LE NOVITA’ del c.d. “DECRETO AGOSTO”
Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020, sono contenute una serie di specifiche disposizioni collegate all’emergenza COVID-19.
Il Legislatore ha previsto alcune novità, di seguito sintetizzate.
INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI “PORTA A PORTA” – Art. 9
Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000. Tale nuova indennità:
- non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito descritte;
- non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 44, DL n. 18/2020 (“Fondo per il reddito di ultima istanza”); O non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).
Il comma 8 dell’art. 9 in esame dispone che dal 31.8.2020 non è più possibile richiedere le indennità di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98, DL n. 34/2020.
LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali;
che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
- non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 15.8.2020.
La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali che, cumulativamente, sono:
- titolari, tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è inoltre riconosciuta a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
-
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
- tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
- non hanno un contratto in essere al 15.8.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
- con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
- titolari di partita IVA attiva; – iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- titolari di pensione.
LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;
ovvero
- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI – Art. 12
È estesa al mese di giugno 2020 l’indennità pari a € 600 già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già “attivi” alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.
L’indennità in esame:
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata previa apposita domanda / autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette indennità. Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.
I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell’indennità in esame non devono presentare un’ulteriore domanda per il mese di giugno 2020.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE – Art. 58
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese:
- in attività alla data del 15.8.2020;
- con uno dei seguenti codici attività prevalente:
- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- 56.29.10 Mense
- 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
Il contributo, da richiedere presentando un’istanza secondo le modalità che saranno fissate da un apposito DM:
- spetta a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
- è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:
- il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
- la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
Il comma 6 dell’art. 58 prevede che:
- per l’accesso al beneficio, il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, denominata “Piattaforma della ristorazione”, messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;
- con un apposito DM sarà determinato l’importo dell’onere a carico dell’interessato al beneficio e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.
Il contributo:
- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di “aiuti de minimis”;
- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP; O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
- è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all’art. 59 (di seguito esaminato).
Salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo comporta:
- il recupero dello stesso;
- la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.
CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI – Art. 59
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;
- nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame;
- un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.
L’ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali:
Ricavi 2019 Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000 15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 10%
Superiori a € 1.000.000 5%
In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:
- non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
- non superiore a € 150.000. Come previsto per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:
- va richiesto presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia; O è corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità.
Come sopra evidenziato il contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all’art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.
AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE – Art. 62
Con l’art. 61, comma 1, DL n. 34/2020 il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà, in base alla disciplina comunitaria. Ora, introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 61 è disposto che, in deroga a quanto sopra esposto, i predetti aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese di cui all’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019 ai sensi del medesimo Regolamento, purché le stesse, alternativamente:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
FONDO GARANZIA PMI – Art. 64
Modificando l’art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l’accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).
PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI – Art. 65
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
Ora, il comma 1 dell’art. 65 dispone che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.
Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:
- già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.
Il comma 3 dell’art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021. Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.
SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE – Art. 71
Con l’art. 106, DL n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
- il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.
Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Ora l’art. 71 dispone che le citate disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020).
RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 73
Al fine di dare attuazione al c.d. “cashback” previsto dall’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ai sensi dei quali è previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, il Legislatore dispone ora che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni, prevedendo, tra l’altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.
INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI – Art. 74
Con l’art. 44, DL n. 34/2020 è stato introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 – 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1:
- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).
Ora l’art. 74 in esame incrementa il fondo destinato a tale contributo e rivede alcuni parametri come di seguito esposto:
- per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:
CO2 g/km | Contributo |
0 – 20 | € 2.000 |
21 – 60 | € 2.000 |
61 – 90 | € 1.750 |
91 – 110 | € 1.500 |
- per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:
CO2 g/km | Contributo |
0 – 20 | € 1.000 |
21 – 60 | € 1.000 |
61 – 90 | € 1.000 |
91 – 110 | € 750 |
NUOVO CONTRIBUTO INSTALLAZIONE “COLONNINE DI RICARICA” VEICOLI ELETTRICI
Con riferimento all’ulteriore incentivo di € 750, da utilizzare in forma di credito d’imposta entro 3 anni, per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche / muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in condivisione / sostenibile è ora precisato che lo stesso è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziate (€ 5 milioni per il 2020). Il MEF con un apposito Decreto definisce le modalità attuative anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.
