Novità e scadenze del mese di febbraio 2021
1 | CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI – NOVITÀ NORMATIVE E ULTERIORI CHIARIMENTI |
In relazione al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, con l’art. 2-bis del DL 18.12.2020 n. 172 (c.d. decreto “Natale”), inserito in sede di conversione nella L. 29.1.2021 n. 6, è stata introdotta una nuova disposizione nell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020, relativa alle modalità di determinazione della condizione del calo del fatturato per le mensilità del 2021.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.1.2021 n. 34, ha inoltre chiarito che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è applicabile anche all’indennità di occupazione. |
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1.1 | CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI
Si ricorda che l’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo: · ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator); · a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020).
Il credito d’imposta viene riconosciuto: · in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; · in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta nella misura “ridotta” del 20% o 10%. |
1.2 | MESI DI SPETTANZA DEL CREDITO
Dal punto di vista temporale, il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 riguarda: · in linea di principio, i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020; · i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale; · per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, i mesi da marzo o aprile 2020 e fino al 30.4.2021 (la legge di bilancio 2021 ha esteso tale termine che era inizialmente fissato al 31.12.2020).
Inoltre, il credito spetta, per il mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020, c.d. “Ristori”): · per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al suddetto DL 137/2020; |
· per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al suddetto DL 137/2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette “zone rosse” individuate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020. | |||||||
1.3 | CALO DEL FATTURATO
Il credito d’imposta spetta (salve talune eccezioni) in presenza di un calo del fatturato di almeno il 50%, rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Con una integrazione all’art. 28 co. 5 del DL 34/2020, è stato precisato che, con riferimento alle mensilità del 2021 (limitatamente ai soggetti a cui il credito d’imposta spetta fino al 30.4.2021, cioè le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator), ai fini della verifica del calo del fatturato, il confronto deve essere effettuato tra le mensilità 2021 e le corrispondenti mensilità del 2019 (e non del 2020, atteso che in tale periodo la pandemia era già in corso). |
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1.4 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE
Nella risposta a interpello 11.1.2021 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’indennità di occupazione, corrisposta dall’ex conduttore che sia rimasto, senza titolo, nel possesso dell’immobile dopo lo scioglimento del contratto di locazione, può accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo se sussistono le condizioni previste dall’art. 28 del DL 34/2020. Sebbene tale indennità, dal punto di vista civilistico, non sia assimilabile alla locazione, tuttavia, ai fini della normativa sul credito d’imposta locazioni i due istituti possono essere assimilati, consentendo, così, l’accesso al credito anche per l’indennità di occupazione. Per la concreta spettanza del credito d’imposta, è necessario verificare la sussistenza delle condizioni agevolative. |
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2 | avvio della Lotteria degli scontrini – calendario delle estrazioni | ||||||
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate 29.1.2021 n. 32051, sono state adottate le disposizioni attuative della lotteria degli scontrini. In particolare:
· è stata fissata la data di avvio del concorso; · la partecipazione alla lotteria è stata subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici (come previsto dalla legge di bilancio 2021).
Di conseguenza, è stato modificato il precedente provv. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate 5.3.2020 n. 80217 che disciplina il funzionamento della lotteria. |
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2.1 | AVVIO DELLA LOTTERIA
In base alla determinazione n. 32051/2021, la lotteria degli scontrini prende il via dall’1.2.2021. La prima estrazione mensile è prevista per l’11.3.2021 e sarà effettuata sulla base dei corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel periodo compreso tra l’1.2.2021 e il 28.2.2021. |
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2.2 | condizioni di partecipazione
La lotteria consente ai privati acquirenti di partecipare all’estrazione di premi in denaro effettuando acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto. Più precisamente, la partecipazione è consentita a condizione che l’acquisto: · sia effettuato da persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione; · sia di importo pari o superiore a un euro; · sia effettuato presso commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Inoltre, occorre che: |
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· il corrispettivo sia pagato esclusivamente e interamente con mezzi elettronici (carte di credito, di debito, bancomat, carte prepagate, applicazioni connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc.; non sono invece ammessi come mezzi di pagamento i ticket restaurant o le gift card);
· all’atto dell’acquisto l’acquirente presenti il proprio codice lotteria (il quale può essere generato mediante un’apposita funzionalità sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it inserendo il proprio codice fiscale). |
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2.3 | FUNZIONAMENTO DELLA LOTTERIA
Una volta effettuato l’acquisto, l’esercente rilascia al cliente il documento commerciale in cui viene riportato il codice lotteria e viene evidenziato che l’importo è stato pagato con strumenti elettronici. I dati sono trasmessi dagli esercenti all’Agenzia delle Entrate mediante registratore telematico o procedura web, al più tardi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, e successivamente vengono acquisiti dal Sistema Lotteria gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ogni acquisto valido per la lotteria genera un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per “scontrino elettronico”. |
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2.4 | eSTRAZIONI
Nell’ambito della lotteria sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali. Ciascun corrispettivo partecipa ad una estrazione settimanale, ad una estrazione mensile e ad una estrazione annuale, in base alla data di acquisizione al Sistema Lotteria, e non in base alla data di emissione dello “scontrino” (per cui, se un acquisto viene effettuato a fine febbraio, ma l’esercente invia i dati a marzo, l’acquisto parteciperà all’estrazione di quest’ultimo mese).
