Le altre novità del c.d. “Decreto Sostegni”
Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 23.3.2021 le disposizioni previste dal c.d. “Decreto Sostegni”.
In aggiunta alle novità riguardanti:
- il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza COVID-19;
- la proroga della sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento / avvisi di accertamento ecc., alla c.d. “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”;
- l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a € 5.000 affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010;
- la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità;
si segnala:
- l’istituzione di uno specifico fondo destinato agli operatori in Comuni a vocazione sciistica;
- la conferma della proroga al 31.3.2021 dell’invio all’Agenzia delle Entrate della CU 2021 e al 10.6.2021 della conservazione digitale delle fatture elettroniche 2019;
- il rinvio al 2023 delle segnalazioni di allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate previste dal c.d. “Codice della crisi d’impresa”.
Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19“, in vigore dal 23.3.2021, sono previste una serie di specifiche disposizioni di seguito sintetizzate.
REGISTRI IVA / DICHIARAZIONE ANNUALE PRECOMPILATA – Art. 1, comma 10
In considerazione delle difficoltà registrate dagli operatori / intermediari a seguito dell’emergenza COVID-19, è differita la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- delle bozze dei requisiti IVA / comunicazioni dati dichiarazioni periodiche a partire dalle operazioni effettuate dall’1.7.2021;
- della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022.
CONTRIBUTO IMPRESE COMUNI MONTANI SCIISTICI – Art. 2
É previsto uno specifico stanziamento di € 700 milioni destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato all’erogazione di contributi a favore degli esercenti attività di vendita di beni / servizi al pubblico, tra cui impianti di risalita, maestri / scuole di sci, nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate al Ministero del Turismo.
Il contributo in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. |
ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI – Art. 3
La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito con l’art. 1, commi 20, 21 e 22 un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomiiscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionistiiscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.
Ora, il Decreto in esame, ha:
- previsto un incrementodella dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;
- introdotto il nuovo comma 22-bische subordina l’efficacia delle nuove disposizioni all’ autorizzazione della Commissione UE.
NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE – Art. 4
Le disposizioni in materia di riscossione che prevedono:
- la proroga dal 28.2 al 30.4.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.5.2021 (anzichè entro il 31.3);
- relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, la proroga al 31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.7;
- l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000.
PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI / NOTIFICA CARTELLE
L’art. 4, comma 1, lett. a), DL n. 41/2021 dispone la proroga dei termini in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché di versamento delle relative somme.
Con una disposizione di natura transitoria contenuta nel comma 3 dell’art. 4 in esame è stabilito che
“ restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al [23 marzo 202]e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora … nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte”. |
SOSPENSIONE VERSAMENTI
Il Decreto in esame modifica nuovamente l’art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prorogando dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:
· cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
· avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010 · atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione · atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910 · atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020 |
Si rammenta che, per effetto della previsione di cui all’art. 68, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E risultano, di conseguenza, sospesi:
- i termini di pagamento(e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’ 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
- la notifica di nuove cartelle di pagamento(e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.
Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020.
I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.
Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Da ultimo l’art. 1, DL n. 7/2021, trasfuso in sede di conversione nell’art. 22-bis, DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha fissato detto termine al 28.2.2021, con la conseguenza che la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.
Ora, come accennato, il DL n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021.
Versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc. | Sospensione versamento | |
DL n. 183/2020 | DL n. 41/2021 | |
in scadenza nel periodo
8.3.2020 (*) – 28.2.2021 |
in scadenza nel periodo
8.3.2020 (*) – 30.4.2021 |
|
Ripresa versamento | ||
31.3.2021 | 31.5.2021 |
(*) 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nella “zona rossa” di prima istituzione
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.4.2021. Le stesse dovranno essere versate entro il 31.5.2021. |
Va evidenziato che nel periodo di sospensione e, pertanto, ora fino al 30.4.2021, per effetto di quanto disposto dell’art. 153, DL n. 34/2020, non opera la previsione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.
Posto che il DL n. 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, il comma 3 dell’art. 1 in esame dispone che la previsione del citato art. 153 è applicabile anche alle verifiche effettuate nel periodo 1.3 – 23.3.2021.
PROROGA TERMINI DECADENZA / PRESCRIZIONE NOTIFICA CARTELLE
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tenuto conto dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, ecc. disposto alla citata lett. a) del comma 1 dell’art. 4, sopra esaminato, è stato altresì modificato, ad opera della lett. d) del comma 1, il comma 4-bis dell’art. 68, DL n. 18/2020. In particolare è disposta la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione per la notifica di:
- cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamentiall’Agente della riscossione nel predetto periodo 3.2020 (o 21.2.2020) – 30.4.2021 e, successivamente, fino al 31.12.2021;
- cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da affidamentiall’Agente della riscossione anche successivamente al 31.12.2021, relative a:
- dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli 36-bis, DPR n. 600/73e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex 19 e 20, TUIR;
- dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’ 36-ter, DPR n. 600/73.
PROROGA VERSAMENTI “ROTTAMAZIONE” / “SALDO E STRALCIO”
Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”, l’art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, ha differito all’1.6.2020 i termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.