Va infine evidenziato che il comma 3 dell’art. 74 in esame istituisce un fondo (€ 90 milioni per il 2020), finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività d’impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES. Con apposito Decreto il MISE stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
BONUS CANONI LOCAZIONE – Art. 77
Le disposizioni relative al “bonus canoni locazione”, che hanno esteso lo stesso anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive) e previsto l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per l’accesso al beneficio anche a favore delle strutture termali, sono state sono esaminate nell’Informativa SEAC 28.8.2020, n. 240.
ESENZIONE IMU – Art. 78
Dopo aver disposto, con l’art. 177, DL n. 34/2020, l’esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è ora disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
I commi 3 e 4 dell’art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l’IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO/TERMALE – Art. 79
Il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10, DL n. 83/2014, è riconosciuto nella misura del 65%per i 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).
Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 del citato art. 10.
Tra i possibili beneficiari della nuova agevolazione sono ora ricompresi anche:
- le strutture che svolgono attività agrituristicadi cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli stabilimenti termalidi cui all’ 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all’aria aperta.
ESTENSIONE NUOVA DETRAZIONE 110% – Art. 80
Nell’ambito della disciplina introdotta dall’art. 119, DL n. 34/2020 per la fruizione della nuova detrazione del 110% è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.
Modificando il comma 15-bis del citato art. 119 il Legislatore dispone ora che per le unità immobiliari di categoria A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) l’esclusione dalla detrazione opera soltanto se le stesse non sono aperte al pubblico.
CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’ NEL STTORE SPORTIVO – Art. 81
Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);
spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall1.7 al 31.21.2020.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91. |
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.
Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.
Il bonus in esame spetta:
- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.
DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI – Art. 84
Per il 2020, è previsto l’incremento di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui all’art. 1, comma 106, Finanziaria 2006.
BONUS VIAGGIO – Art. 90
Con riferimento al c.d. “Bonus viaggio”, introdotto dall’art. 200-bis, DL n. 34/2020, è prevista:
- l’estensione del beneficio anche agli appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19;
- la possibilità di utilizzare tale beneficio entro il 31.12.2020 per gli spostamenti mediante taxi / noleggio con conducente.
Si rammenta che il bonus in esame consiste in un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio da conducente persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di Città metropolitane / capoluoghi di provincia.
Tale bonus:
- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore ISEE.
CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO CARTA DEI GIORNALI – Art. 96 comma 2
Per il 2020, con la modifica dell’art. 188, DL n. 34/2020, è previsto a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 10% (anziché all’8%) della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto di carta per la stampa delle testate edite.
ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% SOMME IN SCADENZA AL 19.09.2020 – Art. 97
Le novità relative all’ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al 50% delle somme dei versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. “Decreto Rilancio” sono di seguito riportate.
- il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari / contributivi, scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi ad empimenti in scadenza fino al 31.5.2020. Con riferimento ai versamenti, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all’1.6 essendo il 31.5 domenica);
- l’ 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto la sospensione fino al 30.6.2020 dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.
Successivamente, l’art. 127, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha disposto:
- l a proroga dall’1.6 al 9.2020della ripresa dei versamenti sospesi dal c.d. “Decreto Cura Italia” prevedendo, entro tale data, il versamento:
- in unica soluzione;
- della prima rataqualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) è stato altresì prorogato il versamento delle ritenute non operate ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 – 31.3 da parte dei soggetti della ” zona rossa ” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò);
- l ‘estensione dal 31.5 al 6.2020della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020 (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020;
- la proroga al 9.2020 della ripresa degli adempimentirelativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).
Soggetti | DL n. 18/2020 | Adempimento / versamento sospeso | Ripresa | |
termine originario | termine prorogato | |||
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) | Art. 61, commi da 1 a 3 | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | 30.6.2020 | 16.9.2020 | ||
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 | ||
Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 – 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 – Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) | 1.6.2020 | 16.9.2020 | ||
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive | Art. 61, comma 5 | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.6.2020 | 30.6.2020 (*) | 16.9.2020 |
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | ||||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni | Art. 62, comma 2 | Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza | Art. 62, comma 3 | Versamenti IVA scaduti nel periodo
8.3 – 31.3.2020 |
1.6.2020 | 16.9.2020 |
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) | Art. 62, comma 4 | Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 | 30.6.2020 | — |
Per l’IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all’1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020.
