Novità mese di febbraio e scadenze marzo 2021
1 | Interventi EDILIZI, di riqualificazione energetica e antisismici – Spese sostenute nel 2020 – comunicazione dell’Opzione per la cessione DELLA DETRAZIONE o lo sconto sul corrispettivo – proroga | |||||||||||||||||
Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374, è stato prorogato al 31.3.2021 il termine per l’invio della comunicazione dell’opzione per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020 (il termine era originariamente fissato al 16.3.2021). | ||||||||||||||||||
1.1 | TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI “CEDIBILI”
Ai sensi dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR; efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020; adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del DL 34/2020; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”); installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020. |
|||||||||||||||||
1.2 | Individuazione del momento di sostenimento della spesa
Ai fini dell’individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto: se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, il periodo d’imposta del loro sostenimento va individuato in base al principio di cassa; a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa; se, invece, le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento va individuato avendo riguardo al principio di competenza; a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall’art. 109 del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24, § 4). |
|||||||||||||||||
1.3 | omessa comunicazione
Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2020 n. 326047) rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. |
|||||||||||||||||
2 | CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI – NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI | |||||||||||||||||
Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058 è stato aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta locazioni, per rendere possibile la cessione del credito anche per i primi 4 mesi del 2021.
Inoltre, con la risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla |
||||||||||||||||||
segue | nozione di “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio” che consente di accedere al credito d’imposta locazioni, seppur in misura ridotta, anche in presenza di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. | |||||||||||||||||
2.1 | CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI
Si ricorda che l’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator); a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020).
Il credito d’imposta viene riconosciuto: in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate (tale misura sale al 50% in caso di affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive).
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta rispettivamente nella misura “ridotta” del 20% o 10%. |
|||||||||||||||||
2.2 | IMPRESE AL DETTAGLIO – NOZIONE
Con riferimento a tale ultima disposizione, nella risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può rientrare nella definizione di “impresa al dettaglio” anche chi, nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa multiple, eserciti il commercio al dettaglio quale attività secondaria. In particolare, l’Agenzia ha affermato che può accedere al credito d’imposta, nella misura del 20% del canone di locazione corrisposto, la società che svolga come attività secondaria quella di commercio al dettaglio, ottenendone ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, per la locazione: non solo dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva le attività di commercio al dettaglio; ma anche dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e di produzione.
La medesima società non potrà invece usufruire del credito d’imposta al 20% con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio. |
|||||||||||||||||
2.3 | ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AI PRIMI 4 MESI DEL 2021
Si ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020: riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali); è stato, poi, esteso anche al mese di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali); |
|||||||||||||||||
segue | ne è stata successivamente riconosciuta la spettanza, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31.12.2020;
con i decreti “Ristori”, è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; da ultimo, la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 602 della L. 178/2020) ha esteso il credito fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. |
|||||||||||||||||
2.4 | UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta può essere: utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”); utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020, ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta). |
|||||||||||||||||
2.5 | COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO
Affinché la cessione del credito d’imposta sia efficace, è necessario che essa sia comunicata dal cedente all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello. In proposito, si ricorda che: la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta va inviata dal cedente tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021; il cessionario comunica l’accettazione della cessione all’Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet della stessa Agenzia; a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito, il cessionario che abbia accettato può utilizzare il credito, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente (codice tributo “6931” per la compensazione nel modello F24). |
|||||||||||||||||
2.6 | NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE
Il modello per la comunicazione della cessione del credito d’imposta locazioni era stato originariamente approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739. Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito d’imposta ha però comportato la necessità di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, sicché esso è stato aggiornato: prima, con il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222, che ha consentito la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020 e previsto la possibilità di procedere all’invio anche tramite intermediari; da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058, che ha reso possibile la cessione anche per i primi 4 mesi del 2021.
