Principali novità del mese di aprile e adempimenti del mese di maggio

 

 

 

APRILE 2021: NOVITÀ…………………………………………………………………………………………….

 

1… Contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” – Riconoscimento tramite credito d’imposta
da utilizzare nel modello F24 – Istituzione del codice tributo……………………………………..

2… Credito d’imposta per le locazioni – Ulteriori chiarimenti……………………………………………

3… Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Ulteriori chiarimenti sui beni
agevolabili…………………………………………………………………………………………………………..

4… Vendite a distanza – Errata applicazione dell’IVA – Regolarizzazione…………………………

5… IVA – Reverse charge – Errata applicazione – Ravvedimento operoso………………………..

6… Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici……………………………………………

7… Rimborsi annuali IVA – Apposizione del visto di conformità e della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà – Dichiarazione IVA integrativa………………………………….

8… Prospetto degli aiuti di Stato – Correzione degli errori tramite dichiarazione integrativa.

9… Rivalutazione dei beni d’impresa – Versamento delle imposte sostitutive – Istituzione
dei codici tributo…………………………………………………………………………………………………..

  1. 10. Trattamento di fine mandato degli amministratori con incarichi speciali – Tassazione
    separata – Condizioni……………………………………………………………………………………………
  2. 11. Lavoratori dipendenti in “smart working” – Rimborso delle spese sostenute presso la
    propria abitazione – Non imponibilità………………………………………………………………………
  3. 12. Lavoro dipendente prestato all’estero – Approvazione delle retribuzioni convenzionali
    per il 2021…………………………………………………………………………………………………………..
  4. 13. Regime degli impatriati – Versamento degli importi previsti per il prolungamento di
    ulteriori cinque periodi d’imposta – Codici tributo……………………………………………………..
  5. 14. Prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali –
    Aliquota IVA applicabile – Obbligo di emissione di fattura in formato elettronico………….
  6. 15. Acquisto di servizi da soggetto non residente – Risoluzione contrattuale – Nota di
    variazione “elettronica”…………………………………………………………………………………………
  7. 16. IVA di rivalsa relativa a prestazioni di servizi effettuate prima dell’apertura del fallimento – Esigibilità
  8. 17. Compensazione crediti/debiti fiscali nelle procedure concorsuali………………………………
  9. 18. Brexit – Trasferimento del plafond per gli esportatori abituali…………………………………….
  10. 19. Liquidazione IVA di gruppo – Controllante con sede nel Regno Unito – Effetti della Brexit – Recupero del credito IVA – Istituto della “remissione in bonis”……………………………………………………….
  11. 20. Cessione di un’unità immobiliare con cucina – Profili IVA………………………………………….

 

MAGGIO 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI…………………………………………………………….

 

 

1 contributo a fondo perduto del dl “sostegni” – Riconoscimento tramite credito d’imposta da utilizzare nel modello F24 – isti­tu­zione del Codice tributo
  Con la ris. 12.4.2021 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:

per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”);

per la restituzione spontanea del contributo non spettante, tramite il modello F24 “ELIDE”.

1.1 utilizzo in compensazione

Per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo per­du­to, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il codice tributo “6941”.

In sede di compilazione del modello F24:

il codice tributo “6941” deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclu­siva­mente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”;

il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi “2021”).

1.2 restituzione

Per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi iden­ti­ficativi” (ELIDE), del contributo non spettante sono stati istituiti i codici tributo “8128”, “8129” e “8130” relativi, rispettivamente, a capitale, interessi e sanzioni.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo devono es­se­re esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito ver­sati”, indicando:

nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

nel campo “tipo”, la lettera “R”;

nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in esa­me (“8128”, “8129” o “8130”);

nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizza­to in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;

nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo per­du­to da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al co­dice tributo indicato.

2 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI – ULTERIORI CHIARIMENTI
  L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 19.4.2021 n. 263 e 23.4.2021
n. 287, ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione di im­mobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.
2.1 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI

Il credito d’imposta per le locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, riguarda i soggetti eser­centi attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 5 mi­lioni di euro nel periodo d’imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare men­sile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o di contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’a­zien­da per le imprese turistico-ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo prece­den­te.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% in caso di affitto d’azienda).

segue Calo del fatturato

Per accedere al credito, i conduttori devono aver subìto un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31.1.2020.

Mensilità agevolabili

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo sta­gionale).

Il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipen­dentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta prece­den­te (ma in presenza del calo del fatturato), per:

le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, ovunque localizzate;

le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o di tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.

 

La legge di bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di rife­ri­mento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 (e non del 2020).

2.2 PAGAMENTO DEI CANONI NEL 2021

Nella risposta a interpello 19.4.2021 n. 263, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta può spettare, per i mesi agevolabili del 2020, anche se il canone vie­ne pagato nel 2021.

Come già affermato nel corso di Telefisco 2021, quindi, la spettanza del credito d’im­posta non viene subordinata al fatto che il pagamento del canone sia stato effettuato nel 2020, ma il credito d’imposta può essere riconosciuto anche per pagamenti effet­tuati nel 2021 o nel 2019 (cfr. risposta a interpello 440/2020), purché imputabili a men­silità agevolabili.

Infine, posto che il credito d’imposta per le locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni, l’Agenzia precisa che, in caso di cessione del credito al locatore, esso matura solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché siano rispettate le prescrizioni in materia di efficacia della cessione del credito dettate dai provv. 1.7.2020 n. 250739, 14.12.2020 n. 378222 e 12.2.2021 n. 43058.

2.3 IMPRESE AL DETTAGLIO CON RICAVI SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO

Con la risposta a interpello 23.4.2021 n. 287, l’Agenzia delle Entrate si è invece soffer­mata sulla spettanza del credito d’imposta in misura ridotta (20% o 10%) per le imprese al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro.

Si ricorda, infatti, che, in sede di conversione del DL 34/2020 nella L. 77/2020, il campo di applicazione del credito d’imposta per le locazioni è stato esteso anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro, riconoscendolo però in misura ridotta, pari al 20% o 10% del canone.