La determinazione n. 32051/2021 ha approvato il nuovo calendario, stabilendo che: · la data delle estrazioni annuali verrà fissata con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; · le estrazioni mensili, invece, verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, con riferimento ai corrispettivi del mese precedente (la prima estrazione è prevista l’11.3.2021); · le estrazioni settimanali partiranno dal mese di giugno 2021, con la prima estrazione fissata al 10.6.2021, e verranno effettuate ogni giovedì sulla base dei corrispettivi trasmessi la settimana precedente. |
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2.5 | PREMI per acquirenti ed esercenti
Sono previsti premi, benché differenziati, sia per gli acquirenti, sia per gli esercenti che hanno effettuato la cessione di beni o prestazione di servizi valida per la lotteria. Infatti, il biglietto vincente per l’acquirente determina la vincita anche in capo all’esercente.
Per gli acquirenti sono previsti: · un premio annuale da 5 milioni di euro; · 10 premi mensili da 100.000,00 euro; · 15 premi settimanali da 25.000,00 euro.
Per gli esercenti, invece, sono messi in palio: · un premio annuale da un milione di euro; · 10 premi mensili da 20.000,00 euro; · 15 premi settimanali da 5.000,00 euro. Esenzione fiscale dei premi Si ricorda che i premi non sono soggetti a tassazione. |
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2.6 | ACQUISTI ESCLUSI DALLA LOTTERIA
Secondo quanto precisato anche nelle FAQ pubblicate sul portale della lotteria, non consentono di partecipare alle estrazioni, fra gli altri: · gli acquisti on line; · gli acquisti di biglietti per cinema, teatri o musei; |
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· gli acquisti presso i benzinai;
· gli acquisti di titoli di sosta; · in fase di prima applicazione, gli acquisti per i quali è emessa fattura elettronica e quelli per i quali è comunicato il codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali. |
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3 | RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE | ||||||
La circ. Agenzia delle Entrate 22.1.2021 n. 1 ha esaminato alcuni casi particolari relativi alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, da parte dei soggetti non imprenditori. | |||||||
3.1 | TERRENI E PARTECIPAZIONI Già RIVALUTATI
Viene analizzata la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui si abbia già usufruito in precedenza dell’agevolazione, anche nel caso in cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello precedente. In questo caso, è possibile scomputare dall’imposta dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata con riferimento ai medesimi beni. In alternativa allo scomputo, è possibile richiedere il rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Su questo punto, viene precisato che il termine di decadenza decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata, ovvero dalla data di versamento della prima rata. |
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3.2 | Cessione del terreno ad un corrispettivo inferiore a quello di perizia
L’Agenzia delle Entrate recepisce l’indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze 31.1.2020 n. 2321 e 2322) e afferma esplicitamente che l’indicazione nell’atto di cessione del terreno di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza della rivalutazione. Pertanto, si considerano superate le precedenti interpretazioni contenute nelle circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2002 n. 15 e 15.2.2013 n. 1. |
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3.3 | INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La rivalutazione comporta la compilazione all’interno del modello REDDITI dell’apposita sezione del quadro RT, per le partecipazioni, e dell’apposita sezione del quadro RM, per i terreni. Al riguardo, viene specificato che l’omessa indicazione dei dati richiesti costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro di cui all’art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97. |
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4 | DIVIDENDI PROVENIENTI DA STATI A FISCALITà PRIVILEGIATA – INDIVIDUAZIONE | ||||||
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.1.2021 n. 38 è intervenuta sull’individuazione dei dividendi provenienti da società estere che beneficiano di un regime fiscale privilegiato. | |||||||
4.1 | regime fiscale dei dividendi PROVENIENTI da “paradisi fiscali”
Gli utili di fonte estera che derivano da partecipazioni in società di capitali residenti in Stati considerati a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”) sono imponibili per l’intero ammontare per il percipiente (artt. 47 co. 4 e 89 co. 3 del TUIR). In particolare: · sia in caso di partecipazioni qualificate, sia in caso di partecipazioni non qualificate, viene operata una ritenuta a titolo di acconto del 26% da parte del sostituto d’imposta che interviene nella riscossione dell’utile; · la base imponibile della ritenuta è rappresentata dal 100% dei proventi percepiti, al netto delle ritenute operate dallo Stato estero.