In particolare, il modello approvato con il provv. 43058/2021 include tutti i 12 mesi del calendario tra quelli “cedibili” ed inserisce una casella per l’indicazione dell’anno di riferimento (2020 o 2021). Pertanto, ove si intenda cedere il credito d’imposta relativo sia a mesi del 2020 che del 2021, è necessario presentare due comunicazioni. |
|||||||||||||||||
3 | FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE MEDIANTE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO CHE NON RECANO l’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO – INTEGRAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE | |||||||||||||||||
Con il provv. 4.2.2021 n. 34958, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali, tuttavia, detta imposta risulti dovuta, nonché per la consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti. Il provvedimento definisce anche le modalità per la comunicazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle irregolarità, al fine del recupero dell’imposta dovuta e non versata.
Il provv. 4.2.2021 n. 34958 dà attuazione alle misure contenute nel DM 4.12.2020. |
||||||||||||||||||
3.1 | PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell’intermediario delegato, due distinti elenchi: il c.d. “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo; il c.d. “Elenco B”, modificabile dal contribuente, nel quale verranno inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dall’1.1.2021, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo, benché ve ne sia l’obbligo.
L’Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali: la sommatoria degli importi (“Prezzo Totale” per le fatture ordinarie o “Importo” per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro; il soggetto passivo abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) o, infine, N4 (operazioni esenti); non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in presenza di operazioni che non devono essere assoggettate ad imposta – pur essendo annoverabili fra quelle per le quali si applica l’imposta – il contribuente dovrà riportare, nel blocco 2.2.1.16 “Altri Dati Gestionali” (presente esclusivamente nella fattura ordinaria), uno specifico codice che identifichi la fattispecie di esclusione. |
|||||||||||||||||
3.2 | CONSULTAZIONE E MODIFICA DEGLI ELENCHI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
Entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento – o entro il 10 settembre per le fatture elettroniche riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) – il contribuente che ritenga che in relazione a uno o più documenti contenuti nell’Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, comunicherà tale informazione all’Agenzia delle Entrate “spuntando gli estremi delle singole fatture”. Entro il medesimo termine, è altresì possibile integrare il suddetto elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali risulti dovuta l’imposta, che non sono state individuate dall’Amministrazione finanziaria. Le modifiche possono essere operate “in modalità puntuale” o “massiva”. In quest’ultimo caso il servizio web dell’Agenzia consente il download del file XML dell’Elenco B e il successivo upload del file modificato.
Nel caso in cui il soggetto passivo non comunichi alcuna variazione, entrambi gli elenchi verranno ritenuti definitivi. |
|||||||||||||||||
3.3 | INVIO DEI DATI DEFINITIVI
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare – o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) – l’Agenzia delle Entrate riporta, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dell’imposta di bollo dovuta, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate. |
|||||||||||||||||
3.4 | RAVVEDIMENTO
Il contribuente che non proceda al versamento entro i termini previsti dall’art. 6 del DM 17.6.2014, potrà versare l’importo dovuto avvalendosi del servizio web dell’Agenzia delle Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema. |
|||||||||||||||||
3.5 | RECUPERO DELL’IMPOSTA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il provv. 4.2.2021 n. 34958 definisce, infine, le modalità per il recupero dell’imposta di |
|||||||||||||||||
segue | bollo non versata e per l’irrogazione delle sanzioni (procedure stabilite dall’art. 2 del DM 4.12.2020).
Al soggetto passivo verrà trasmessa una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC, contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l’anomalia riscontrata e l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti. |
|||||||||||||||||
4 | fatture elettroniche – ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE – ulteriore proroga | |||||||||||||||||
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2021 n. 56618, ha disposto che l’adesione al servizio che consente la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici potrà essere effettuata entro il 30.6.2021, rispetto al termine precedentemente previsto del 28.2.2021.
Si ricorda che tale servizio è distinto e indipendente rispetto a quello di conservazione, anch’esso proposto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Parere del Garante della privacy L’ulteriore differimento del termine si è reso necessario in attesa dello svolgimento dell’interlocuzione con l’Autorità Garante della privacy per la definizione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, correlate all’applicazione dell’art. 14 del DL 124/2019, in base al quale i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante il Sistema di Interscambio devono essere memorizzati nella loro interezza (ivi compresi, quindi, i dati “descrittivi”) per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle attività di controllo loro proprie. |
||||||||||||||||||
5 | produttori agricoli – percentuali di compensazione IVA – CESSIONI DI legno – AUMENTO | |||||||||||||||||
Con il DM 5.2.2021, pubblicato sulla G.U. 23.2.2021 n. 45, è stato disposto l’innalzamento dal 6% al 6,4% delle percentuali di compensazione IVA applicabili da parte dei produttori agricoli alle cessioni di legno di cui ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispettivamente:
legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura; legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.