In proposito, viene chiarito che il credito d’imposta locazioni spetta, nella misura del 20%, sui canoni di locazione corrisposti da tre società che svolgono attività di com­mer­cio al dettaglio come attività prevalente, producendo da essa ricavi superiori a 5 milioni di euro, oltre ad altre attività di natura secondaria:

sia per la locazione dei locali in cui esse svolgono in via esclusiva l’attività di commercio al dettaglio;

sia per la locazione dei locali in cui svolgono contestualmente attività di com­mer­cio al dettaglio e altre attività.

segue Le società in esame non possono invece usufruire del credito d’imposta con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non viene svolta, nemmeno in maniera contestuale, l’attività di commercio al dettaglio.
3 credito d’imposta per investimenti IN BENI STRUMENTALI – ULTERIORI chiarimenti sui beni agevolabili
  Con le risposte a interpello 19.4.2021 n. 259 e 265 e 23.4.2021 n. 286, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito al credito d’imposta per investimenti in beni stru­men­tali di cui all’art. 1 co. 184 ss. della L. 160/2019.
3.1 beni agevolabili utilizzati temporaneamente all’estero

Con la risposta a interpello 259/2021, viene chiarito che l’utilizzo temporaneo di beni age­volabili per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti al di fuori del ter­ri­torio dello Stato non configura un’ipotesi di delocalizzazione di cui all’art. 1 co. 193 del­la L. 160/2019, a condizione che tali beni appartengano alla struttura produttiva italiana sot­to il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività or­di­nariamente svolta dalla stessa.

La ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell’agevolazione è la stes­sa prevista per l’iper-ammortamento.

In particolare, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, la ratio è quella di osta­colare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

3.2 Trattrici agricole dotate di hardware e software

Con la risposta a interpello 265/2021, viene chiarito che rientrano tra i beni di cui all’Al­legato A alla L. 232/2016 le trattrici agricole dotate di hardware e software con deter­minate caratteristiche e un carro-botte.

Il Ministero dello Sviluppo economico, sentito dall’Agenzia delle Entrate, osserva che per quanto riguarda le trattrici agricole, i requisiti di interconnessione e integrazione pos­­­sono considerarsi soddisfatti attraverso l’implementazione dei componenti descritti. Tuttavia, qualora l’interconnessione e l’integrazione si ritengano soddisfatte attraverso la guida automatica/semiautomatica, in quanto opzione possibile (solo) per i beni di cui al punto 11 del gruppo 1, per tale caratteristica tecnologica devono essere rispettate le precisazioni contenute nella circ. MISE 23.5.2018 n. 177355.

3.3 CASSEFORTI AUTOMATICHE PER IL DEPOSITO E RICIRCOLO DI CONTANTI

Con la risposta a interpello 286/2021, l’Agenzia delle Entrate riporta il parere del Mi­nistero dello Sviluppo economico in merito all’ammissibilità tra i beni 4.0 delle “cas­se­forti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante”, acquistate da un’im­presa operante nel settore della grande distribuzione organizzata e collegate a una cen­trale operativa che consente di monitorare la situazione nei singoli punti vendita.

In particolare:

con riferimento alla componente “materiale”, le casseforti in questione rientrano tra i beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell’Allegato A, concernente “ma­gaz­zini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”; ai fini dell’ap­­plicazione della disciplina agevolativa dovranno essere soddisfatte le 5 + 2 di 3 caratteristiche tecnologiche;

·         in merito alla componente “immateriale”, la stessa viene qualificata “come software di sistema (e, quindi, non di tipo «embedded»)”, rientrando nell’ambito dell’Allegato B alla L. 232/2016 (in particolare, presentando funzionalità desti­na­te a supportare aree operative e di processo, alla voce punto elenco 9); ai fini della fruizione del beneficio, è sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecno­logica dell’interconnessione.

4 Vendite a distanza – errata applicazione dell’IVA – regolariz­za­zio­ne
  Con le risposte a interpello 14.4.2021 n. 246 e 16.4.2021 n. 255, l’Agenzia delle En­trate si è pronunciata in merito a due casi di errata applicazione dell’IVA nell’ambito delle vendite a distanza intracomunitarie.
4.1 Quadro normativo

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93, le vendite a distanza di beni nei confronti di privati consumatori di altri Stati membri sono non imponibili in Italia e rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, salvo che l’ammontare di tali vendite effettuate in un altro Stato membro non abbia superato nell’anno solare precedente e in quello in corso la soglia compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro fissata da detto Stato. In tal caso le vendite a distanza sono soggette ad IVA in Italia, ferma restando la possibilità per il fornitore di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di de­stinazione dei beni.

Novità dall’1.7.2021

La disciplina IVA sopra descritta muterà a partire dall’1.7.2021, in quanto diverranno efficaci le disposizioni introdotte dalla direttiva 2017/2455/UE (attualmente in corso di recepimento in Italia).

In particolare:

verranno abolite le attuali soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza e verrà introdotta una sola soglia, pari a 10.000,00 euro (che terrà conto peraltro anche dell’ammontare delle operazioni effettuate nel com­mercio elettronico diretto), al di sopra della quale le vendite dovranno consi­de­rarsi rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, salvo opzione;

i fornitori potranno avvalersi del regime OSS (One Stop Shop) per assolvere l’IVA dovuta sulle vendite a distanza rilevanti negli altri Stati UE, così che l’im­posta potrà essere assolta nello Stato di identificazione, senza necessità di iden­ti­ficarsi ai fini IVA negli Stati di “consumo”.

4.2 recupero dell’iva assolta erroneamente nello stato di desti­na­zione dei beni

Con la risposta a interpello 246/2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia il quale, erroneamente:

ha ritenuto che le vendite a distanza effettuate verso privati UE nel secondo tri­me­stre 2020 fossero rilevanti ai fini IVA negli Stati di destinazione anziché in Italia;

ha assolto l’imposta negli Stati membri di destinazione dei beni mediante il MOSS, nonostante tale regime speciale, fino al 30.6.2021, sia applicabile ai soli servizi resi nell’ambito del commercio elettronico diretto (es. servizi elettronici).

