imponibili in altri Stati membri. |
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segue | In tal caso, l’Agenzia precisa che, al fine di evitare una illegittima duplicazione dell’imposta a suo carico, il soggetto passivo può presentare istanza di rimborso in Italia. La procedura adottabile, però, varia a seconda che le autorità estere abbiano o meno avviato l’azione di accertamento.
Infatti: per i periodi d’imposta già oggetto di accertamento, il soggetto passivo può ricorrere alla procedura del c.d. “rimborso anomalo” ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92 (come previsto dall’art. 11-quater co. 2 del DL 35/2005), presentando l’istanza entro 2 anni dalla data di notifica dell’atto impositivo; per i periodi d’imposta non ancora oggetto di accertamento, la prima procedura non è adottabile, ma resta ferma la possibilità di presentare l’istanza di rimborso entro 2 anni dal momento in cui l’imposta è stata assolta in Italia, ai sensi dell’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72.
Viene inoltre precisato che, nel caso oggetto dell’interpello, è esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, in quanto l’imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate dal soggetto passivo è conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari, con riferimento alle quali, essendo decorso il termine annuale, non è consentita l’emissione di note di variazione ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72. |
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5 | IVA – REVERSE CHARGE – ERRATA APPLICAZIONE – RAVVEDIMENTO OPEROSO | |||||||||||
Con la risposta a interpello 28.4.2021 n. 301, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che se il cedente/prestatore, per errore, ritenendo di assoggettare l’operazione a reverse charge, ha emesso la fattura senza IVA e l’imposta è stata assolta dalla controparte con inversione contabile, opera la sola sanzione fissa da 250,00 a 10.000,00 euro, disciplinata dall’art. 6 co. 9-bis.2 del DLgs. 471/97.
Ne deriva che, in sede di ravvedimento operoso, la violazione è sanata pagando solo la sanzione di 250,00 euro, ridotta da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui ci si ravvede. Implicitamente, si sostiene che non è necessario regolarizzare l’operazione emettendo le note di variazione; pertanto, l’IVA che il cessionario/committente ha detratto, salvo limiti alla detrazione, non va restituita. La violazione coincide con la singola liquidazione IVA (mensile o trimestrale) e va computata con riferimento ad ogni controparte. |
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6 | Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici | |||||||||||
Con la risposta a interpello 9.4.2021 n. 236, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’obbligo di porre in conservazione (su supporto cartaceo o informatico) i libri e i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. | ||||||||||||
6.1 | norma di riferimento
In base all’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), se in sede di accesso, ispezione o verifica: risulti aggiornato sui supporti elettronici; sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. |
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6.2 | permanenza degli obblighi di conservazione
Viene precisato che la norma citata si riferisce alla tenuta dei registri, che resta adempimento distinto dalla conservazione (cartacea o elettronica). Pertanto, i registri tenuti in formato elettronico: ai fini della loro regolarità, non hanno l’obbligo di essere stampati, di regola, sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; |
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segue | entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17.6.2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario. | |||||||||||
6.3 | Assolvimento dell’imposta di bollo
A prescindere dalla modalità di conservazione successivamente prescelta, l’imposta di bollo relativa ai registri tenuti in modalità elettronica è assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Quindi, l’imposta è: dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse; versata con il modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
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7 | rimborsi annuali iva – apposizione del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – dichiarazione iva integrativa | |||||||||||
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.4.2021 n. 289 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità di presentare una dichiarazione IVA integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati. | ||||||||||||
7.1 | ammissibilità della dichiarazione iva integrativa
Entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento (art. 57 del DPR 633/72), è ammessa la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa per apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in precedenza assenti, anche se il soggetto passivo non modifica la destinazione a rimborso del credito IVA, nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. Il chiarimento è stato fornito nel presupposto che il soggetto passivo non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso e che il credito IVA non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione. |
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7.2 | non sanzionabilità delle integrazioni
Le predette integrazioni non comportano l’irrogazione di sanzioni, in quanto non sono riconducibili a un errore o a una violazione. |
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8 | prospetto degli aiuti di stato – correzione degli errori tramite dichiarazione integrativa | |||||||||||
Con la ris. 15.4.2021 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di correggere gli errori di compilazione nel prospetto degli aiuti di Stato occorre presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate provvederà a sua volta a correggere l’importo indicato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97), con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. |
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9 | rivalutazione dei beni d’impresa – versamento delle imposte sostitutive – ISTITUzione dei codici tributo | |||||||||||