Fanno eccezione a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul 100% della remunerazione. |
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4.2 | PRINCIPIO DEL PERIODO D’IMPOSTA DI MATURAZIONE DELL’UTILE
La disciplina di riferimento per individuare i Paesi che rientrano nel novero di quelli a fiscalità privilegiata è stata oggetto di numerose modifiche normative. Pertanto, per gli utili maturati in determinati periodi d’imposta, ma corrisposti in annualità successive, è possibile che si verifichi la mancata coincidenza dei criteri di riferimento per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata in vigore alla data di maturazione degli utili in oggetto rispetto a quelli in vigore alla data di distribuzione degli stessi. Secondo l’art. 1 co. 1007 della L. 205/2017, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato: · gli utili percepiti a partire dal 2015 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali la partecipata era residente o localizzata in Stati o territori non inclusi nella black list di cui al DM 21.11.2001; · gli utili maturati dal 2015 in poi in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per considerare a fiscalità privilegiata lo Stato o territorio estero.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che si deve verificare se nel periodo di “formazione” dell’utile la società partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. In caso positivo, i dividendi ricevuti dal socio residente in Italia non si considerano provenienti da un “paradiso fiscale” e non scontano la tassazione integrale. |
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5 | Autotrasportatori – Concessione di contributi per le attività formative – presentazione delle domande | ||||||
Con il DM 23.1.2021, pubblicato sulla G.U. 30.1.2021 n. 24:
· è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2020; · vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative. |
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5.1 | Soggetti beneficiari dei contributi
Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte: · all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuove tecnologie; · allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. |
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5.2 | Iniziative formative agevolabili
Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l’attività formativa sia: · avviata dal 19.4.2021; · terminata entro il 6.8.2021.
Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 19.4.2021, purché successivi al 30.1.2021. Esclusioni Sono invece esclusi: |
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· i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto;
· la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. Formazione a distanza In considerazione dell’attuale stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale dei corsi. In relazione ai corsi svolti con strumenti informatici: · l’attività formativa deve avvenire attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti; · l’intero corso deve essere videoregistrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; · i docenti e i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza; · le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in forma elettronica e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione; · al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza. |
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5.3 | Ammontare dei contributi
I contributi sono concessi: · entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall’art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651; · nel limite del previsto stanziamento, pari a 5 milioni di euro; · sulla base dei previsti massimali.
Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie: · 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); · 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità); · 130.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità); · 200.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).
I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 800.000,00 euro.
Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali: · ore di formazione: 30 per ciascun partecipante; · compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora; · compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora; · servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l’attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili. |
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5.4 | Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate: |
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· al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”;
· utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/sites/default/files/media/domanda_incentivi_formazione_xi_editabile.pdf), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale; · esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ram.formazione2021@pec.it; · a partire dal 15.2.2021 ed entro il 19.3.2021. Dati da indicare nella domanda In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare: · i dati identificativi del richiedente; · il soggetto attuatore delle azioni formative; · il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento; · il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora ed eventuale sede del corso; codice di accesso alla videoconferenza); · il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei tutor, altri costi per l’erogazione della formazione, spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato); sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità. |
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5.5 | Relazione di fine attività e rendicontazione dei costi sostenuti
Entro 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, dovrà essere presentata al soggetto gestore: · una relazione di fine attività; · una rendicontazione dei costi sostenuti.
Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare: · l’elenco dei partecipanti; · la documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; · la documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di piccola o media impresa; · la registrazione dei corsi dai quali sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; · i registri di presenza; · il dettaglio dei costi per singole voci. Certificazione della documentazione contabile La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali. Il relativo costo: · potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza; · non concorrerà però a determinare le previste soglie. Modalità di presentazione La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione “Autotrasporto merci – Documentazione – Autotrasporto contributi ed incentivi”. |
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5.6 | Valutazione delle domande e delle rendicontazioni presentate
Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall’apposita Commissione, la quale, all’esito dell’istruttoria, redige l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione. |
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5.7 | Erogazione dei contributi
L’erogazione dei contributi avverrà: · al termine della realizzazione del progetto formativo; · previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.
Ove l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto. |
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5.8 | Revoca dei contributi
I contributi sono revocati in caso di: · accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto; · mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura; · mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda; · dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi. Restituzione del contributo già erogato Qualora il contributo fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. |
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6 | contributi erogati a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – irrilevanza fiscale | |||
Con la risposta a interpello 19.1.2021 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi erogati a fronte dell’emergenza epidemiologica per il sostegno al settore della cultura ai sensi dell’art. 90 del DL 18/2020 non sono imponibili per effetto del regime di esenzione previsto dall’art. 10-bis del DL 137/2020.
L’Agenzia delle Entrate ha applicato per la prima volta la nuova disposizione introdotta nel DL “Ristori” convertito. |
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6.1 | norma di irrilevanza fiscale
Ai sensi dell’art. 10-bis co. 1 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), inserito in sede di conversione nella L. 18.12.2020 n. 176, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti “ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi” non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello in esame, ha affermato che, con tale disposizione, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica COVID-19 il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. |
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6.2 | quadro temporaneo sugli aiuti di stato
La suddetta disposizione si applica, per espressa previsione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. |
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7 | EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE TITOLARI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE | |||||||||||||||||||||||
Il DM 14.12.2020, pubblicato sulla G.U. 28.1.2021 n. 22, ha individuato le modalità di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, di cui all’art. 40 del DL 34/2020. | ||||||||||||||||||||||||
7.1 | SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data dell’1.3.2020 e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: · risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” al Registro delle imprese; · svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto; · non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001; · si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Sono escluse dal beneficio, tra l’altro, le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attività petrolifere e ristorazione. |
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7.2 | SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni i contributi previdenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto. |
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7.3 | DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio: · nei limiti delle risorse disponibili (pari a 4 milioni di euro) e del quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato; · commisurato alle spese ammissibili.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, il Ministero dello Sviluppo economico procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda. |
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7.4 | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda va presentata al Ministero dello Sviluppo economico esclusivamente tramite procedura informatica.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, a seguito dell’approvazione dell’aiuto da parte della Commissione europea. |
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7.5 | COMUNICAZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo sono trasmesse dal Ministero dello Sviluppo economico esclusivamente tramite PEC. |
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7.6 | EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica: · della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC; · dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73. |
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7.7 | CUMULABILITÀ
Le agevolazioni in parola sono cumulabili con altri aiuti del quadro temporaneo. |
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7.8 | ULTERIORI ADEMPIMENTI
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a: · consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dello Sviluppo economico; · corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello Sviluppo economico o dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia. Pubblicazione delle agevolazioni ricevute I soggetti beneficiari sono inoltre tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute (ai sensi della L. 124/2017), rilasciandone dichiarazione nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio. |
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8 | EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO AI SOGGETTI OPERANTI NELLE “ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI” | |||||||||||||||||||||||
Il DM 27.11.2020, pubblicato sulla G.U. 15.1.2021 n. 11, ha stabilito le modalità di concessione ed erogazione del contributo straordinario in favore dei soggetti operanti nelle “zone economiche ambientali” (ZEA) per il periodo di emergenza da COVID-19, di cui all’art. 227 del DL 34/2020. | ||||||||||||||||||||||||
8.1 | SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare la domanda di concessione del contributo le seguenti tipologie di soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19: · le micro e piccole imprese, come definite dal regolamento UE 17.6.2014 n. 651; · le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all’art. 2 della L. 14.1.2013 n. 4; · le guide del parco riconosciute ai sensi della L. 6.12.91 n. 394.