 

Per regolarizzare gli errori commessi, l’Agenzia chiarisce che il soggetto passivo deve:

rideterminare il debito IVA del secondo trimestre 2020, computando nella liqui­da­­zione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate con il MOSS;

versare l’imposta dovuta, al netto di quanto già versato per il secondo trimestre 2020 con codice tributo 6032, ma senza scomputare l’IVA versata nel MOSS, oltre ai relativi interessi e alla sanzione di cui all’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 (rav­vedibile);

versare la sanzione di cui all’art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 per l’errata co­municazione dei dati delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre 2020, anch’essa ravvedibile, rettificando altresì la comunicazione medesima;

correggere la dichiarazione trimestrale presentata nell’ambito del MOSS, diret­tamente dal portale.

 

In sede di controllo della dichiarazione trimestrale, l’imposta che risulterà versata in eccesso nell’ambito del MOSS sarà restituita:

dall’Italia (in quanto Paese di registrazione), se non è ancora stata ripartita tra i vari Stati membri;

direttamente dagli Stati di destinazione se la ripartizione è già avvenuta.

4.3 recupero dell’iva assolta erroneamente in italia

Con la risposta a interpello 255/2021, invece, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un soggetto passivo IVA che ha erroneamente versato l’IVA in Italia in relazione a vendite a distanza intracomunitarie imponibili in altri Stati membri.

segue In tal caso, l’Agenzia precisa che, al fine di evitare una illegittima duplicazione dell’im­posta a suo carico, il soggetto passivo può presentare istanza di rimborso in Italia. La pro­cedura adottabile, però, varia a seconda che le autorità estere abbiano o meno av­viato l’azione di accertamento.

Infatti:

per i periodi d’imposta già oggetto di accertamento, il soggetto passivo può ri­cor­rere alla procedura del c.d. “rimborso anomalo” ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92 (come previsto dall’art. 11-quater co. 2 del DL 35/2005), presen­tando l’istanza entro 2 anni dalla data di notifica dell’atto impositivo;

per i periodi d’imposta non ancora oggetto di accertamento, la prima procedura non è adottabile, ma resta ferma la possibilità di presentare l’istanza di rimborso entro 2 anni dal momento in cui l’imposta è stata assolta in Italia, ai sensi dell’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72.

 

Viene inoltre precisato che, nel caso oggetto dell’interpello, è esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, in quanto l’imposta a debito ripor­ta­ta nelle dichiarazioni annuali presentate dal soggetto passivo è conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari, con riferimento alle quali, essendo decorso il ter­mine annuale, non è consentita l’emissione di note di variazione ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72.

5 IVA – REVERSE CHARGE – ERRATA APPLICAZIONE – RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con la risposta a interpello 28.4.2021 n. 301, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che se il cedente/prestatore, per errore, ritenendo di assoggettare l’operazione a reverse charge, ha emesso la fattura senza IVA e l’imposta è stata assolta dalla controparte con inversione contabile, opera la sola sanzione fissa da 250,00 a 10.000,00 euro, disci­plinata dall’art. 6 co. 9-bis.2 del DLgs. 471/97.

Ne deriva che, in sede di ravvedimento operoso, la violazione è sanata pagando solo la san­zione di 250,00 euro, ridotta da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui ci si rav­vede.

Implicitamente, si sostiene che non è necessario regolarizzare l’operazione emettendo le note di variazione; pertanto, l’IVA che il cessionario/committente ha detratto, salvo limi­ti alla detrazione, non va restituita.

La violazione coincide con la singola liquidazione IVA (mensile o trimestrale) e va com­putata con riferimento ad ogni controparte.

6 Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici
  Con la risposta a interpello 9.4.2021 n. 236, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’obbligo di porre in conservazione (su supporto cartaceo o informatico) i libri e i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
6.1 norma di riferimento

In base all’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal ter­mine di presentazione della dichiarazione dei redditi), se in sede di accesso, ispe­zione o verifica:

risulti aggiornato sui supporti elettronici;

sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

6.2 permanenza degli obblighi di conservazione

Viene precisato che la norma citata si riferisce alla tenuta dei registri, che resta adem­pimento distinto dalla conservazione (cartacea o elettronica). Pertanto, i registri tenuti in formato elettronico:

ai fini della loro regolarità, non hanno l’obbligo di essere stampati, di regola, sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;

segue entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17.6.2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
6.3 Assolvimento dell’imposta di bollo

A prescindere dalla modalità di conservazione successivamente prescelta, l’imposta di bollo relativa ai registri tenuti in modalità elettronica è assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Quindi, l’imposta è:

dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse;

versata con il modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione en­tro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

7 rimborsi annuali iva – apposizione del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – dichiarazione iva integrativa
  Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.4.2021 n. 289 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità di presentare una dichiarazione IVA inte­gra­tiva, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati.
7.1 ammissibilità della dichiarazione iva integrativa

Entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento (art. 57 del DPR 633/72), è ammessa la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa per apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in precedenza assenti, an­­­­­che se il soggetto passivo non modifica la destinazione a rimborso del credito IVA, nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.

Il chiarimento è stato fornito nel presupposto che il soggetto passivo non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso e che il credito IVA non sia già stato uti­lizzato in detrazione o in compensazione.

7.2 non sanzionabilità delle integrazioni

Le predette integrazioni non comportano l’irrogazione di sanzioni, in quanto non sono riconducibili a un errore o a una violazione.

8 prospetto degli aiuti di stato – correzione degli errori tramite dichiarazione integrativa
  Con la ris. 15.4.2021 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di correggere gli errori di compilazione nel prospetto degli aiuti di Stato occorre presentare una di­chia­­­razione integrativa con l’importo corretto, a seguito della quale l’Agenzia delle En­trate provvederà a sua volta a correggere l’importo indicato nel Registro nazionale de­gli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97), con possibilità di avva­lersi del ravvedimento operoso.

9 rivalutazione dei beni d’impresa – versamento delle imposte sosti­tutive – ISTITUzione dei codici tributo
  Con la ris. 30.4.2021 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per ver­sare con il modello F24 le imposte sostitutive dovute per:

la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020;

l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, in relazione alla rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti operanti nei set­tori alberghiero e termale, ai sensi dell’art. 6-bis del DL 23/2020.