Con la ris. 30.4.2021 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare con il modello F24 le imposte sostitutive dovute per:
la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020; l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, in relazione alla rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, ai sensi dell’art. 6-bis del DL 23/2020. |
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9.1 | Codici tributo
Ai fini dei versamenti in esame, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “1857”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; |
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“1858”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
“1859”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”. |
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9.2 | Compilazione del modello F24
I suddetti codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. |
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10 | trattamento di fine mandato degli amministratori con incarichi speciali – tassazione separata – condizioni | ||||||||||
Con la risposta a interpello 27.4.2021 n. 292, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al regime fiscale applicabile al trattamento di fine mandato (TFM) da erogare all’amministratore con incarichi speciali, di cui all’art. 2389 co. 3 c.c. | |||||||||||
10.1 | Regime fiscale del TFM
Il trattamento di fine mandato degli amministratori è infatti assoggettato a: tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, se il diritto all’indennità in argomento risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto; tassazione ordinaria in caso di indennità risultante da atto redatto in costanza di rapporto di lavoro, ovvero in mancanza di data certa; tassazione ordinaria, per la parte eccedente il milione di euro, anche nell’ipotesi in cui l’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (art. 24 co. 31 del DL 201/2011). |
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10.2 | Amministratori con incarichi speciali
Limitatamente agli amministratori con incarichi speciali, di cui all’art. 2389 co. 3 c.c., l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente, ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, che l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all’indennità stessa, demandando a un successivo atto del Consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo. Infatti, nelle ipotesi previste dal citato art. 2389 co. 3 c.c., la specificazione del compenso per ciascun amministratore è legittimamente affidata al Consiglio di amministrazione, che necessariamente vi provvede in seguito alla nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea dei soci. L’Agenzia ha quindi ritenuto applicabile al TFM da erogare al vice presidente con incarichi speciali il regime di tassazione separata, ferma restando l’esistenza della data certa anteriore dell’atto che riconosce il diritto all’indennità rispetto all’inizio del rapporto. |
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11 | Lavoratori dipendenti in “smart working” – rimborso delle spese sostenute presso la propria abitazione – non imponibilità | ||||||||||
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.4.2021 n. 314, ha chiarito che le somme erogate in favore dei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile (c.d. “smart working”), a titolo di rimborso delle spese sostenute per ragioni lavorative presso la propria abitazione (es. energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di una lampada, acqua e materiali di consumo), devono essere escluse da imposizione in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR, in linea generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente; tuttavia: possono essere esclusi da imposizione i rimborsi di spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente (C.M. 23.12.97 n. 326); |
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segue | non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro, sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 9.9.2003 n. 178, 7.12.2007 n. 357 e 20.6.2017 n. 74).
Nel caso di specie, il criterio utilizzato dalla società istante per determinare l’ammontare dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working è parametrato sui costi da essa risparmiati (sostenuti invece dal dipendente) e il rimborso deve dunque considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro; per tali ragioni le somme erogate a tale titolo dalla società non sono imponibili ai fini IRPEF. |
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12 | Lavoro dipendente prestato all’estero – Approvazione delle re-tribuzioni convenzionali per il 2021 | ||||||||||||||||||
Con il DM 23.3.2021, pubblicato sulla G.U. 7.4.2021 n. 83, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2021 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero. | |||||||||||||||||||
12.1 | Rilevanza ai fini fiscali
Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni: siano fiscalmente residenti in Italia; prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri; soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a cavallo” di 2 anni solari.
La disciplina in esame non si applica, invece: ai dipendenti in trasferta; qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero; ai dipendenti pubblici; ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame. Retribuzioni corrisposte prima dell’emanazione del DM 23.3.2021 In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 23.3.2021, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all’anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l’anno precedente, salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7, |
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12.2 | Rilevanza ai fini contributivi
Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero: in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti. Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, in quanto |
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segue | non è applicabile l’equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.
