Novità in materia di detrazione IVA – Ulteriori chiarimenti

Oggetto: Novità in materia di detrazione IVA – Ulteriori chiarimenti

A completamento e maggior chiarimento di quanto già trattato con la circolare di Studio del 22.01.2018, si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla detrazione Iva.

Le recenti novità in tema di detrazione Iva e di registrazione delle fatture di acquisto stanno portando ad interrogarsi sulla possibilità di computare in detrazione nella liquidazione del mese “n” 2018 (per i soggetti Iva mensili) le fatture ricevute e registrate nei primi giorni del mese successivo “n+1” (e comunque prima del giorno 16, termine ultimo della liquidazione del mese precedente).

Con la circ. del 17.1.2018 n. 1/E, l’Agenzia, richiamando in particolare le disposizioni comunitarie (art. 167 della direttiva 2006/112/CE), determina il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione, attraverso l’individuazione di una duplice condizione:

– l’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale);

– il possesso di una valida fattura ex art. 21 del Dpr 633/72 (presupposto formale).

L’Agenzia delle Entrate è, quindi, arrivata alla condivisibile conclusione che l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile e, quindi, sorge il diritto alla sua detrazione, solo qualora si manifestino contemporaneamente due condizioni: la prima è che l’operazione si consideri effettuata nei termini previsti dall’articolo 6 del DPR 633/72 (testo unico IVA), e la seconda è che il contribuente, cessionario o committente, sia in possesso della fattura di acquisto.

Si pensi ad un’operazione effettuata a febbraio, ma con fattura fisicamente pervenuta al cliente nel successivo mese di marzo (tramite mail, pec, fax, raccomandate, posta ordinaria, etc), ancorché datata fine febbraio. Guardando ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione può avvenire solo a partire dal mese di marzo, quindi potrà essere inclusa nella liquidazione Iva del mese di marzo o successivi, ma non nel mese di febbraio, nel quale si concretizzano le due già menzionate condizioni.

In conseguenza di quanto sopra, chi emette fatture datate fine mese, per esempio datate 28 febbraio 2018, e non spedisce tramite strumento elettronico (mail, pec o fax) in pari data la fattura al cliente, pone quest’ultimo nella condizione di non poter inserire tale fattura nella liquidazione Iva del mese di febbraio 2018, e dovrà necessariamente inserirla nella liquidazione Iva del mese di ricevimento, e, pertanto, marzo o successivi.

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