9.1 Codici tributo

Ai fini dei versamenti in esame, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

“1857”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVA­LU­TAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;

 

  “1858”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRI­BUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;

“1859”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALU­TA­ZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.

9.2 Compilazione del modello F24

I suddetti codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corri­spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indi­ca­zione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versa­mento, nel formato “AAAA”.

10 trattamento di fine mandato degli amministratori con incarichi speciali – tassazione separata – condizioni
  Con la risposta a interpello 27.4.2021 n. 292, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chia­ri­menti riguardo al regime fiscale applicabile al trattamento di fine mandato (TFM) da ero­gare all’amministratore con incarichi speciali, di cui all’art. 2389 co. 3 c.c.
10.1 Regime fiscale del TFM

Il trattamento di fine mandato degli amministratori è infatti assoggettato a:

tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, se il diritto all’indennità in argomento risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto;

tassazione ordinaria in caso di indennità risultante da atto redatto in costanza di rapporto di lavoro, ovvero in mancanza di data certa;

tassazione ordinaria, per la parte eccedente il milione di euro, anche nell’ipotesi in cui l’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (art. 24 co. 31 del DL 201/2011).

10.2 Amministratori con incarichi speciali

Limitatamente agli amministratori con incarichi speciali, di cui all’art. 2389 co. 3 c.c., l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente, ai fini dell’applicazione del regime di tassa­zione separata ex art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, che l’atto di data certa anteriore all’ini­zio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini gene­ricamente il diritto all’indennità stessa, demandando a un successivo atto del Consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo.

Infatti, nelle ipotesi previste dal citato art. 2389 co. 3 c.c., la specificazione del com­penso per ciascun amministratore è legittimamente affidata al Consiglio di amministra­zione, che necessariamente vi provvede in seguito alla nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea dei soci.

L’Agenzia ha quindi ritenuto applicabile al TFM da erogare al vice presidente con in­ca­richi speciali il regime di tassazione separata, ferma restando l’esistenza della data cer­ta anteriore dell’atto che riconosce il diritto all’indennità rispetto all’inizio del rap­porto.

11 Lavoratori dipendenti in “smart working” – rimborso delle spese sostenute presso la propria abitazione – non imponibilità
  L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.4.2021 n. 314, ha chiarito che le somme erogate in favore dei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in mo­­­dalità agile (c.d. “smart working”), a titolo di rimborso delle spese sostenute per ra­gioni lavorative presso la propria abitazione (es. energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di una lampada, acqua e materiali di consumo), devono essere escluse da imposizione in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente.

 

Ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR, in linea generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ul­timo reddito di lavoro dipendente; tuttavia:

possono essere esclusi da imposizione i rimborsi di spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente (C.M. 23.12.97 n. 326);

 

segue non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non co­sti­tuiscono un arricchimento per il lavoratore, effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro, sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accer­ta­bili (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 9.9.2003 n. 178, 7.12.2007 n. 357 e 20.6.2017 n. 74).

 

Nel caso di specie, il criterio utilizzato dalla società istante per determinare l’am­mon­tare dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working è parametrato sui costi da essa risparmiati (sostenuti invece dal dipendente) e il rimborso deve dunque consi­de­rarsi riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro; per tali ragioni le somme erogate a tale titolo dalla società non sono imponibili ai fini IRPEF.

12 Lavoro dipendente prestato all’estero – Approvazione delle re-­tri­­buzioni convenzionali per il 2021
  Con il DM 23.3.2021, pubblicato sulla G.U. 7.4.2021 n. 83, sono state approvate le re­tri­­buzioni convenzionali applicabili nel 2021 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.
12.1 Rilevanza ai fini fiscali

Ai fini fiscali, le re­tri­buzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente per­cepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti con­dizioni:

siano fiscalmente residenti in Italia;

prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclu­si­vo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri;

soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a ca­val­lo” di 2 anni solari.

 

La disciplina in esame non si applica, invece:

ai dipendenti in trasferta;

qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che pre­veda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;

ai dipendenti pubblici;

ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.

Retribuzioni corrisposte prima dell’emanazione del DM 23.3.2021

In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 23.3.2021, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima del­­­la pubblicazione del decreto relativo all’anno di competenza, occorre fare riferi­men­to al decreto approvato per l’anno precedente, salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7,
§ 7.4).

12.2 Rilevanza ai fini contributivi

Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi do­vuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori ita­liani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, ti­tolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal pro­prio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero:

in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;

oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contempla­te negli accordi esistenti.

Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale

Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affer­ma­to che qualora vi siano accordi che consentano il mante­ni­mento della copertura assicu­rativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della terri­to­ria­lità, i datori di lavoro de­vo­no assumere come parametro per la determinazione della base imponi­bile ai fini con­tributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’e­stero, in quanto

segue non è applicabile l’equipa­ra­zio­ne della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni con­ven­zionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto:

tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al con­cetto di “residenza fiscale” delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di si­gni­ficato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “re­si­den­za” non rileva;

ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’in­giu­­stificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previ­den­ziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quel­lo indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno an­che della posizione previdenziale dei dipendenti.

Regolarizzazioni contributive

In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 23.3.2021, la circ. INPS 19.4.2021 n. 64 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021:

entro il 16.7.2021;

senza aggravio di oneri aggiuntivi.

 

In relazione ai giornalisti, la circ. INPGI 20.4.2021 n. 6 ha invece chiarito che la rego­larizzazione contributiva per i periodi di paga gennaio, febbraio e marzo 2021 può avvenire:

entro il 16.6.2021;

senza aggravio di somme aggiuntive.

13 Regime degli impatriati – versamento degli Importi previsti PER Il pro­lungamento di ulteriori cinque periodi d’imposta – codici tri­bu­to
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.4.2021 n. 27, ha istituito i codici tributo per il ver­samento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE), degli importi previsti ai fini del prolungamento di ulteriori cinque periodi d’imposta del regime dei lavoratori impatriati.
13.1 Prolungamento di ulteriori cinque periodi di imposta

L’art. 16 co. 3-bis del DLgs. 147/2015 prevede la proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati con una tassazione del 50% del reddito ovvero del 10% in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma.