In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto: tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di “residenza fiscale” delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “residenza” non rileva; ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti. Regolarizzazioni contributive In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 23.3.2021, la circ. INPS 19.4.2021 n. 64 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021: entro il 16.7.2021; senza aggravio di oneri aggiuntivi.
In relazione ai giornalisti, la circ. INPGI 20.4.2021 n. 6 ha invece chiarito che la regolarizzazione contributiva per i periodi di paga gennaio, febbraio e marzo 2021 può avvenire: entro il 16.6.2021; senza aggravio di somme aggiuntive. |
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13 | Regime degli impatriati – versamento degli Importi previsti PER Il prolungamento di ulteriori cinque periodi d’imposta – codici tributo | ||||||||||||||||||
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.4.2021 n. 27, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE), degli importi previsti ai fini del prolungamento di ulteriori cinque periodi d’imposta del regime dei lavoratori impatriati. | |||||||||||||||||||
13.1 | Prolungamento di ulteriori cinque periodi di imposta
L’art. 16 co. 3-bis del DLgs. 147/2015 prevede la proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati con una tassazione del 50% del reddito ovvero del 10% in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma. I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitano l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. In base al provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 60353, l’importo deve essere versato mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97. |
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13.2 | termini di versamento
Il suddetto importo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31.12.2020, il versamento deve essere effettuato entro il 30.8.2021. |
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13.3 | Codici tributo
Ai fini del versamento in esame, sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nel modello F24 ELIDE: “1860”, denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, comma 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”; |
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segue | “1861”, denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, comma 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”. | ||||||||||||||||||
13.4 | Compilazione del modello F24 ELIDE
Il modello F24 ELIDE va compilato indicando: nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; nel campo “codice”, il previsto codice tributo; nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto. |
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14 | Prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo RESE DA COOPERATIVE SOCIALI – Aliquota IVA APPLICABILE – OBBLIGO DI EMISSIONE DI Fattura IN FORMATO elettronico | ||||||||||||||||||
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.4.2021 n. 274, ha chiarito che le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da una cooperativa sociale a beneficio di bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento o con sindrome da deficit dell’attenzione sono soggette all’aliquota IVA del 5%. Il medesimo trattamento è riservato alle prestazioni formative svolte nei confronti dei genitori dei minori, il cui intervento è indispensabile laddove l’attività di assistenza non possa essere svolta con la modalità c.d. “in presenza”.
Tali prestazioni, di natura educativa e socio-sanitaria – e non meramente sanitaria – devono essere oggetto di fatturazione in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio, non essendo applicabile alla fattispecie il divieto di cui all’art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119. |
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14.1 | APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA DEL 5%
La questione oggetto di interpello riguardava una cooperativa sociale che si occupa di fornire supporto riabilitativo ed educativo a ragazzi in età scolare cui è stato diagnosticato il disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) o la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), la quale, dovendo prestare i propri servizi con la modalità “a distanza” a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, ha attivato un percorso formativo destinato anche ai genitori, grazie ai quali i minori possono ricevere feedback del lavoro svolto a distanza e adeguato supporto. L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’aliquota IVA del 5%, di cui alla Tabella A Parte II-bis allegata al DPR 633/72, si applica alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti dei soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 27-ter del DPR 633/72, fra i quali sono annoverabili i “minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza”. Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione si applica, fra l’altro, alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, a quelle di insegnamento scolastico o universitario, per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale e alle lezioni relative a materie scolastiche e universitarie “impartite da insegnanti a titolo personale” (art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72), nonché alle prestazioni socio-sanitarie, “di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili” (art. 10 co. 1 n. 27-ter del DPR 633/72). Ciò premesso, sono soggette all’aliquota IVA agevolata, pari al 5%: l’attività prestata dalla cooperativa sociale a favore dei ragazzi cui sono stati diagnosticati disturbi specifici dell’apprendimento o sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività; |