Le disposizioni di cui al DM 5.2.2021 hanno effetto dall’1.1.2020. |
||||||||||||||||||
5.1 | Quadro normativo
Il DM 5.2.2021 è stato emanato in attuazione dell’art. 1 co. 662 della L. 145/2018, il quale dispone che con decreto ministeriale da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere siano innalzate nel limite massimo di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Per il 2019, le percentuali relative ai prodotti del legno di cui ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72 erano state innalzate dal 2% al 6% con il DM 27.8.2019. Ora, con il DM 5.2.2021, tali percentuali sono innalzate al 6,4% dall’1.1.2020. |
|||||||||||||||||
5.2 | funzione delle percentuali di compensazione
Le percentuali di compensazione sono utilizzate dai produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 per determinare in modo forfetario l’ammontare dell’imposta detraibile in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al suddetto decreto. In specifiche ipotesi, le percentuali sono applicate alle cessioni di beni agricoli in luogo delle aliquote IVA proprie dei prodotti ceduti. È questo il caso dei: produttori agricoli “minori” che si avvalgono del regime IVA di esonero di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72; |
|||||||||||||||||
segue | passaggi di beni dagli agricoltori soci nei confronti delle cooperative ed altri organismi associativi di cui all’art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 che applicano il regime speciale.
Poiché l’aumento delle percentuali di compensazione relative al legname è stato disposto con decorrenza dall’1.1.2020, i produttori agricoli che nel 2020 hanno applicato la percentuale del 6% in luogo di quella del 6,4% per determinare la detrazione dell’imposta o, negli specifici casi richiamati, hanno utilizzato la percentuale come aliquota IVA, dovranno operare le necessarie rettifiche, tenendo presente, tuttavia, che nel modello IVA 2021 non è prevista la percentuale del 6,4%. |
|||||||||||||||||
6 | Detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative e PMI innovative in regime “de minimis” – disposizioni attuative | |||||||||||||||||
Con il DM 28.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.2.2021 n. 38, sono state definite le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis in relazione agli investimenti in start up innovative e in PMI innovative, previsti dall’art. 38 co. 7 e 8 del DL 34/2020 (che hanno introdotto, rispettivamente, l’art. 29-bis del DL 179/2012 e l’art. 4 co. 9-bis del DL 3/2015). | ||||||||||||||||||
6.1 | decorrenza
Le disposizioni in esame si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente all’1.1.2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. |
|||||||||||||||||
6.2 | agevolazioni
Con riferimento alle start up innovative, in alternativa alla detrazione ordinaria, il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato in start up innovative fino a un massimo di 100.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000,00 euro). In merito alle PMI innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato in PMI innovative fino a un massimo di 300.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000,00 euro). In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000,00 euro, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30%.
Se la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare. |
|||||||||||||||||
6.3 | rispetto del limite “de minimis”
Il beneficio fiscale è concesso, per gli investimenti agevolati, ai sensi del regolamento della Commissione europea 1407/2013, per cui spetta fino a un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” a una medesima start up innovativa o PMI innovativa (considerando la nozione comunitaria di “impresa unica”) non superiore a 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. |
|||||||||||||||||
6.4 | istanza per accedere all’agevolazione
Per accedere all’agevolazione l’impresa beneficiaria deve presentare un’istanza telematica, tramite l’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico. Con la circ. 25.2.2021 n. 1, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le disposizioni operative per l’accesso e il funzionamento della suddetta piattaforma informatica, attiva dall’1.3.2021.