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitano l’opzione mediante il versa­men­­to, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro di­pen­dente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta prece­den­te a quello di esercizio dell’opzione.

In base al provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 60353, l’importo deve essere ver­sato mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione pre­vista dall’art. 17 del DLgs. 241/97.

13.2 termini di versamento

Il suddetto importo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quel­lo di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.

Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31.12.2020, il versa­men­to deve essere effettuato entro il 30.8.2021.

13.3 Codici tributo

Ai fini del versamento in esame, sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nel mo­dello F24 ELIDE:

“1860”, denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, comma 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;

segue “1861”, denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, comma 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
13.4 Compilazione del modello F24 ELIDE

Il modello F24 ELIDE va compilato indicando:

nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavo­ra­tore che opta per l’adesione al regime agevolato;

nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

nel campo “tipo”, la lettera “R”;

nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;

nel campo “codice”, il previsto codice tributo;

nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’im­posta di fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, nel formato “AAAA”;

nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

14 Prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo RESE DA COOPE­RATIVE SOCIALI – Aliquota IVA APPLICABILE – OBBLIGO DI EMIS­SIO­NE DI Fattura IN FORMATO elettronico
  L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.4.2021 n. 274, ha chiarito che le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da una cooperativa sociale a beneficio di bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento o con sindrome da deficit dell’attenzione sono soggette all’aliquota IVA del 5%. Il medesimo trattamento è riservato alle prestazioni formative svolte nei confronti dei genitori dei minori, il cui intervento è indispensabile laddove l’attività di assistenza non possa essere svolta con la modalità c.d. “in presenza”.

Tali prestazioni, di natura educativa e socio-sanitaria – e non meramente sanitaria –  devono essere oggetto di fatturazione in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio, non essendo applicabile alla fattispecie il divieto di cui all’art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119.

14.1 APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA DEL 5%

La questione oggetto di interpello riguardava una cooperativa sociale che si occupa di for­nire supporto riabilitativo ed educativo a ragazzi in età scolare cui è stato diagno­sti­cato il disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) o la sindrome da deficit di atten­zione e iperattività (ADHD), la quale, dovendo prestare i propri servizi con la modalità “a di­stanza” a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, ha atti­vato un percorso formativo destinato anche ai genitori, grazie ai quali i minori possono ricevere feedback del lavoro svolto a distanza e adeguato supporto.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’aliquota IVA del 5%, di cui alla Tabella A Parte II-bis allegata al DPR 633/72, si applica alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti dei soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 27-ter del DPR 633/72, fra i quali sono annoverabili i “minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e de­vianza”.

Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione si applica, fra l’altro, alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, a quelle di insegnamento scolastico o universitario, per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale e alle lezioni relative a materie scolastiche e universitarie “impartite da insegnanti a titolo per­so­nale” (art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72), nonché alle prestazioni socio-sanitarie, “di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili” (art. 10 co. 1 n. 27-ter del DPR 633/72).

Ciò premesso, sono soggette all’aliquota IVA agevolata, pari al 5%:

l’attività prestata dalla cooperativa sociale a favore dei ragazzi cui sono stati dia­gnosticati disturbi specifici dell’apprendimento o sindrome da deficit dell’atten­zio­ne e iperattività;

segue i “servizi di sostegno all’apprendimento” resi a favore dei genitori degli alunni af­fetti da tali disturbi, in quanto accessori rispetto alla prestazione principale e non soggetti autonomamente all’imposta.
14.2 OBBLIGO DI FATTURAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO

Le fatture per i servizi in esame, resi dalla cooperativa sociale, devono essere emesse in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

L’Agenzia delle Entrate non ritiene, infatti, che la cooperativa sociale possa essere com­presa nel novero dei soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Non può trovare, quindi, applicazione il disposto di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, se­condo cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fatture elettroniche.

Considerato, inoltre, che la cooperativa in esame non eroga servizi sanitari, ma presta­zio­ni a carattere socio-sanitario ed educativo, non potrebbe applicarsi neppure l’art. 9-bis del DL 135/2018, che estende il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio anche a coloro che, pur non tenuti alla comunicazione dei dati al Si­ste­ma Tessera Sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisi­che.

15 ACQUISTO di servizi DA SOGGETTO NON RESIDENTE – RISOLUZIONE CON-TRATTUALE – NOTA DI VARIAZIONE “ELETTRONICA”
  L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.4.2021 n. 308, ha precisato che se, successivamente ad un acquisto da soggetto estero, viene risolto il relativo con­trat­to, il cessionario o committente nazionale, anche in assenza della nota di credito emes­sa dal fornitore estero, può procedere all’emissione di un documento integrativo elettro­nico con codice <TipoDocumento> TD17, avendo cura di indicare, nel file, gli importi con segno negativo.
15.1 PRESUPPOSTI PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del DPR 633/72:

il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’im­posta corrispondente alla variazione, qualora l’operazione, documentata da fat­tura, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare imponibile, “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescis­­sione e simili” (co. 2);

tale facoltà non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effet­tua­zione dell’operazione imponibile se gli eventi sopra indicati si verificano “in dipen­denza di sopravvenuto accordo fra le parti” (co. 3);

qualora il cedente o prestatore eserciti il diritto alla detrazione dell’imposta corri­spondente alla variazione, il cessionario o committente, che abbia già annotato l’operazione ai sensi dell’art. 25, deve “registrare la variazione a norma dell’arti­colo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa” (co. 5);

la variazione di cui all’art. 26 co. 2, ricorrendone i presupposti, può essere ope­rata anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72, dell’art. 74 del DPR 633/72 o dell’art. 44 del DL 331/93; in tal caso si applica a questi ultimi la disposizione di cui al co. 5 (co. 10).

15.2 REVERSE CHARGE E NOTA DI VARIAZIONE

Per quanto sopra (si veda, in particolare, l’art. 26 co. 10 del DPR 633/72), qualora ven­ga annullata un’operazione intercorsa fra un operatore non residente (cedente/pre­sta­tore) e un soggetto passivo nazionale (cessionario/committente), quest’ultimo ha sem­pre la possibilità – non l’obbligo – di operare la variazione in diminuzione dell’impo­nibile o dell’imposta (con conseguente detrazione della medesima); a tal fine, non rileva la circostanza che il cedente o prestatore sia un soggetto passivo UE o extra-UE, quanto piuttosto la sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 26 del DPR 633/72.

