Nuovo bonus sanificazione ambienti di lavoro – istanza dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

1 PREMESSA

Si ricorda che l’art. 32 del DL 73/2021 ha previsto un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, per il quale sarà possibile presentare apposita istanza tra il 4 ottobre e il 4 novembre 2021.

La presente circolare riassume i requisiti per poter usufruire del suddetto credito di imposta e le modalità per presentare la relativa istanza.

2 NUOVO CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO 

Ai sensi dell’art. 32 del DL 73/2021, possono beneficiare del credito di imposta sanificazione ambienti di lavoro:

• i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

• gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

• le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:

• sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

• somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;

• acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

• acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

• acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

• acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito spetta:

• in linea teorica, nella misura del 30% delle spese sostenute;

• fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;

• nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 (pertanto la misura effettivamente spettante dipenderà dal numero e dall’entità delle richieste, dovendo rientrare tutte nel citato limite complessivo).

Il credito d’imposta:

• è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

• ovvero è utilizzabile in compensazione in F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà  definire l’ammontare massimo del credito fruibile (senza applicazione dei limiti alle compensazioni pro tempore vigenti);

• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

3 ISTANZA 

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione ex art. 32 del DL 73/2021, ai fini del rispetto del limite di spesa, sono stati definiti con provvedimento Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 del 15 luglio 2021.

In sintesi:

• per poter usufruire del credito di imposta in commento, è necessario presentare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, comunicando le spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;

• la suddetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate può essere presentata:

– direttamente dal beneficiario;

– o tramite un intermediario abilitato;

– esclusivamente in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet;

• nello stesso periodo è possibile inviare:

– una nuova comunicazione, integralmente sostitutiva di quella precedentemente trasmessa (l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate);

– la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato;

• con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare dopo il 4 novembre ed entro il 12 novembre 2021, dovrà essere resa nota la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni di euro) all’importo complessivo dei crediti d’imposta richiesti (se quest’ultimo è inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale sarà del 100%);

• la percentuale come sopra determinata dovrà essere moltiplicata per  il  credito  d’imposta  richiesto  (pari  al 30% delle spese comunicate), così da determinare l’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile

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