L’impresa beneficiaria deve presentare l’istanza: in relazione agli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, nonché fino al 28.2.2021, successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra l’1.3.2021 e il 30.4.2021; a regime, prima dell’effettuazione dell’investimento da parte dell’investitore. |
|||||||||||||||||
segue | L’istanza, nella forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 e redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato A al DM 28.12.2020, contiene:
· gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’OICR; · l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare; l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
Il Ministero dello Sviluppo economico: controlla il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del limite “de minimis”, bloccando l’istanza in caso di esito negativo; invia periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con il relativo importo. |
|||||||||||||||||
6.5 | Dichiarazione del legale rappresentante
L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti (in base al fac-simile di cui all’Allegato B al DM 28.12.2020): · l’importo dell’investimento; · il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti; · l’importo della detrazione fruibile. |
|||||||||||||||||
7 | credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive – modalità e termini di presentazione delle domande | |||||||||||||||||
Con il DPCM 30.12.2020 sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive previsto dall’art. 81 del DL 104/2020. | ||||||||||||||||||
7.1 | agevolazione
È riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di: · leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche; · società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) e del rispetto del regime “de minimis”. |
|||||||||||||||||
7.2 | investimenti pubblicitari agevolabili
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere: di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro; effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante; destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91. Attestazione delle spese Ai fini dell’agevolazione è richiesta l’attestazione delle spese effettuate, rilasciata: dal presidente del Collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali; oppure da un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro; oppure dal responsabile del Centro di assistenza fiscale. |
|||||||||||||||||
8.6 | Massimale di reddito per il 2021
Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: a 78.965,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; ovvero a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data. |
8.7 | Modalità e termini di versamento dei contributi
I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: il 17.5.2021, il 20.8.2021, il 16.11.2021 e il 16.2.2022, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2021 e saldo 2021. |
9 | soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 – aliquote contributive per il 2021 |
Con la circ. 5.2.2021 n. 12, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95. | |
9.1 | Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati
Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%. A tale valore vanno sommate: l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dall’art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL; l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.
Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al: 34,23%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%. |
9.2 | Aliquote per i professionisti
Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si applica invece l’aumento dell’aliquota dello 0,26% per l’anno 2021 e dello 0,51% per gli anni 2022 e 2023, previsto dall’art. 1 co. 398 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), al fine di finanziare l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2021 risulta quindi pari al 25,98% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO). Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%. |
9.3 | Massimale di reddito per il 2021
Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020). |
||||||
9.4 | Minimale di reddito per il 2021
Rimane altresì invariato a 15.953,00 euro il minimale di reddito valido per il 2021. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi: 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%; 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%; 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%. |
||||||
10 | buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working – trattamento ai fini delle imposte sui redditi | ||||||
Con la risposta a interpello 22.2.2021 n. 123, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore nei limiti previsti dall’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, confermando in sostanza l’irrilevanza della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’applicazione del regime di favore per i buoni pasto. | |||||||
10.1 | Nozione di buoni pasto
L’art. 4 del DM 7.6.2017 n. 122, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza anche ai fini fiscali. Tale disposizione prevede che il buono pasto possa essere corrisposto da parte del datore in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, secondo l’Agenzia delle Entrate, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili. |
||||||
10.2 | Limiti di esenzione per i buoni pasto
Si ricorda che, in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica”. |
||||||
11 | INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI – CHIARIMENTI | ||||||
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.2.2021 n. 74, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla fruizione del credito d’imposta spettante a fronte degli aumenti di capitale agevolati ai sensi dell’art. 26 del DL 34/2020, al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. | |||||||
11.1 | TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI
Per fruire dell’agevolazione, viene chiarito che è sufficiente che la società che ha deliberato l’aumento di capitale rivesta la forma di società di capitali alla data limite fissata per l’esecuzione di tali aumenti, stabilita nel 31.12.2020. È stata così ammessa al beneficio una società di persone che, alla fine del 2020, si è trasformata in società di capitali, deliberando contestualmente un aumento di capitale che ha potuto così beneficiare delle agevolazioni. |
||||||
11.2 | CREDITO D’IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETà
Limitatamente al credito d’imposta per le società commisurato alle perdite del 2020 (art. 26 co. 8 – 9 del DL 34/2020), gli aumenti di capitale possono essere agevolati anche se |
||||||
segue | deliberati ed eseguiti entro il 30.6.2021 (in tali casi non spetta, invece, il credito d’imposta del 20% per i sottoscrittori dell’aumento).