Ciò premesso, il committente nazionale, ove intenda emettere il suddetto documento ret­tificativo in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potrà generare

segue un file XML con codice TD17, indicando l’imponibile e l’imposta con segno negativo ed effettuando le conseguenti annotazioni nei registri IVA.

In base a quanto precisato nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, infatti, il cessionario/committente può utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa al Sistema di Interscambio per integrare la prima fattura rice­vuta (TD17 nel caso di specie), indicando gli importi con segno negativo; non si dovrà, quindi, utilizzare in questo caso il codice <TipoDocumento> TD04, proprio delle note di credito.

Esclusione dall’“esterometro”

Tale scelta consente di non dovere adempiere alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”), obbligo cui, invece, il soggetto passivo sarebbe tenuto nell’ipotesi in cui il documento fosse emesso in formato cartaceo e non transitasse dal Sistema di Interscambio.

16 iva di rivalsa relativa a prestazioni di servizi effettuate prima dell’apertura del fallimento – esigibilità
  Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2021 n. 230 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito all’esigibilità dell’IVA, qualora una società fallita abbia ef­fet­tuato cessioni di contratti sportivi prima dell’avvio della procedura concorsuale (av­ve­nuta nel 2019) incassando il relativo corrispettivo dopo la dichiarazione di fallimento.
16.1 esigibilità dell’iva

Quando il fatto generatore del debito IVA si verifica prima dell’apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l’imposta diventi esigibile nel corso della procedura non modifica la natura del credito vantato dall’Erario. Di conseguenza, tale credito non può essere considerato prededucibile, ma partecipa alla ripartizione dell’attivo con gli al­tri crediti concorsuali.

16.2 annotazione separata delle fatture emesse

È necessario annotare separatamente le fatture emesse per documentare l’incasso del corrispettivo, senza far confluire il relativo debito IVA nella liquidazione periodica e annuale.

16.3 Comunicazione delle operazioni relative al periodo ante falli­men­to

Resta fermo l’obbligo del curatore fallimentare di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è di­venuta esigibile dopo l’apertura del fallimento, per consentirne l’insinuazione tardiva al passivo.

17 compensazione crediti/debiti fiscali nelle procedure concor­sua­li
  Con la risposta a interpello 27.4.2021 n. 302, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come non sia possibile applicare, con riferimento ai crediti d’imposta maturati e chiesti a rim­borso dopo l’apertura della procedura concorsuale, le misure di cui all’art. 23 del DLgs. 472/97 o all’art. 28-ter del DPR 602/73, al fine di utilizzare i crediti in compensazione con i debiti generatisi prima dell’apertura della procedura concorsuale.
17.1 ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITI POST PROCEDURA E DEBITI ANTE PROCEDURA

Nella fattispecie in esame, relativa ad una procedura di liquidazione coatta ammini­stra­tiva, i debiti e i crediti originavano da operazioni compiute in periodi differenti:

ante procedura concorsuale, in relazione ai debiti iscritti a ruolo (a nulla rile­van­do che i ruoli fossero stati notificati dopo l’apertura della procedura);

post procedura concorsuale, in relazione ai crediti d’imposta chiesti a rimborso dal commissario liquidatore.

 

Si tratta di comprendere se per tali crediti erariali, che l’istante (commissario liquida­to­re) intende cedere a terzi, l’Amministrazione finanziaria possa eccepire una compen­sa­zione per le somme, di cui è creditrice verso il debitore, iscritte a ruolo.

segue L’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 co. 1 del DLgs. 472/97 (sospensione dei rimborsi e compensazioni) e all’art. 28-ter del DPR 602/73 (sul pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta), nel presupposto che i debiti iscritti a ruolo derivano da operazioni realizzate ante proce­du­ra e che i crediti che l’istante intende chiedere a rimborso (e successivamente cede­re) provengono, invece, da operazioni effettuate nel corso della procedura concor­suale.

Secondo la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate (circ. 13/2011 § 3), è esclusa la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e debiti o crediti verso la massa falli­mentare. In tale situazione, infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto cre­ditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità dell’eventuale com­pensazione (cfr. ris. 279/2002 e risposte a interpello 535/2020 e 536/2020).

17.2 DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI

Ai sensi dell’art. 51 del RD 267/42, applicabile per effetto del rinvio dell’art. 201 del RD 267/42 anche alla liquidazione coatta amministrativa, salvo diversa disposizione di leg­ge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o pro­se­guita sui beni compresi nel fallimento.

17.3 CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO

In sede di controllo e liquidazione del rimborso dei crediti d’imposta derivanti dalle ope­razioni poste in essere nell’ambito della procedura concorsuale, secondo l’Agenzia del­le Entrate possono essere opposte le eccezioni relative all’esistenza e all’entità dei cre­diti, compresa la possibilità di ricorrere alla compensazione ex art. 56 del RD 267/42 nell’ipo­tesi in cui i crediti “derivino per effetto del trascinamento, nella procedura con­corsuale, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura stessa” e, quin­di, siano riferibili al fallito e non alla massa fallimentare (circ. 13/2011).

18 brexit – traSFerimento del plafond per gli esportatori abituali
  Con la risposta a interpello 19.4.2021 n. 260, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il rappresentante fiscale di una società stabilita nel Regno Unito, nominato con effetti dall’1.1.2021, può continuare a beneficiare del c.d. “plafond” per gli esportatori abituali, anche se lo stesso è stato maturato in capo al numero di identificazione IVA della so­cietà sino al 31.12.2020.
18.1 identificazione diretta dei soggetti stabiliti nel regno unito

Confermando quanto già indicato nella ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7, viene affermato che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito, anche successivamente alla data dell’1.1.2021, al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia:

possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/72);

in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

18.2 trasferimento del plafond

Per i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, il beneficio del plafond spetta anche quando i predetti soggetti non siano stabiliti in Italia bensì meramente re­gistrati ai fini IVA nel territorio dello Stato, mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale.