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segue | i “servizi di sostegno all’apprendimento” resi a favore dei genitori degli alunni affetti da tali disturbi, in quanto accessori rispetto alla prestazione principale e non soggetti autonomamente all’imposta. | ||||||||||||||||||
14.2 | OBBLIGO DI FATTURAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO
Le fatture per i servizi in esame, resi dalla cooperativa sociale, devono essere emesse in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio. L’Agenzia delle Entrate non ritiene, infatti, che la cooperativa sociale possa essere compresa nel novero dei soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Non può trovare, quindi, applicazione il disposto di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, secondo cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fatture elettroniche. Considerato, inoltre, che la cooperativa in esame non eroga servizi sanitari, ma prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo, non potrebbe applicarsi neppure l’art. 9-bis del DL 135/2018, che estende il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio anche a coloro che, pur non tenuti alla comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. |
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15 | ACQUISTO di servizi DA SOGGETTO NON RESIDENTE – RISOLUZIONE CON-TRATTUALE – NOTA DI VARIAZIONE “ELETTRONICA” | ||||||||||||||||||
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.4.2021 n. 308, ha precisato che se, successivamente ad un acquisto da soggetto estero, viene risolto il relativo contratto, il cessionario o committente nazionale, anche in assenza della nota di credito emessa dal fornitore estero, può procedere all’emissione di un documento integrativo elettronico con codice <TipoDocumento> TD17, avendo cura di indicare, nel file, gli importi con segno negativo. | |||||||||||||||||||
15.1 | PRESUPPOSTI PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del DPR 633/72: il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, qualora l’operazione, documentata da fattura, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare imponibile, “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” (co. 2); tale facoltà non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile se gli eventi sopra indicati si verificano “in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti” (co. 3); qualora il cedente o prestatore eserciti il diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione, il cessionario o committente, che abbia già annotato l’operazione ai sensi dell’art. 25, deve “registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa” (co. 5); la variazione di cui all’art. 26 co. 2, ricorrendone i presupposti, può essere operata anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72, dell’art. 74 del DPR 633/72 o dell’art. 44 del DL 331/93; in tal caso si applica a questi ultimi la disposizione di cui al co. 5 (co. 10). |
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15.2 | REVERSE CHARGE E NOTA DI VARIAZIONE
Per quanto sopra (si veda, in particolare, l’art. 26 co. 10 del DPR 633/72), qualora venga annullata un’operazione intercorsa fra un operatore non residente (cedente/prestatore) e un soggetto passivo nazionale (cessionario/committente), quest’ultimo ha sempre la possibilità – non l’obbligo – di operare la variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta (con conseguente detrazione della medesima); a tal fine, non rileva la circostanza che il cedente o prestatore sia un soggetto passivo UE o extra-UE, quanto piuttosto la sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 26 del DPR 633/72. Ciò premesso, il committente nazionale, ove intenda emettere il suddetto documento rettificativo in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potrà generare |
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segue | un file XML con codice TD17, indicando l’imponibile e l’imposta con segno negativo ed effettuando le conseguenti annotazioni nei registri IVA.
In base a quanto precisato nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, infatti, il cessionario/committente può utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa al Sistema di Interscambio per integrare la prima fattura ricevuta (TD17 nel caso di specie), indicando gli importi con segno negativo; non si dovrà, quindi, utilizzare in questo caso il codice <TipoDocumento> TD04, proprio delle note di credito. Esclusione dall’“esterometro” Tale scelta consente di non dovere adempiere alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”), obbligo cui, invece, il soggetto passivo sarebbe tenuto nell’ipotesi in cui il documento fosse emesso in formato cartaceo e non transitasse dal Sistema di Interscambio. |
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16 | iva di rivalsa relativa a prestazioni di servizi effettuate prima dell’apertura del fallimento – esigibilità | ||||||||||||||||||
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2021 n. 230 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito all’esigibilità dell’IVA, qualora una società fallita abbia effettuato cessioni di contratti sportivi prima dell’avvio della procedura concorsuale (avvenuta nel 2019) incassando il relativo corrispettivo dopo la dichiarazione di fallimento. | |||||||||||||||||||
16.1 | esigibilità dell’iva
Quando il fatto generatore del debito IVA si verifica prima dell’apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l’imposta diventi esigibile nel corso della procedura non modifica la natura del credito vantato dall’Erario. Di conseguenza, tale credito non può essere considerato prededucibile, ma partecipa alla ripartizione dell’attivo con gli altri crediti concorsuali. |
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16.2 | annotazione separata delle fatture emesse
È necessario annotare separatamente le fatture emesse per documentare l’incasso del corrispettivo, senza far confluire il relativo debito IVA nella liquidazione periodica e annuale. |