L’art. 26 co. 8 del DL 34/2020 prevede che tale credito spetti dopo la “approvazione” del bilancio del 2020. I principi della risposta a interpello 74/2021 dovrebbero, quindi, estendersi alle delibere di aumento eseguite nel primo semestre del 2021, se la società si è trasformata nel 2020; in caso di trasformazione avvenuta nel 2021, invece, non essendovi una approvazione assembleare del bilancio 2020, il beneficio risulterebbe dubbio. |
||||||||||||
12 | patent box – dichiarazioni integrative – Effetti sulla deduzione forfettaria dell’IRAP dall’IRES | ||||||||||||
Con la ris. 10.2.2021 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito degli accordi di ruling da Patent box per gli anni d’imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative, IRPEF/IRES e IRAP, relative al periodo d’imposta 2016, scontando le aliquote vigenti per tale anno, a condizione che non sia stata presentata istanza di rimborso.
La presentazione della dichiarazione integrativa IRAP a favore, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ruling da Patent box, comporta anche la necessità di ridurre la deduzione forfetaria dell’IRAP dall’IRES della quale il contribuente abbia eventualmente beneficiato. Viene inoltre chiarito che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP “a favore”, ai fini della riduzione della deduzione forfettaria IRAP dall’IRES rileva il principio di cassa. |
|||||||||||||
13 | brexit – IDENTIFICAZIONE DIRETTA ai fini IVA DEI SOGGETTI DEL REGNO UNITO | ||||||||||||
La ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7 ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale. | |||||||||||||
13.1 | ALTERNATIVITÀ con l’istituto della RAPPRESENTANza fiscale
Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, dall’1.1.2021, i soggetti del Regno Unito possono continuare a scegliere se identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020. |
||||||||||||
13.2 | rapporti pregressi
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale ai fini IVA o di un numero identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente all’1.1.2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato. |
||||||||||||
14 | RISOLUZIONE CONTRATTUALE per mancato pagamento del corrispettivo – nota di variazione IVA | ||||||||||||
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.2.2021 n. 119, ha chiarito che nel caso di risoluzione contrattuale a fronte di un mancato pagamento del corrispettivo, il fornitore può emettere nota di credito senza osservare il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Resta fermo il termine per emettere la nota dettato dall’art. 19 del DPR 633/72, corrispondente al termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. |
|||||||||||||
14.1 | NOTA DI CREDITO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate concerne una società che fornisce energia elettrica e gas la quale, a fronte dell’erogazione del servizio, non riceve il pagamento del corrispettivo. In alcune circostanze, i clienti cambiano fornitore senza provvedere al pagamento degli importi addebitati successivamente, mentre, in altre, non adempiono al pagamento delle somme dovute per l’erogazione dell’energia esercitando successivamente il diritto di recesso al fine di modificare il proprio fornitore. |
||||||||||||
segue | L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, per la società fornitrice, di emettere nota di credito ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, a seguito dell’avvenuta risoluzione contrattuale, da individuarsi nel momento in cui avviene la materiale interruzione della fornitura nei confronti del cliente inadempiente.