A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell’art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all’1.3.2021 dall’art. 4, DL n. 157/2020.
Ora l’art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto in esame dispone che è considerato tempestivo:
- il versamento effettuato entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020;
- il versamento effettuato entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 – 31.3 – 31.5 e 31.7.2021.
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione sul relativo sito Internet, ai nuovi termini è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento rispettivamente entro il 9.8.2021 (il 31.7 cade di sabato e l’8.8 cade di domenica) ed entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica). |
Rottamazione | N° rata e scadenza originaria | Scadenza prorogata | |
· somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter”. | 3° –> | 31.07.2020 | 31.07.2021 |
4° –> | 30.11.2020 | ||
5° –> | 31.07.2021 | 30.11.2021 | |
6° –> | 30.11.2021 | ||
· somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;
· somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; · s omme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. |
3° –> | (*) 1.06.2020 | 31.07.2021 |
4° –> | 1.06.2020 | ||
5° –> | 31.07.2020 | ||
6° –> | 30.11.2020 | ||
7° –> | 1.03.2021 | 30.11.2021 | |
8° –> | 31.05.2021 | ||
9° –> | 31.07.2021 | ||
10° –> | 30.11.2021 | ||
· Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;
· somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019. |
2° –> | (*) 1.06.2020 | 31.07.2021 |
3° –> | 1.06.2020 | ||
4° –> | 31.07.2020 | ||
5° –> | 30.11.2020 | ||
6° –> | 1.03.2021 | 30.11.2021 | |
7° –> | 31.05.2021 | ||
8° –> | 31.07.2021 | ||
9° –> | 30.11.2021 |
(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020
Saldo e stralcio | N° rata e scadenza originaria | Scadenza prorogata | |
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:
· hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; · hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. |
2° –> | (*) 1.06.2020 | 31.07.2021 |
3° –> | 31.07.2020 | ||
4° –> | 31.03.2021 | 30.11.2021 | |
5° –> | 31.07.2021 |
(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020
Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
I soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.
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CANCELLAZIONE DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A € 5.000
Il comma 4 del citato art. 4 prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni di cui artt. 3, DL n. 119/2018 e 16-bis, DL n. 34/2019 (“rottamazione“) nonché dell’art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio“).
Tale previsione interessa i soggetti che nel 2019 (ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un reddito imponibile fino a € 30.000.
Fino alla data stabilita dal MEF, per i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000 sono sospesi la riscossione nonchè i relativi termini di prescrizione.
SOMME ESCLUSE DALLA CANCELLAZIONE
Per espressa previsione del comma 9 del citato art. 4, la cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018 ossia relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.
DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
L’art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021, riconosce la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72:
- elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dall’ 157, DL n. 34/2020con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative alperiodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
SOGGETTI INTERESSATI
La definizione può essere effettuata dai soggetti:
- con partita IVA attiva al 23.3.2021;
- che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020(mod. IVA 2021) superiore al 30% del volume d’affari 2019 (mod. IVA 2020).
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA ai fini del predetto requisito vanno considerati i ricavi / compensi relativi al 2020 / 2019 risultanti dai rispettivi mod. REDDITI 2021 / 2020. |
MODALITÀ DI DEFINIZIONE
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto (con l’apposito Provvedimento attuativo l’Agenzia delle Entrate potrà individuare ulteriori modalità di invio al contribuente della comunicazione di irregolarità / proposta di definizione).
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che “si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione“. |
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione:
- “restano definitivamente acquisite“;
- non sono rimborsabili;
- non sono utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
PROROGA NOTIFICA CARTELLE PAGAMENTO DICHIARAZIONI
Il comma 8 dell’art. 5 del Decreto in esame interviene infine anche in materia di decadenza dei termini di cui all’art. 25, DPR n. 602/73, prevedendo la proroga di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019.
Di conseguenza è prorogato:
- dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ex 36-bis, DPR n. 600/73e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni ex 36-ter, DPR n. 600/73.
CONTROLLO VERSAMENTI IVA – Art. 5, comma 10
È disposta la ripresa dell’attività di controllo della “coerenza” dei versamenti IVA con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa per effetto di quanto stabilito dall’art. 157, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
L’attività riprenderà dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.
SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO – Art. 5, comma 12, lett. a)
È prorogato dal 31.12.2020 al 30.4.2021 quanto disposto dall’art. 145, DL n. 34/2020 in base al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.
CRISI D’IMPRESA E SEGNALAZIONI ALLERTA AGENZIA ENTRATE – Art. 5, comma 14
Con la modifica dell’art. 15, comma 7, D.Lgs. n. 14/2019, che ha “aggiornato” il D.Lgs. n. 147/2020, c.d. “Codice della crisi d’impresa”, è stabilito che l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al debitore del superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per IVA non versata risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI qualora lo stesso non ponga in essere specifici comportamenti (estinzione, entro 90 giorni, del debito ovvero presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, ecc.) decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023, ossia dal secondo anno successivo all’1.9.2021 (data di entrata in vigore del citato Codice).
