Per gli adeguamenti statutari degli enti sportivi proroga al 30 giugno 2024
Spett.le ASD, SSD,
per effetto di un emendamento al Ddl. di conversione del DL 145/2023, approvato il 30 novembre 2023 dalla Commissione Bilancio del Senato, il termine ultimo per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla riforma dello sport slitta dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024; viene prorogato al 30 giugno 2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro.
L’adeguamento degli statuti alla riforma dello sport interessa la gran parte delle associazioni e società sportive costituite prima dell’entrata in vigore del DLgs. 36/2021.
A differenza di quanto previsto per gli enti del Terzo settore, non sono previste modalità o maggioranze semplificate ai fini dell’approvazione delle delibere assembleari di modifiche statutarie.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1-quater del DLgs. 36/2021, la mancata conformità dello statuto alle disposizioni introdotte dalla Riforma dello sport porterà alla cancellazione d’ufficio dell’ente dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; tuttavia, come rilevato dallo Studio del Notariato n. 29-2023/CTS, la cancellazione non dovrebbe essere automatica, in quanto necessariamente preceduta da una diffida ad adempiere da parte da parte del Dipartimento dello sport (si veda “Non automatica la cancellazione dal RASD per omessi adeguamenti entro fine anno” del 4 novembre 2023).
Di conseguenza, il termine in esame non appare perentorio; si tenga tuttavia conto del fatto che eventuali adeguamenti tardivi non potranno beneficiare dell’esenzione da imposta di registro, che per espressa disposizione normativa si applica alle “modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024”.
Si ricorda che le modifiche statutarie di adeguamento alla riforma dello sport riguardano, in linea generale, le clausole relative:
– all’oggetto sociale, che dovrà essere riformulato “con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”;
– alle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sportive, che per essere esercitate dovranno essere individuate nello statuto;
– all’incompatibilità degli amministratori, più ampia rispetto al passato.
Una seconda disposizione contenuta nell’emendamento proroga invece al 30 gennaio 2024 il termine per trasmettere al Centro per l’impiego le comunicazioni relative alle prestazioni rese nel semestre luglio-dicembre 2023 dai direttori di gara e da tutti quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (art. 25 comma 6-bis del DLgs. 36/2021).
Sul punto, si ricorda che ai sensi del comma 6-ter all’art. 25 del DLgs. 36/2021, per i direttori di gara e i soggetti a essi equiparati, le comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego vanno effettuate da specifici organismi sportivi (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, CONI, CIP, ecc.), per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.
Nel merito, l’emendamento in questione – introducendo il nuovo comma 6-quater all’art. 25 del DLgs. 36/2021 – stabilisce che, in sede di prima applicazione, le citate comunicazioni al Centro dell’impiego, con esclusivo riferimento al periodo compreso tra luglio e dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024.
Comunicazione al RASD entro il 30 gennaio
Inoltre, sempre secondo quanto indicato nell’emendamento approvato, il termine del 30 gennaio 2024 vale anche per le comunicazioni all’interno del RASD che riguardano i soggetti convocati e i compensi agli stessi riconosciuti, sempre con esclusivo riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.
Si ricorda che quest’ultimo adempimento, previsto dall’art. 25 comma 6-ter del DLgs. 36/2021, deve essere effettuato dai predetti organismi sportivi (Federazioni sportive, CONI, CIP, ecc.) entro 10 giorni dalle singole manifestazioni. La medesima comunicazione è disponibile in tempo reale, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL.
Suggerisco, dato il continuo susseguirsi di proroghe e modifiche al D. Lgs. 36/2021, di attendere il mese di aprile 2024 per procedere con l’adeguamento dello Statuto.