Trattandosi di risoluzione riferita a un contratto a esecuzione continuata o periodica (fornitura di energia elettrica e gas), ai sensi dell’art. 26 co. 9 del DPR 633/72, la risoluzione per inadempimento del cliente non investe le forniture già regolarmente poste in essere tra le parti. L’Agenzia delle Entrate si conforma all’orientamento della Cassazione, che, nei casi in cui la risoluzione del contratto è conseguenza dell’inadempimento del cliente, ha statuito che la variazione in diminuzione dell’IVA può essere operata per tutte le fatture, rispetto alle quali non è stato pagato il corrispettivo, emesse anteriormente alla data di risoluzione (cfr. Cass. 10.5.2019 n. 12468). Non rileva, inoltre, il fatto che il recesso dei clienti, che hanno cambiato il fornitore energetico, sia intervenuto prima o dopo il mancato pagamento del corrispettivo documentato mediante fattura. Essendosi verificata una causa di estinzione del contratto, il cedente/prestatore ha diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, “senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione” (Cass. 8.11.2002 n. 15696 e 17.6.96 n. 5568). Ne consegue che, una volta emessa la fattura ed assolto l’obbligo di versamento dell’IVA, il fornitore può emettere senza limiti di tempo la nota di variazione “in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla risoluzione” (Cass. 10.5.2019 n. 12468), che nella fattispecie è integrata, come detto, dalla materiale interruzione della fornitura. |
||||||||||||
14.2 | TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO E PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, essendosi verificato il presupposto per la variazione in diminuzione nel 2019, la nota di credito avrebbe dovuto essere emessa entro il 30.6.2020, termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2019. L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che l’imposta detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”. |
||||||||||||
15 | concordato preventivo con terzo assuntore – nota di variazione IVA | ||||||||||||
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 9.2.2021 n. 4, ha stabilito che il creditore ammesso ad un concordato in continuità con assuntore può emettere la nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti del debitore originario per la quota del credito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologazione. | |||||||||||||
15.1 | momento di irrecuperabilità del credito
Secondo l’Agenzia delle Entrate il momento in cui il decreto di omologa del concordato diviene definitivo integra anche il momento di “irrecuperabilità” del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza di fallimento del debitore originario, laddove l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria. |
||||||||||||
15.2 | istanza di rimborso
Dalla posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari deriva l’impossibilità per l’assuntore, anche se inadempiente o fallito, di essere destinatario delle note di variazione ai fini IVA, sia quelle riferibili alle somme falcidiate dal concordato, sia quelle riferibili al debito concordatario che il medesimo si è impegnato a corrispondere, e per il quale, in caso di fallimento, il creditore potrebbe essersi insinuato. In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile, per il creditore, presentare istanza di restituzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72. Il termine di 2 anni per la domanda di restituzione, nella fattispecie, decorre dalla data in |
||||||||||||
segue | cui diviene definitivo il piano di riparto dell’attivo del fallimento, o, in assenza di un piano, dalla data di chiusura della procedura fallimentare dell’assuntore. | ||||||||||||
16 | trasporto di passeggeri per vie d’acqua – trattamento iva | ||||||||||||
Con la ris. Agenzia delle Entrate 2.2.2021 n. 8 sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua. | |||||||||||||
16.1 | mero trasporto
L’esenzione IVA prevista per il trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza oppure l’imponibilità con l’aliquota del 5% (trasporto urbano di persone con altri mezzi abilitati) o del 10% (trasporto urbano di persone con mezzi diversi dai precedenti e trasporto extraurbano), sono applicabili solo se le prestazioni rese dalle imprese armatrici soddisfano la definizione civilistica di trasporto (artt. 1678 ss. c.c.), la quale implica lo spostamento materiale delle persone trasportate, e a condizione che il servizio reso si traduca effettivamente nel solo c.d. “mero trasporto”. Tale conclusione è riferibile anche alle ipotesi in cui: il percorso effettuato coincide con rotte turistiche; il viaggio prevede la coincidenza fra porto di partenza e porto di arrivo; parte dei titoli di viaggio sono emessi anche in favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, con al seguito una propria guida turistica remunerata a parte, a condizione che il servizio reso dalle imprese armatrici rimanga solo ed esclusivamente il mero trasporto. |
||||||||||||
16.2 | prestazioni “complesse”
Sussiste un’obbligazione di natura complessa soggetta a IVA con l’aliquota ordinaria, invece, se l’obbligo assunto dal prestatore riguarda l’esecuzione di un servizio diverso e più articolato, il quale comprende l’offerta di prestazioni differenti e ulteriori con finalità turistico ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appare meramente strumentale. |
||||||||||||
17 | Ritardi nei pagamenti – individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2021 | ||||||||||||
In relazione al primo semestre 2021, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:
del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; dell’8%, per le altre transazioni commerciali.
Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni. Estensione a tutti i lavoratori autonomi Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra: lavoratori autonomi e imprese; lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; lavoratori autonomi.