Stante anche il principio di continuità che regola il trasferimento del plafond nelle ope­ra­zione straordinarie, è possibile concludere che il rappresentante fiscale di una socie­tà stabilita nel Regno Unito può utilizzare il plafond IVA maturato in capo al numero identificativo IVA che è stato adottato dalla medesima società prima della c.d. “Brexit”.

19 liquidazione iva di gruppo – controllante con sede nel regno unito – effetti della brexit – recupero del credito IVA – istituto della “remissione in bonis
  Con la risposta a interpello 23.4.2021 n. 288, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle modalità mediante le quali una società controllante stabilita nel Regno Unito, identificata in Italia al fine di avvalersi della liquidazione IVA di gruppo con le controllate italiane, può recuperare il credito IVA maturato dal gruppo.

Con la stessa risposta, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle ipotesi di ap­pli­cazione della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del DL 16/2012.

19.1 fattispecie

La società istante, stabilita nel Regno Unito e identificata ai fini IVA in Italia, ha aderito alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 co. 3 del DPR 633/72 con le controllate italiane a partire dal 2018.

Il gruppo ha maturato nel 2020 un credito IVA.

Poiché dall’1.1.2021, per effetto della Brexit, il Regno Unito costituisce un “Paese ter­zo” ai fini IVA, la società ritiene che il regime di liquidazione di gruppo si sia interrotto ex lege e chiede perciò come recuperare il credito IVA di gruppo rimasto nella propria disponibilità, considerato che:

le controllate che hanno generato il credito non integrano i presupposti per il rimborso IVA ex art. 30 del DPR 633/72;

la controllante non svolge in Italia attività rilevanti ai fini dell’imposta e non può utilizzare il credito in compensazione.

 

La società ipotizza, allo scopo, di avvalersi dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del DL 16/2012 per estromettere, in via retroattiva, dall’1.1.2020, due società controllate dalla liquidazione IVA di gruppo, al fine di riattribuire loro gran parte del credito e chiedere il rimborso del residuo nella dichiarazione IVA 2021 per il 2020 in presenza dei requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/72.

In alternativa, la società ipotizza di recuperare l’intero ammontare del credito IVA di grup­po chiedendone il rimborso con la dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021, ri­te­nendo sussistente il presupposto della cessazione dell’attività per effetto della chiusura della posizione IVA in Italia a seguito della Brexit.

19.2 Condizioni di applicazione della “remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate precisa, innanzitutto, che l’istituto della “remissione in bonisex art. 2 del DL 16/2012 non è applicabile nel caso specifico.

Tale istituto, infatti, consente al contribuente di “sanare” dimenticanze relative a comu­ni­cazioni o ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente che precludano al medesimo soggetto la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi fiscali opzionali pur in presenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

Nel caso descritto, invece, le società avevano esercitato l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo e liquidato l’imposta secondo le relative disposizioni (DM 13.12.79), per cui la tardiva comunicazione della fuoriuscita dal regime delle due società avrebbe rap­presentato non una dimenticanza, bensì un ripensamento, ovvero una scelta a poste­riori basata su ragioni di opportunità.

19.3 Modalità di recupero del credito IVA

L’Agenzia chiarisce altresì che, nella fattispecie, per recuperare il credito di gruppo ma­turato al 31.12.2020, la controllante inglese può:

chiudere la partita IVA in Italia nel corso del 2021;

chiedere il rimborso nella dichiarazione IVA 2022, ritenendo integrato, con la chiu­sura della partita IVA, il presupposto di cessazione dell’attività ex art. 30 co. 2 del DPR 633/72.

Effetti della Brexit

Si ribadisce, al riguardo, che l’identificazione diretta ottenuta prima della Brexit non ces­sa in via automatica l’1.1.2021 in ragione della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7). Di conseguenza, nel caso specifico, al fine di chiudere la posizione IVA in Italia, la controllante deve pre­sentare il modello ANR/3 barrando la casella 3 (“Cessazione attività”).

 

 

20 cessione di un’unità immobiliare con cucina – profili iva
  L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 14.4.2021 n. 25, ha chiarito che la cessione di un’unità immobiliare con una cucina funzionante al suo interno è un’operazione che, sotto il profilo IVA, non possiede un carattere unitario. Pertanto, la cessione immo­bi­liare è soggetta al suo proprio regime, mentre la cessione della cucina è soggetta ad aliquota ordinaria.
20.1 IRRILEVANZA DEL PRINCIPIO DI ACCESSORIETA

Nella fattispecie, non è applicabile il principio di accessorietà, poiché la cessione di una cucina funzionante, unitamente all’unità immobiliare, non è un elemento in assenza del quale l’operazione principale di cessione dell’immobile abitativo non sarebbe realiz­za­ta.

Rilevano infatti i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione, se­condo cui, per poter qualificare un’operazione come accessoria nei confronti di un’al­tra, “l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si con­fi­guri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della ope­razione principale”. Similmente, già la ris. Agenzia delle Entrate 12.6.2001 n. 88 indi­cava che “le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, comple­tare e rendere possibile la prestazione principale”.

20.2 ESCLUSIONE DALLA NOZIONE DI “BENI FINITI”

L’Agenzia delle Entrate osserva che la cucina non dovrebbe rientrare nel novero dei “beni finiti”, ai fini dell’aliquota IVA agevolata, poiché questi ultimi devono possedere “ca­­rat­teristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” e conservare una propria individualità.

Una cucina funzionante, completa di tutti gli elementi normalmente impiegati per lo sco­­po a cui è destinata (tra cui elettrodomestici, cassettiere, ripiani, ecc.), non pos­sie­de, dunque, le caratteristiche dei “beni finiti” per il fatto che essa è composta da un in­sie­me di elementi che, nel loro complesso, non sono destinati a incorporarsi e divenire parte della costruzione.

 

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
14.5.2021 Domande
contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi pos­sono iniziare a presentare, dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione della conces­sio­ne di con­tributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione:

per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del par­co veicolare e l’acquisizione di beni stru­men­tali per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020;

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in­vestimenti2020@legalmail.it.