PROROGA WEB TAX – Art. 5, comma 15
Con la modifica dell’art. 42, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) è prorogato:
- dal 16.2 al 16.5 dell’anno successivo il termine per il pagamento dell’imposta sui servizi digitali, c.d. “web tax”;
- dal 31.3 al 30.6 il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei servizi tassabili;
da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa che nell’anno, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo) ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.
Inoltre è stabilito che per le operazioni imponibili nel 2020 l’imposta è versata entro il 16.5.2021 e la relativa dichiarazione va presentata entro il 30.6.2021.
CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE 2019 – Art. 5, comma 16
La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è considerata tempestiva se effettuata, “al più tardi”, entro il 10.6.2021, ossia 3 mesi successivi al 10.3.2021.
CU 2021 E DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA – Art. 5, commi da 19 a 22
È disposta la proroga:
- dal 16.3 al 31.3.2021 del termine:
- entro il quale il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la CU 2021 all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi). La proroga riguarda anche la consegna del mod. CUPE ai percettori nel 2020 di utili / proventi equiparati agli utili;
- per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie);
- dal 30.4 al 10.5.2021 del termine della messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata.
INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO – Art. 10, commi da 1 a 9
Oltre a prevedere “nuovamente” l’erogazione “una tantum” di un’indennità pari a € 2.400 a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità (€ 1.000) di cui agli artt. 15, comma 1 e 15-bis, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400. L’indennità:
- non è cumulabilenel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate ed è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 30.4.2021 nel limite dei fondi stanziati (€ 897,6 milioni per il 2021).
LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI
Relativamente al settore turismo / stabilimenti termali è prevista la spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori;
che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021;
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
- non sono titolari di pensione / lavoro dipendente / NASPI al 23.3.2021.
La predetta indennità di € 2.400 è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato che, cumulativamente, sono:
- titolari, nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 23.3.2021, di pensione / lavoro dipendente.
STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”
Relativamente ai settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali, è prevista la spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionalie lavoratori in somministrazione che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021;
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
- nel periodo 1.1.2019 – 23.3.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’ 2222, C.c.;
- non hanno un contratto in essere al 24.3.2021.
Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.3.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio(venditori “porta a porta”) di cui all’ 19, D.Lgs. n. 114/98:
- con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
- titolari di partita IVA attiva;
- iscritti alla Gestione separata INPS al 23.3.2021;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:
· titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015; · titolari di pensione. |
LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO
Relativamente al settore dello spettacolo è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 – 21.3.2021, cui deriva un reddito non superiore a € 75.000 e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli 13,14,15,17,e 18, D.Lgs. n. 81/2015 senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 81/2015;
ovvero
- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 – 21.3.2021, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI – Art. 10, commi da 10 a 15
È previsto il riconoscimento di un’indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.
L’indennità:
- spetta nella misura di:
- € 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
- € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
- € 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli 19,20,21,22,27,28,29,30,38e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021).
Ai fini dell’erogazione dell’indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.
CONTRIBUTO CENTRI COMMERCIALI – Art. 1, comma 11, primo periodo
A seguito dell’abrogazione dei commi 14-bis e 14-ter dell’art. 1, DL n. 137/2020 è soppresso il contributo a fondo perduto a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
SOSTEGNO ENTI TERZO SETTORE – Art. 14, comma 1
È incrementato di € 100 milioni il fondo straordinario di cui all’art. 13-quaterdecies, DL n. 137/2020 a favore degli Enti del Terzo settore al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.
ADEGUAMENTO STATUTI ONLUS / ODV / APS – Art. 14, comma 2
È differito dal 31.3 al 31.5.2021 il termine a disposizione di ONLUS / ODV / APS per provvedere all’adeguamento del proprio statuto al fine dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore).
FONDO ATTIVITÀ COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19 – Art. 26
È prevista l’istituzione per il 2021 di un apposito fondo da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo è effettuato sulla base della proposta formulata dalle stesse Regioni / Province autonome in sede di autocoordinamento.
AIUTI DI STATO EMERGENZA COVID-19 – Art. 28
A seguito dell’emergenza COVID-19 la Commissione UE ha emanato la Comunicazione 19.3.2020 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emegernza del COVID-19“, con la quale ha autorizzato gli Stati membri ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti di Stato. Tale Comunicazione, a seguito del protrarsi dell’emergenza COVID-19, è stata più volte modificata e prorogata.
Ora, modificando gli artt. da 54 a 61, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sono state recepite le (ultime) modifiche apportate alla predetta Comunicazione in data 28.1.2021. In particolare con riferimento agli aiuti concessi da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA è disposto:
- l’aumento del massimale degli aiuti della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni;
- l’aumento del massimale degli aiuti:
- a € 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca / acquacoltura;
- a € 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Inoltre, gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese possono essere concessi entro il 31.12.2021.
CONTRIBUTO RIDUZIONE CANONI LOCAZIONE – Art. 42, comma 8
È prevista l’abrograzione dell’art. 1, commi da 381 a 384, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, riguardante il riconoscimento per il 2021 del contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili adibito ad uso abitativo, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone del contratto di locazione.
Resta in vigore l’analoga disposizione contenuta nell’art. 9-quater, DL n. 137/2020 che, a differenza della disposizione abrogata, fa riferimento ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.