In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”. Deroghe contrattuali Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”: nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
|
|||||||||||||
segue | Tuttavia, occorre considerare che:
nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore. |
||||||||||||
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO | ||||||||
· 10.3.2021 | · Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2020 |
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del modello 770/2020 (eventualmente suddiviso in tre parti).
La regolarizzazione si perfeziona mediante: la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2020 infedele, presentato entro il 10.12.2020: mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
||||||||
10.3.2021 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2020 |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:
REDDITI 2020; IRAP 2020 (se soggetto passivo); CMN 2020 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).
La regolarizzazione si perfeziona mediante: la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse; la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 10.12.2020: mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative; con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
||||||||
10.3.2021 | Redazione inventario |
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono | ||||||||
segue | redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2019.
Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
|||||||||
10.3.2021 | Stampa scritture contabili |
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2019.
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. |
||||||||
10.3.2021 | Conservazione informatica dei documenti |
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:
relativi all’anno 2019; mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
||||||||
· 16.3.2021 | · Trasmissione telematica Certificazioni Uniche |
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2020:
utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2021”, approvato dall’Agenzia delle Entrate; nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista): le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.
Possono essere inviate dopo il 16.3.2021 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2021 (2.11.2021) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione dei modelli 730/2021 e RED- |
||||||||
· segue | · | DITI PF 2021 precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni; le provvigioni; i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; i redditi esenti. |
||||||||
· 16.3.2021 | · Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2021 | I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2021.
La comunicazione deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2021”. Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168. Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti. |
||||||||
· 16.3.2021 | · Certificazione redditi da lavoro |
I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2020:
delle somme e valori corrisposti; delle ritenute operate; delle detrazioni d’imposta effettuate; dei contributi previdenziali trattenuti.
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2021”, approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Se la certificazione relativa al 2020 è già stata consegnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2020” (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2020), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova “Certificazione Unica 2021”. |
||||||||
· 16.3.2021 | · Certificazione dividendi |
I soggetti che, nel 2020, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione: | ||||||||
· segue | · | dei dividendi corrisposti;
delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.
La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021). |
||||||||
· 16.3.2021 | · Certificazione capital gain |
I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2020.
L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”. Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello. |
||||||||
· 16.3.2021 | · Altre certificazioni | I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2020, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).
La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare: delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; delle ritenute operate. |
||||||||
· 16.3.2021 | · Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali |
Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2020 devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2020 con riferimento:
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. |
||||||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica |
Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2020, per il pagamento delle spese per:
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF; gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES. |
||||||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati mutui |
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: | ||||||||
· segue | i dati relativi all’anno 2020 degli interessi passivi e oneri accessori;
in relazione a tutti i soggetti del rapporto. |
|||||||||
· 16.3.2021 | · Trasmissione dati contratti assicurativi |
Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
i dati relativi all’anno 2020 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni); in relazione a tutti i soggetti del rapporto. |
||||||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati contributi previdenziali |
Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
i dati relativi all’anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali; in relazione a tutti i soggetti del rapporto. |
||||||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati previdenza complementare |
Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell’anno 2020, senza il tramite del sostituto d’imposta; in relazione a tutti i soggetti del rapporto. |
||||||||
· 16.3.2021 | Comunicazione spese veterinarie | Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2020, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. |
||||||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie |
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2020, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati; ai contributi versati nell’anno 2020, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta. |
||||||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati spese funebri |
I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno 2020, con riferimento a ciascun decesso; i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale. |
||||||||
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO | ||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati spese asili nido |
Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
alle spese sostenute dai genitori nel 2020, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto; ai rimborsi delle rette, erogati nel 2020, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido. |
||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati spese scolastiche |
Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati:
delle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno 2020 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24; in relazione a ciascuno studente.