I suddetti soggetti devono risultare attivi alla data del 31.12.2019 e possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: · avere sede operativa all’interno di una zona economica ambientale o operare all’interno di un’area marina protetta; · essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95; · avere sofferto una riduzione del fatturato nel periodo tra gennaio e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Le micro e piccole imprese, alla data di presentazione della domanda, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: · svolgere attività economiche eco-compatibili, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto; · non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi del regolamento UE 651/2014; · non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. |
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8.2 | IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo straordinario spettante è dato dalla ripartizione tra tutti i beneficiari che ne facciano richiesta delle risorse finanziarie previste, considerando però che non può risultare superiore alla perdita di fatturato subita.
Il presente contributo straordinario: · è cumulabile, nei limiti del tetto massimo della perdita subita, con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS; · è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis”. |
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8.3 | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per la concessione del contributo straordinario va presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite l’applicazione web accessibile, previa autenticazione, dal relativo sito Internet. Il suddetto Ministero provvede alla pubblicazione sul proprio sito di un apposito bando, in cui sono individuati: · i termini e le modalità di presentazione delle istanze; · le modalità di attestazione del possesso dei previsti requisiti. |
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8.4 | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo straordinario è effettuata: · dalla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.; · mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN che sarà indicato nella domanda, che deve essere intestato al soggetto beneficiario. |
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8.5 | CONTROLLI E RECUPERO DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente all’erogazione del contributo straordinario, procede allo svolgimento di controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.
Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, sia in tutto o in parte ritenuto non spettante, il Ministero procede alla relativa revoca e al recupero delle risorse erogate, anche mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/73, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. |
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9 | credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – modalità e termini di utilizzo | |||||||||||||||||||||||
Con il provv. 8.1.2021 n. 4887, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una serie di modifiche al provv. 10.7.2020 n. 259854, recependo in sostanza le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in merito al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020. | ||||||||||||||||||||||||
9.1 | termine per l’utilizzo del credito
La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021): · il termine per utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta in esame; · il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020. |
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9.2 | termine per la comunicazione delle spese
È stato inoltre anticipato al 31.5.2021 il termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese ammissibili (in luogo del 30.11.2021 inizialmente previsto). |
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9.3 | codice tributo
Con la ris. 11.1.2021 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6918” per |
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l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 del DL 34/2020. | ||||||||||||||||||||||||
9.4 | modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24: · il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; · nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”. |
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10 | credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – utilizzo in compensazione – istituzione dei codici tributo | |||||||||||||||||||||||
Con la ris. 13.1.2021 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020. | ||||||||||||||||||||||||
10.1 | Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui all’art. 1 co. 185 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) mediante il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: · “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”; · “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”; · “6934”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”. |
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10.2 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI EX L. 178/2020
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) mediante il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: · “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”; · “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”; · “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”. |
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10.3 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24: · il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”); · il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”. |
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11 | OBBLIGHI di verifica delle ritenute negli APPALTI – utilizzo di beni strumentali del committente – esclusione dei beni oggetto del contratto | |||||||||||||||||||||||
Con la consulenza giuridica 14.1.2021 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il concetto di “strumentalità” dei beni di proprietà del committente (o comunque allo stesso riconducibili in qualunque forma), adoperati nello svolgimento della prestazione nell’ambito | ||||||||||||||||||||||||
di un contratto di affidamento a terzi di opere e servizi, ai fini dell’applicazione degli obblighi di verifica del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’ambito degli appalti e subappalti, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97.
È stato infatti chiarito che: · il requisito di strumentalità dei beni utilizzati deve essere “valutato avendo riguardo agli effettivi beni strumentali utilizzati”, da intendersi come “l’attrezzatura necessaria per smontare e rimontare”, nonché gli “eventuali mezzi per il trasporto … all’interno del sito d’impianto”; · non è quindi rilevante, per rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97, che il committente fornisca beni che vengono utilizzati per l’esecuzione dell’opera o del servizio, qualora tali beni rappresentino l’oggetto del contratto di appalto o di affidamento.
Nel caso di specie, si trattava di un contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione di vecchi pannelli già installati presso un impianto fotovoltaico con altri pannelli acquistati dal committente stesso. |
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12 | patent box – Determinazione in dichiarazione – Alternativa alla procedura di ruling – Periodi d’imposta antecedenti al 2019 | |||||||||||||||||||||||
Con la risposta a interpello 8.1.2021 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile fruire del Patent box mediante il regime di autodeterminazione, ai sensi dell’art. 4 del DL 34/2019, per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018 con dichiarazioni integrative, al di fuori delle seguenti ipotesi:
· rinuncia alla procedura di Patent box a suo tempo instaurata; · esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti al 2019.