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16.3 | Comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento
Resta fermo l’obbligo del curatore fallimentare di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l’apertura del fallimento, per consentirne l’insinuazione tardiva al passivo. |
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17 | compensazione crediti/debiti fiscali nelle procedure concorsuali | ||||||||||||||||||
Con la risposta a interpello 27.4.2021 n. 302, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come non sia possibile applicare, con riferimento ai crediti d’imposta maturati e chiesti a rimborso dopo l’apertura della procedura concorsuale, le misure di cui all’art. 23 del DLgs. 472/97 o all’art. 28-ter del DPR 602/73, al fine di utilizzare i crediti in compensazione con i debiti generatisi prima dell’apertura della procedura concorsuale. | |||||||||||||||||||
17.1 | ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITI POST PROCEDURA E DEBITI ANTE PROCEDURA
Nella fattispecie in esame, relativa ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa, i debiti e i crediti originavano da operazioni compiute in periodi differenti: ante procedura concorsuale, in relazione ai debiti iscritti a ruolo (a nulla rilevando che i ruoli fossero stati notificati dopo l’apertura della procedura); post procedura concorsuale, in relazione ai crediti d’imposta chiesti a rimborso dal commissario liquidatore.
Si tratta di comprendere se per tali crediti erariali, che l’istante (commissario liquidatore) intende cedere a terzi, l’Amministrazione finanziaria possa eccepire una compensazione per le somme, di cui è creditrice verso il debitore, iscritte a ruolo. |
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segue | L’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 co. 1 del DLgs. 472/97 (sospensione dei rimborsi e compensazioni) e all’art. 28-ter del DPR 602/73 (sul pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta), nel presupposto che i debiti iscritti a ruolo derivano da operazioni realizzate ante procedura e che i crediti che l’istante intende chiedere a rimborso (e successivamente cedere) provengono, invece, da operazioni effettuate nel corso della procedura concorsuale.
Secondo la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate (circ. 13/2011 § 3), è esclusa la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione, infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità dell’eventuale compensazione (cfr. ris. 279/2002 e risposte a interpello 535/2020 e 536/2020). |
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17.2 | DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI
Ai sensi dell’art. 51 del RD 267/42, applicabile per effetto del rinvio dell’art. 201 del RD 267/42 anche alla liquidazione coatta amministrativa, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. |
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17.3 | CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO
In sede di controllo e liquidazione del rimborso dei crediti d’imposta derivanti dalle operazioni poste in essere nell’ambito della procedura concorsuale, secondo l’Agenzia delle Entrate possono essere opposte le eccezioni relative all’esistenza e all’entità dei crediti, compresa la possibilità di ricorrere alla compensazione ex art. 56 del RD 267/42 nell’ipotesi in cui i crediti “derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura stessa” e, quindi, siano riferibili al fallito e non alla massa fallimentare (circ. 13/2011). |
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18 | brexit – traSFerimento del plafond per gli esportatori abituali | ||||||||||||||||||
Con la risposta a interpello 19.4.2021 n. 260, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il rappresentante fiscale di una società stabilita nel Regno Unito, nominato con effetti dall’1.1.2021, può continuare a beneficiare del c.d. “plafond” per gli esportatori abituali, anche se lo stesso è stato maturato in capo al numero di identificazione IVA della società sino al 31.12.2020. | |||||||||||||||||||
18.1 | identificazione diretta dei soggetti stabiliti nel regno unito
Confermando quanto già indicato nella ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7, viene affermato che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito, anche successivamente alla data dell’1.1.2021, al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia: possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/72); in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72. |
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18.2 | trasferimento del plafond
Per i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, il beneficio del plafond spetta anche quando i predetti soggetti non siano stabiliti in Italia bensì meramente registrati ai fini IVA nel territorio dello Stato, mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale. Stante anche il principio di continuità che regola il trasferimento del plafond nelle operazione straordinarie, è possibile concludere che il rappresentante fiscale di una società stabilita nel Regno Unito può utilizzare il plafond IVA maturato in capo al numero identificativo IVA che è stato adottato dalla medesima società prima della c.d. “Brexit”. |
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19 | liquidazione iva di gruppo – controllante con sede nel regno unito – effetti della brexit – recupero del credito IVA – istituto della “remissione in bonis” | ||||||||||||||||||
Con la risposta a interpello 23.4.2021 n. 288, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle modalità mediante le quali una società controllante stabilita nel Regno Unito, identificata in Italia al fine di avvalersi della liquidazione IVA di gruppo con le controllate italiane, può recuperare il credito IVA maturato dal gruppo.