La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2020, non contenuti nella Certificazione Unica. |
||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati spese universitarie |
Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
i dati relativi all’anno 2020 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi; con riferimento a ciascuno studente. |
||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati rimborsi spese universitarie |
I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell’anno 2020; con riferimento a ciascuno studente. |
||||
· 16.3.2021 | Trasmissione dati erogazioni liberali |
Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle:
erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2020 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; erogazioni liberali restituite nell’anno 2020, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. |
||||
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO | ||||
· 16.3.2021 | · Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza Coronavirus | I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, che scadevano nei mesi di novembre e dicembre 2020, devono effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi:
in un’unica soluzione; oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.3.2021. |
||||
· 16.3.2021 | · Tassa numerazione e bollatura libri e registri | Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro; ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.
L’importo della tassa prescinde: dal numero dei libri e registri; dalle relative pagine. |
||||
· 16.3.2021 | · Versamento saldo IVA 2020 |
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021).
Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti: entro il 30.6.2021, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; oppure entro il 30.7.2021, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%. |
||||
· 16.3.2021 | · Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2021; versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
||||
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO | ||||
· 16.3.2021 | · Versamento ritenute e addizionali |
I sostituti d’imposta devono versare:
le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2021; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 non è di almeno 500,00 euro. |
||||
· 16.3.2021 | · Tributi apparecchi da divertimento |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1º marzo. |
||||
· 19.3.2021 | · Domande contributi formazione autotrasportatori |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:
al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”; utilizzando l’apposito modello; mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.formazione2021@pec.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
||||
· 25.3.2021 | · Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
relativi al mese di febbraio 2021, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di febbraio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. |
||||
· 30.3.2021 | · Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
alla registrazione dei nuovi contratti di locazione |
||||
· segue | · | di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;
al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
||||
· 31.3.2021 | Versamento somme sospese da riscossione coattiva | I soggetti con carichi presso gli Agenti della riscossione devono effettuare il versamento delle somme che scadevano dall’8.3.2020 al 28.2.2021 in relazione:
alle cartelle di pagamento; agli accertamenti esecutivi; agli avvisi di addebito INPS. |
||||
· 31.3.2021 | · Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi |
I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2020 relative agli interventi di:
recupero del patrimonio edilizio; efficientamento energetico; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; installazione di impianti solari fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. |
||||
· 31.3.2021 | Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore | Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, già costituite al 3.8.2017, possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assem-blea ordinaria, al fine:
di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore); oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria. |
||||
· 31.3.2021 | Adeguamento delle imprese sociali | Le imprese sociali, già costituite al 20.7.2017, devono adeguarsi alla nuova disciplina introdotta dal DLgs. 3.7.2017 n. 112.
Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine: di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili; |
||||
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO | ||||
· segue | oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria. | |||||
· 31.3.2021 | · Modello “EAS” | Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
se nell’anno 2020 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.
La presentazione deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
||||
· 31.3.2021 | · Regolarizzazione adempimenti IMU/TASI | I soggetti che, entro il 31.12.2020, non hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2019, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
presentando la dichiarazione omessa; versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2019 e non è stata altresì versata l’IMU/TASI dovuta per il 2019, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: la presentazione della dichiarazione omessa; il versamento dell’IMU/TASI dovuta; la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali. |
||||
· 31.3.2021 | · Presentazione domande per il “bonus pubblicità” | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione relativa agli investimenti pubblicitari:
sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, effettuati o da effettuare nell’anno 2021, al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali; sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, effettuati o da effettuare nell’anno 2021, al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% sul valore incrementale degli analoghi investimenti effettuati nell’anno 2020. |
||||
· 31.3.2021 | · Presentazione domande per il “bonus quotazione” | Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2020 devono presentare la domanda:
per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall’1.1.2018, relativi alla quotazione; |
||||
· segue | · | al Ministero dello Sviluppo economico, all’indirizzo PEC dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, utilizzando l’apposito modulo e allegando la prevista documentazione.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
||||
· 31.3.2021 | · Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici” | Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2020:
al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it; comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
||||
· 31.3.2021 | · Dichiarazione per la “Tobin tax” |
I contribuenti che, nel 2020, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”; in via telematica.
In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti. |
||||
· 1.4.2021 | · Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive” | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare, mediante posta elettronica certificata, al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:
relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.7.2020 al 31.12.2020, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti; al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
||||