Nella situazione oggetto di interpello è stato, quindi, negato il ricorso alla dichiarazione integrativa all’impresa che non ha né optato per l’agevolazione nel quadro OP della dichiarazione dei redditi, né presentato istanza di ruling, ma solo inviato all’Agenzia delle Entrate una richiesta di analisi dei benchmark di settore per l’utilizzo del metodo profit split, non assimilabile a questi fini all’esercizio di un’opzione. |
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13 | contratto di commissione – effetti della brexit – beni ceduti all’esportazione – plafond dell’esportatore abituale | |||||||||||||||||||||||
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.1.2021 n. 1, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla maturazione e all’utilizzo del plafond dell’esportatore abituale, da parte di una società con sede legale nel Regno Unito che opera in qualità di commissionario ed è identificata direttamente ai fini IVA in Italia. | ||||||||||||||||||||||||
13.1 | utilizzo del plafond dopo la fine del periodo transitorio
Il soggetto in esame avente lo status di esportatore abituale può continuare ad avvalersi della facoltà di acquistare in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, anche a seguito della scadenza (avvenuta il 31.12.2020) del periodo transitorio individuato dall’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea. |
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13.2 | irrilevanza del mancato acquisto della proprietà dei beni
La predetta società è legittimata a utilizzare il plafond IVA generato dalle cessioni all’espor-tazione effettuate per conto del proprio committente, anche se non acquista la proprietà del bene esportato. |
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14 | IVA – RIVALSA SUCCESSIVA e NOTA DI VARIAZIONE per INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURA fallimentare | |||||||||||||||||||||||
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 19.1.2021 n. 49, ha chiarito che l’IVA addebitata in rivalsa, ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, e non pagata dal cessionario successivamente fallito, non può essere recuperata attraverso il meccanismo della nota di variazione, ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, in seguito all’infruttuosità della procedura fallimentare.
La natura privatistica dell’IVA addebitata in rivalsa successiva, infatti, impedisce al ce- |
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dente, nell’ipotesi di mancato pagamento del cessionario, il recupero dell’imposta mediante la nota di variazione. | ||||||||||||||||||||||||
14.1 | NATURA DELLA RIVALSA SUCCESSIVA
La rivalsa di cui all’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 ha natura privatistica, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni fra i contribuenti. Secondo l’Agenzia delle Entrate, si tratta di uno strumento speciale, che si differenzia dalla rivalsa ordinaria per il carattere facoltativo, la sua collocazione temporalmente successiva all’operazione e la circostanza che il suo esercizio è condizionato al versamento della maggiore IVA accertata (oltre a sanzioni e interessi) da parte del cedente (si vedano circ. 35/2013, risposte a interpello 84/2018, 176/2019 e 531/2019). La natura della rivalsa successiva, quindi, implica che, in caso di mancato pagamento da parte del cessionario, il cedente può recuperare quanto versato a titolo di imposta all’Erario, in seguito all’accertamento, solo attraverso gli strumenti civilistici (risposta a interpello 531/2019). |
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14.2 | POSIZIONE DEL CEDENTE/PRESTATORE ED ESERCIZIO DELLA RIVALSA
La circ. Agenzia delle Entrate 35/2013 (§ 4.1) ha chiarito che, al fine di esercitare la rivalsa successiva, è necessaria l’emissione di una fattura (o una nota di variazione in aumento), con l’indicazione, tra gli altri, degli estremi identificativi dell’atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa. Il documento è annotato nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 solo per memoria, perché l’imposta recuperata a titolo di rivalsa “non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale”. |
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14.3 | POSIZIONE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE ED ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE
In esito allo speciale meccanismo della rivalsa successiva, è riconosciuto al cessionario il diritto alla detrazione dell’IVA. La detrazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell’IVA accertata e addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72. Non sono richiesti, invece, particolari oneri a carico del cessionario in ordine al riscontro dell’avvenuto versamento all’Erario dell’IVA accertata; pertanto, questi è tenuto solo all’osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del cedente. |
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14.4 | MANCATO PAGAMENTO DELL’IVA ADDEBITATA IN RIVALSA E FALLIMENTO DEL CESSIONARIO