Con la stessa risposta, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle ipotesi di applicazione della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del DL 16/2012. |
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19.1 | fattispecie
La società istante, stabilita nel Regno Unito e identificata ai fini IVA in Italia, ha aderito alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 co. 3 del DPR 633/72 con le controllate italiane a partire dal 2018. Il gruppo ha maturato nel 2020 un credito IVA. Poiché dall’1.1.2021, per effetto della Brexit, il Regno Unito costituisce un “Paese terzo” ai fini IVA, la società ritiene che il regime di liquidazione di gruppo si sia interrotto ex lege e chiede perciò come recuperare il credito IVA di gruppo rimasto nella propria disponibilità, considerato che: le controllate che hanno generato il credito non integrano i presupposti per il rimborso IVA ex art. 30 del DPR 633/72; la controllante non svolge in Italia attività rilevanti ai fini dell’imposta e non può utilizzare il credito in compensazione.
La società ipotizza, allo scopo, di avvalersi dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del DL 16/2012 per estromettere, in via retroattiva, dall’1.1.2020, due società controllate dalla liquidazione IVA di gruppo, al fine di riattribuire loro gran parte del credito e chiedere il rimborso del residuo nella dichiarazione IVA 2021 per il 2020 in presenza dei requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/72. In alternativa, la società ipotizza di recuperare l’intero ammontare del credito IVA di gruppo chiedendone il rimborso con la dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021, ritenendo sussistente il presupposto della cessazione dell’attività per effetto della chiusura della posizione IVA in Italia a seguito della Brexit. |
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19.2 | Condizioni di applicazione della “remissione in bonis”
L’Agenzia delle Entrate precisa, innanzitutto, che l’istituto della “remissione in bonis” ex art. 2 del DL 16/2012 non è applicabile nel caso specifico. Tale istituto, infatti, consente al contribuente di “sanare” dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente che precludano al medesimo soggetto la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi fiscali opzionali pur in presenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge. Nel caso descritto, invece, le società avevano esercitato l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo e liquidato l’imposta secondo le relative disposizioni (DM 13.12.79), per cui la tardiva comunicazione della fuoriuscita dal regime delle due società avrebbe rappresentato non una dimenticanza, bensì un ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. |
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19.3 | Modalità di recupero del credito IVA
L’Agenzia chiarisce altresì che, nella fattispecie, per recuperare il credito di gruppo maturato al 31.12.2020, la controllante inglese può: chiudere la partita IVA in Italia nel corso del 2021; chiedere il rimborso nella dichiarazione IVA 2022, ritenendo integrato, con la chiusura della partita IVA, il presupposto di cessazione dell’attività ex art. 30 co. 2 del DPR 633/72. Effetti della Brexit Si ribadisce, al riguardo, che l’identificazione diretta ottenuta prima della Brexit non cessa in via automatica l’1.1.2021 in ragione della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7). Di conseguenza, nel caso specifico, al fine di chiudere la posizione IVA in Italia, la controllante deve presentare il modello ANR/3 barrando la casella 3 (“Cessazione attività”). |
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20 | cessione di un’unità immobiliare con cucina – profili iva |
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 14.4.2021 n. 25, ha chiarito che la cessione di un’unità immobiliare con una cucina funzionante al suo interno è un’operazione che, sotto il profilo IVA, non possiede un carattere unitario. Pertanto, la cessione immobiliare è soggetta al suo proprio regime, mentre la cessione della cucina è soggetta ad aliquota ordinaria. | |
20.1 | IRRILEVANZA DEL PRINCIPIO DI ACCESSORIETA
Nella fattispecie, non è applicabile il principio di accessorietà, poiché la cessione di una cucina funzionante, unitamente all’unità immobiliare, non è un elemento in assenza del quale l’operazione principale di cessione dell’immobile abitativo non sarebbe realizzata. Rilevano infatti i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione, secondo cui, per poter qualificare un’operazione come accessoria nei confronti di un’altra, “l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale”. Similmente, già la ris. Agenzia delle Entrate 12.6.2001 n. 88 indicava che “le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale”. |
20.2 | ESCLUSIONE DALLA NOZIONE DI “BENI FINITI”
L’Agenzia delle Entrate osserva che la cucina non dovrebbe rientrare nel novero dei “beni finiti”, ai fini dell’aliquota IVA agevolata, poiché questi ultimi devono possedere “caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” e conservare una propria individualità. Una cucina funzionante, completa di tutti gli elementi normalmente impiegati per lo scopo a cui è destinata (tra cui elettrodomestici, cassettiere, ripiani, ecc.), non possiede, dunque, le caratteristiche dei “beni finiti” per il fatto che essa è composta da un insieme di elementi che, nel loro complesso, non sono destinati a incorporarsi e divenire parte della costruzione. |
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO | |||||||||||||||||||||||
14.5.2021 | Domande contributi investimenti autotrasportatori |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare, dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione:
per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020; mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 8.00 del 30.6.2021. Rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
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17.5.2021 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2021; versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