Il DL n. 34/2020, con l’art. 126, comma 3, ha prorogato al 16.9.2020 anche l’effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020 relativi acontributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall’art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto). |
L’art. 126 del citato DL n. 34/2020 ha altresì prorogato dal 30.6 al16.9.2020la ripresa dei versamenti sospesi dal c.d. “Decreto Liquidità” prevedendo, entro tale data, il versamento:
- i n unica soluzione;
- della prima rataqualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Soggetti | DL n. 23/2020 | Versamento sospeso | Ripresa versamento | |
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, commi 1 e 2 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, commi 3 e 4 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 | Art. 18, comma 5 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 | 16.9.2020 | |
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa) | Art. 18, comma 5 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 | 16.9.2020 |
Il differimento dal 30.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza relativamente a:
- IVAin scadenza nei mesi di aprile e maggio la cui sospensione è riconosciuta:
- a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- ritenutealla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.
Soggetti | DL n. 23/2020 | Versamento sospeso | Ripresa versamento | |
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza | riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, comma 6 | IVA scadente a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA scadente a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, comma 6 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, comma 6 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 |
Si rammenta che i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrinonei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della sospensione prevista dal citato DL n. 18/2020fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).
Ora, l’art. 97, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni / interessi:
- per un importo pari al 50% delle somme sospese:
- in unica soluzione entro il 16.9.2020;
- in un massimo di 4 rate mensilidi pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- per il restante 50%in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).
Considerato che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell’intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio” (unica soluzione, massimo 4 rate).
Di conseguenza, il contribuente ha a disposizione 2 alternative:
- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio”;
- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 limitatamente al 50% delle somme dovutein base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio” e beneficiare dell’ulteriore rateizzazione (limitatamente al restante 50%) introdotta dal c.d. “Decreto Agosto”.
PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 – Art. 98
Con il DPCM 27.6.2020 è stata disposta la proroga al 20.7.2020 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) del termine per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP (per i soggetti che non potevano beneficiare dell’esenzione prevista dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in scadenza il 30.6.2020, nonché del saldo IVA 2019 a favore dei soggetti ISA.
La proroga riguarda(va) i soggetti:
- con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;
- esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso(compresi i contribuenti minimi / forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA).
La proroga si estende(va) anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5,115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:
- collaboratoridell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.
Relativamente alle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, posto che l’approvazione del bilancio 2019 è stata stabilita entro 180 giorni dall’art. 106, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, la stessa risulta(va) applicabile in caso di approvazione del bilancio entro il mese di maggio.
In caso di approvazione del bilancio entro il 28.6.2020, usufruendo del maggior termine di 180 giorni, il versamento doveva essere effettuato entro il 31.7.2020 senza alcuna maggiorazione ovvero dall’1.8 al 31.8.2020 (il 30.8 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.
Ora, a favore dei predetti soggetti, il c.d. “Decreto Agosto” prevede la proroga anche del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP.
Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.04.2021 (anziché 30.11.2020).
Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019. |
SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO/AVVISI – Art. 99
Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha disposto la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito dal comma 1 dell’art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:
· cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
· avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010 · atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione · atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910 · atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020 |
risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 08.03 – 31.8.2020.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.
Ora, con la modifica del comma 1 del citato art. 68, la sospensione è ulteriormente differita al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.
Infine, per effetto della modifica del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.
RIVALUTAIZONE DEI BENI COOPERATIVE AGRICOLE – Art. 106
L’art. 136-bis, DL n. 34/2020, riconosce alle cooperative agricole e loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche ex art. 2514, C.c., la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”), fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84, TUIR.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Ora, la possibilità per le cooperative agricole di rivalutare i beni non è più subordinata all’autorizzazione della Commissione UE, bensì al rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
MAGGIORAZIONE EX TASI – Art. 108
Con la modifica del comma 755 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è previsto che dal 2020 i Comuni possono aumentare l’aliquota massima IMU dello 0,08% (la precedente disposizione prevedeva l’aumento dell’1,06% fino all’1,14%) in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall’art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.
PROROGA ESONERO TOSAP/COSAP – Art. 109
È prevista, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza CODIV-19, la proroga dell’esonero (ex art. 181, DL n. 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5 – 31.12.2020 (anziché 1.5 – 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97.
Si rammenta che il predetto esonero è riconosciuto anche ai titolari di concessione / autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 – 30.4.2020.
RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA/PARTECIPAZIONI – Art. 110
È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11,13,14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone / ditte individuali.
RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020 – Art. 112
È previsto, limitatamente al 2020, il raddoppio (da € 258,23 a € 516,46) del valore dei beni ceduti / servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile ex art. 51, comma 3, TUIR.