Con la risposta a interpello 49/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la natura privatistica dell’IVA addebitata in rivalsa ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 impedisce al cedente, nell’ipotesi di mancato pagamento da parte del cessionario, il recupero dell’imposta attraverso lo strumento della nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72. Non risulta possibile operare la variazione in diminuzione dell’IVA anche quando, successivamente all’esercizio (inutile) della rivalsa successiva, il credito del cessionario non sia stato soddisfatto all’esito di una procedura infruttuosa, sia essa esecutiva o concorsuale. |
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15 | note di variazione in diminuzione – limiti all’emissione – compravendita – sistema “progressivo” di determinazione del prezzo | |||||||||||||||||||||||
Con il principio di diritto Agenzia delle Entrate 11.1.2021 n. 1, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito all’eventuale emissione di note di variazione in diminuzione, qualora un contratto di compravendita preveda un sistema “progressivo” di determinazione del prezzo. | ||||||||||||||||||||||||
15.1 | caso esaminato
Il caso esaminato riguarda un contratto di compravendita di un complesso di beni, in forza del quale, se le parti sono in disaccordo sul valore dei beni come risultante dalla |
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perizia effettuata per consentire l’esecuzione del contratto, le stesse possono rimettere la valutazione a un soggetto terzo/revisore. | ||||||||||||||||||||||||
15.2 | inapplicabilità del limite annuale per le note di variazione
Nel caso esaminato, le eventuali note di variazione emesse per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto definitivamente dovuto, non sono riconducibili a un sopravvenuto accordo tra le parti. Di conseguenza, alla variazione non si applica il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione (art. 26 co. 3 del DPR 633/72). Il presupposto per la variazione dell’importo già fatturato è da individuare nella determinazione definitiva del prezzo dei beni secondo il procedimento previsto dal contratto. |
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16 | stabile organizzazione in italia – rilevanza ai fini iva | |||||||||||||||||||||||
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2021 n. 52 ha esaminato il ruolo assunto dalla stabile organizzazione in Italia di una società non residente rispetto alle operazioni passive da questa ricevute nel territorio dello Stato. | ||||||||||||||||||||||||
16.1 | intervento della stabile organizzazione
L’art. 53, § 2, del Regolamento UE 15.3.2011 n. 282 stabilisce che una stabile organizzazione di un soggetto passivo, localizzata nello Stato in cui l’IVA è dovuta, partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi quando “i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”. |
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16.2 | intervento per le operazioni passive
L’Agenzia delle Entrate specifica che, sebbene l’art. 53 del Regolamento UE 282/2011 sia apparentemente riferito alle sole operazioni attive, la predetta disposizione può essere letta, simmetricamente, in relazione alle operazioni passive effettuate dalla stabile organizzazione. Nel caso di specie, si è in presenza di un’operazione di acquisto territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, concernente l’acquisto di gas naturale, da parte della stabile organizzazione, per il riempimento della tratta italiana di un gasdotto (art. 7-bis co. 3 lett. b) del DPR 633/72). Pertanto, essendovi un effettivo intervento della stabile organizzazione anche nelle operazioni passive, tale soggetto è debitore dell’IVA, applicandosi il meccanismo del reverse charge (art. 17 co. 2 del DPR 633/72). |
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17 | Iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi di lavoratori autonomi – Comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria | |||||||||||||||||||||||
Con il provv. 27.1.2021 n. 26004, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e il termine per la comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli Ordini professionali, enti ed uffici preposti, ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73.
La nuova disciplina amplia e modifica quanto era già stato previsto dal DM 17.9.99. |
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17.1 | OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Sono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo. La comunicazione riguarda: · tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l’anno di riferimento della comunicazione; · anche i periodi di sospensione dell’iscrizione. |
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17.2 | DECORRENZA
Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dai dati relativi all’anno 2020. |
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17.3 | SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
Sono obbligati alla comunicazione in esame gli Ordini professionali territoriali e gli altri |
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enti e uffici, preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo. | ||||||||||||||||||||||||
17.4 | MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni in esame: · utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; · sulla base delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e degli eventuali successivi aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate; · direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.