 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 8.00 del 30.6.2021. Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

17.5.2021 Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vo­no:

liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2021;

versare l’IVA a debito.

 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel li­quidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­­la prestazione di servizi.

17.5.2021 Versamento IVA
primo trimestre 2021
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2021;

versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

 

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­trat­­ti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia sta­to pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla comunicazione dell’avve­nu­ta ese­cu­zione del­la presta­zione di servizi.

17.5.2021 Versamento IVA
primo trimestre 2021
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na­tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) de­vo­no:

liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2021;

versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­ressi.

17.5.2021 Versamento rata
saldo IVA 2020
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­­tro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2020, devono ver­­sa­re la ter­za rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.
17.5.2021 Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di aprile 2021;

segue le addizionali IRPEF trattenute nel mese di apri­le 2021 sui redditi di lavoro dipendente e as­similati.

 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi può non effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, feb­bra­io, marzo e apri­­le 2021 non è di almeno 500,00 euro.

17.5.2021 Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

sulla base degli imponibili forfetari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;

in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad aprile 2021.

17.5.2021 Contributi
INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti del­­l’INPS devono effettuare il versamento della prima ra­­ta dei contributi previdenziali compresi nel minimale di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-mar­­zo 2021.

Le informazioni per il versamento della contribuzione do­­vu­ta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­zia­le per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

17.5.2021 Rata premi INAIL I datori di lavoro e i committenti devono versare la se­con­da rata dei premi INAIL:

dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021;

con applicazione dei previsti interessi.

18.5.2021 Contributo distributori di carburante nelle autostrade Le micro, piccole e medie imprese, titolari del ser­vizio di di­stribuzione di carburanti nelle autostra­de, devono pre­sen­tare in via telematica, entro le ore 12.00, la domanda:

di un contributo parametrato ai contributi previ­den­zia­li dovuti sulle retribuzio­ni dei lavoratori dipendenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, impiegati presso lo specifico impianto della rete autostradale, in relazione all’emergenza da COVID-19;

al Ministero dello Sviluppo economico, tramite la pro­cedura informatica accessibile dal sito https:// padi­gitale.invitalia.it.

19.5.2021 Domande agevolazioni per investimenti Le società di micro e picco­la dimensione, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femmi­nile, possono inizia­re a presentare le domande per la con­ces­sione di finan­zia­menti age­vo­lati e di contributi a fondo perduto per la realiz­zazione di programmi di investimento;

all’Agenzia nazionale per l’attrazione de­gli investi­menti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;

esclusivamente per via elettronica, utilizzando la pro­cedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia.

 

Le domande possono essere presentate fino ad esa­uri­men­to delle risorse disponibili.

20.5.2021 Documentazione contributi investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare, mediante rottamazione dei veicoli ob­soleti, ai sensi del DM 14.8.2020 n. 355 e del DM 21.10.2020;

al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dall’11.11.2020 al 30.11.2020 (pri­mo periodo di incentivazione).

25.5.2021 Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

relativi al mese di aprile 2021, in via obbliga­toria o fa­coltativa;

mediante trasmissione telematica.

 

I soggetti che, nel mese di aprile 2021, hanno su­­pe­ra­to la so­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA-STAT presentano:

i modelli relativi al mese di aprile 2021, apposi­ta­men­­­te contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­ta­ti­va;

mediante trasmissione telematica.

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 so­­­­no state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la pre­sen­tazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.

28.5.2021 Contributo
a fondo perduto
Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e i tito­lari di reddito agrario, salve le previste esclusioni, devono pre­sentare all’Agenzia del­le Entrate l’istanza di conces­sio­ne del previsto contributo a fondo perduto per sostenere i sog­getti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione al calo del fatturato e dei corrispettivi dell’an­no 2020 rispetto al 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dal­l’1.1.2019).

L’istanza va presentata:

mediante i canali telematici dell’Agenzia delle En­tra­­te ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispet­tivi” del relativo sito Internet;

direttamente o tramite un intermediario abilitato.

31.5.2021 Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro Gli esercenti attività d’im­presa, arte o professio­ne in luo­ghi aperti al pubblico e le associazioni, fondazioni e altri en­ti pri­vati devono inviare all’A­genzia delle Entrate la co­mu­­­nicazione relativa alle spese sostenute nel 2020, am­mis­­sibili al credito d’imposta per l’adeguamento degli am­bienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni sani­tarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.

La comunicazione deve essere inviata, direttamente dal

segue contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abi­li­tato, mediante:

il servizio web disponibile nell’area riser­vata del sito Internet dell’Agenzia del­le Entrate;

i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

31.5.2021 Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19 Le Federazioni sportive na­zionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive profes­sioni­sti­che e dilet­tantistiche, che hanno beneficiato della sospen­sione dei versa­men­ti, che scadevano nei mesi di gennaio e febbra­io 2021, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assi­mi­lati, delle imposre sui redditi, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assi­stenziali e dei premi INAIL, devono ef­fet­tuare i versamenti sospesi, sen­za applicazione di san­zio­ni e interessi:

in un’unica soluzione;

oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il termine in esame.

 

Entro il termine in esame devono essere effettuati anche gli adempimenti:

relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;

che scadevano nei mesi di gennaio e feb­braio 2021.

31.5.2021 Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le asso­cia­zioni di promozione sociale, già costituite al 3.8.2017, pos­sono modificare gli statuti, con le moda­li­tà e le mag­gio­ranze previste per le deliberazioni dell’assemblea or­di­na­ria, al fine:

di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (co­dice del Terzo settore);

oppure di introdurre clausole che escludono l’ap­­pli­ca­zione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

31.5.2021 Versamento
imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2021.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

 

Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2021.

31.5.2021 Trasmissione
dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la di­chia­ra­zione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre gen­naio-marzo 2021;

segue in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

 

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presentano più mo­­­­duli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel tri­mestre.

31.5.2021 Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere:

alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di mag­gio 2021 e al pa­ga­mento della relativa imposta di re­gi­stro;

al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­­novi e le annualità di contratti di locazione con de­correnza inizio mese di maggio 2021.

 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Cordiali saluti.

Dott. Alberto Antonello

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