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17.5.2021 | Versamento IVA primo trimestre 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2021; versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
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17.5.2021 | Versamento IVA primo trimestre 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2021; versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. |
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17.5.2021 | Versamento rata saldo IVA 2020 |
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi. | |||||||||||||||||||||||
17.5.2021 | Versamento ritenute e addizionali |
I sostituti d’imposta devono versare:
le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2021; |
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segue | le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 non è di almeno 500,00 euro. |
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17.5.2021 | Tributi apparecchi da divertimento |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2021. |
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17.5.2021 | Contributi INPS artigiani e commercianti |
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2021.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
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17.5.2021 | Rata premi INAIL | I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021; con applicazione dei previsti interessi. |
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18.5.2021 | Contributo distributori di carburante nelle autostrade | Le micro, piccole e medie imprese, titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade, devono presentare in via telematica, entro le ore 12.00, la domanda:
di un contributo parametrato ai contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, impiegati presso lo specifico impianto della rete autostradale, in relazione all’emergenza da COVID-19; al Ministero dello Sviluppo economico, tramite la procedura informatica accessibile dal sito https:// padigitale.invitalia.it. |
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19.5.2021 | Domande agevolazioni per investimenti | Le società di micro e piccola dimensione, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, possono iniziare a presentare le domande per la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento;
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia; esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia.
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. |
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20.5.2021 | Documentazione contributi investimenti autotrasportatori |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 n. 355 e del DM 21.10.2020; al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall’11.11.2020 al 30.11.2020 (primo periodo di incentivazione). |
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25.5.2021 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
relativi al mese di aprile 2021, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di aprile 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-STAT presentano: i modelli relativi al mese di aprile 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. |
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28.5.2021 | Contributo a fondo perduto |
Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e i titolari di reddito agrario, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione al calo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto al 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
L’istanza va presentata: mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del relativo sito Internet; direttamente o tramite un intermediario abilitato. |
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31.5.2021 | Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro | Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e le associazioni, fondazioni e altri enti privati devono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2020, ammissibili al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.
La comunicazione deve essere inviata, direttamente dal |
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segue | contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:
il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). |
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31.5.2021 | Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19 | Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti, che scadevano nei mesi di gennaio e febbraio 2021, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle imposre sui redditi, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, devono effettuare i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione; oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il termine in esame.
Entro il termine in esame devono essere effettuati anche gli adempimenti: relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; che scadevano nei mesi di gennaio e febbraio 2021. |
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31.5.2021 | Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore | Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, già costituite al 3.8.2017, possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine:
di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore); oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria. |
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31.5.2021 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2021.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2021. |
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31.5.2021 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA |
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2021; |
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segue | in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
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31.5.2021 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
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Cordiali saluti.
Dott. Alberto Antonello