Al fine della trasmissione telematica possono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Ordini professionali territoriali Gli Ordini professionali territoriali che abbiano fornito per via telematica al proprio Consiglio nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale possono effettuare l’adempimento per il tramite del Consiglio nazionale dell’Ordine: · secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra il suddetto Consiglio nazionale e l’Agenzia delle Entrate; · ovvero con le usuali modalità di trasmissione sopra indicate. |
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17.5 | TERMINE DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni in esame è stabilito al 30 giugno di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
I dati relativi al 2020 devono quindi essere trasmessi entro il 30.6.2021. |
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18 | Versamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (tefa) – Istituzione dei codici tributo | |||||||||||||||||||||||
Gli importi dovuti a titolo di TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente), di cui all’art. 19 del DLgs. 504/92, devono essere versati dai contribuenti:
· per gli anni di imposta fino al 2020, cumulativamente alla TARI (ovvero alla tariffa avente natura corrispettiva), utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA; · a decorrere dall’anno 2021, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI.
I codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 EP sono stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 18.1.2021 n. 5 e sono: · “TEFA”, denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”; · “TEFN”, denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”; · “TEFZ”, denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo. Compilazione dei modelli F24 e F24 EP La suddetta risoluzione ha anche stabilito le modalità di compilazione dei modelli F24 e F24 EP. In particolare, occorre indicare il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili. |
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SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO | ||||||||||||||||
8.2.2021 | Presentazione domande per il “bonus pubblicità” |
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:
· relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, effettuati nell’anno 2020; · al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.
Non rileva l’ordine temporale di presentazione. |
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8.2.2021 | Comunicazione spese sanitarie |
I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2020, nonché ai rimborsi effettuati nel 2020 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:
· al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze; · ai fini della precompilazione dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021. |
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10.2.2021 | Credito d’imposta compensi avvocati/arbitri |
I soggetti che, nell’anno 2020, hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:
· in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell’arbitrato con lodo; · al Ministero della Giustizia, mediante l’apposita modalità telematica. |
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15.2.2021 | Domande contributi formazione autotrasportatori |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:
· al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”; · utilizzando l’apposito modello; · mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.formazione2021@pec.it.
Le domande devono essere presentate entro il 19.3.2021. Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
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15.2.2021 | Comunicazione rapporti finanziari | Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria:
· dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all’anno 2020; · mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati). |
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SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO | |||||||||||||||||||||
16.2.2021 | Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
· liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2021; · versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 36 e 37 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), il versamento può essere effettuato entro il 30.5.2021 o in 24 rate mensili di pari importo a partire da tale data. |
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16.2.2021 | Versamento IVA quarto trimestre 2020 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
· liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2020; · versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell’eventuale acconto. |
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16.2.2021 | Versamento ritenute e addizionali |
I sostituti d’imposta devono versare:
· le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2021; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 36 e 37 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato entro il 30.5.2021 o in 24 rate mensili di pari importo a partire da tale data. |
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16.2.2021 | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR |
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2020.
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. |
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16.2.2021 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2020.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
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16.2.2021 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2021.
Versamento in autoliquidazione 2020/2021 dei premi INAIL: · in unica soluzione; · oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi. |
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25.2.2021 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
· relativi al mese di gennaio 2021, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di gennaio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi al mese di gennaio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. |
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28.2.2021 | Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti | Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2021 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2020.
In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2020, l’agevolazione si applicherà anche nel 2021: · ove permangano i requisiti; · salvo espressa rinuncia del beneficiario. |
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28.2.2021 | Presentazione domande contributo edicole | Le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente, devono presentare la domanda per il riconoscimento dell’apposito contributo una tantum:
· per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria da COVID-19; |
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segue | · in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
· mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
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28.2.2021 | Versamento conguaglio IMU 2020 | I soggetti passivi devono effettuare il versamento del conguaglio IMU relativo al 2020:
· per effetto della pubblicazione, nel sito del Dipartimento delle Finanze, entro il 31.1.2021, delle delibere comunali per l’IMU 2020; · senza applicazione di sanzioni e interessi. |
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1.3.2021 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021. | |||||||||||||||||||||
1.3.2021 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
· i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2020; · in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2020. |
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1.3.2021 | Trasmissione dati forniture documenti fiscali |
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
· i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all’anno 2020; · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
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1.3.2021 | Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni |
I soggetti che, nel 2020, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:
· effettuare la loro registrazione cumulativa; · versare la relativa imposta. |
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2.3.2021 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
· alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; |
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segue | · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
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Cordiali saluti.
Dott. Alberto Antonello