La Riforma dello sport – Le novità in tema di lavoro sportivo
LAVORATORI SPORTIVI
È qualificato come lavoratore sportivo:
➢ Atleta;
➢ Allenatore;
➢ Istruttore;
➢ Direttore tecnico e direttore sportivo;
➢ Preparatore atletico;
➢Direttore di gara.
che esercitano l’attività verso corrispettivo, e
➢ Tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei Regolamenti degli enti affilianti.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA NOZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO
➢ i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
➢ i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale (es. fisioterapisti etc.).
INQUADRAMENTO
A seconda delle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni, il lavoro sportivo può essere:
- Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro subordinato
- Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro autonomo
- Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
- Lavoro sportivo oggetto, secondo il regime ordinario, di rapporto di lavoro occasionale (prest_occ)
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- Le prestazioni oggetto di contratto non superano le 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive);
- Le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle FSN, DSA e Enti di Promozione Sportiva.
Sul punto va considerato che il rapporto di co.co.co. trova la sua regolamentazione in ambito civilistico nell’art. 409 c.p.c., co. 1, n. 3 ai sensi del quale rientra in tale tipologia “la prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Requisiti fondamentali che tale forma deve rispettare risultano essere:
- autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa;
- potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore;
- prevalente personalità della prestazione da parte del collaboratore;
- non attrazione dell’attività lavorativa svolta nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente.
Per evitare possibili contestazioni in merito al rapporto e alla sua regolare configurabilità giuridica, il decreto di riforma dello Sport riconosce la possibilità di certificare i contratti di lavoro, che potrà avvenire sulla base di indici concordati in sede di contratto collettivo tra gli enti affilianti e le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori o, in assenza di questi accordi, tramite
indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (art. 25, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2021).
TRATTAMENTO AI FINI PREVIDENZIALI E IRAP DEI CO.CO.CO. SPORTIVI
Il decreto di riforma dello Sport include i lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo con contratti di co.co.co. nella Gestione separata INPS (di cui all’art. 2, co. 26, l. 335/1995).
Per tale gestione, sono previste le seguenti aliquote di finanziamento:
Casi | Aliquota contributiva |
collaboratore coordinato e continuativo sportivo non iscritto ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non pensionato | 27,03% |
collaboratore coordinato e continuativo sportivo che risulta già assicurati presso altre forme obbligatorie | 24% |
Secondo le regole ordinarie vigenti per la gestione separata anche per i co.co.co. sportivi, l’onere contributivo viene ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.
Con riferimento all’imponibile, viene prevista l’applicazione delle aliquote per la parte di compenso che eccede l’importo di 5.000 euro annui e fino a un massimale contributivo di anno in anno definiti. Il limite di 5.000 euro va inteso con riferimento al singolo collaboratore, considerati la totalità dei committenti.
Fino al 31 dicembre 2027, viene, in ogni caso, prevista un’agevolazione in base alla quale l’imponibile previdenziale sul quale applicare l’aliquota è ridotto della metà (art. 35, comma 8-ter, dlgs 36/2021).
Ai fini IRAP, si precisa che tutti i singoli compensi per i co.co.co. nell’area del dilettantismo inferiori all’importo di 85mila euro non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP (di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
▪DIPENDENTI PUBBLICI
I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono svolgete attività sportiva in favore degli enti sportivi dilettantistici, fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio. A seconda delle modalità in cui l’attività è resa, i dipendenti possono essere inquadrati come:
➢ volontari, per i quali si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
➢ lavoratori sportivi, ove l’attività preveda il versamento di un corrispettivo.
A livello procedurale, lo svolgimento dell’attività come volontario presuppone una previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza. Diversamente, ove le prestazioni siano riconducibili nell’ambito del lavoro sportivo, le stesse possono esercitarsi solo previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione di
appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla richiesta.
Una volta decorso termine senza che intervenga un provvedimento espresso di accettazione/diniego, l’autorizzazione si intende accolta (meccanismo silenzio-assenso).
➢ Tale procedura trova applicazione anche al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato, limitatamente all’attività sportiva che non rientra nell’attività sportiva istituzionale.
DIRETTORI DI GARA E SOGGETTI PREPOSTI A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Nel novero rientrano:
– Direttori di gara;
– soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.
Non è necessaria per queste tipologie di soggetti la stipula di un contratto di lavoro sportivo.
È sufficiente una comunicazione o designazione da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente.
Ai direttori di gara e soggetti preposti ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni sportive possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per le spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, entro gli stessi limiti previsti per i volontari sportivi.
COMUNICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO AL REGISTRO
Dal 1° luglio 2023 è scattato l’obbligo per Asd e ssd di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RAS) diretta al Centro dell’Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav). Due le precisazioni che arrivano, sul punto, ad opera del decreto correttivo-bis:
➢ In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro una finestra temporale più ampia, entro il 31 ottobre 2023.
➢ circa l’ambito soggettivo, è ampliato il novero dei soggetti interessati estendendo la semplificazione anche nei confronti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di promozione sportiva, Associazioni benemerite, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A., ossia soggetti diversi da Asd/ssd ma che, al pari di quest’ultime, possono avvalersi di collaboratori sportivi per lo svolgimento delle proprie attività.
➢ La comunicazione al centro per l’impiego deve essere resa per tutti i rapporti di lavoro sportivo, ivi inclusi quelli entro la soglia dei 5mila euro annuali.
➢ Solo per i co.co.co. sportivi l’obbligo di comunicazione avviene con la trasmissione del modello Unilav al Centro per l’impiego. Una volta trasmesso l’Unilav tramite il registro al Centro per l’Impiego, il nodo di coordinamento nazionale, ubicato presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede a inviare le comunicazioni rendendole disponibili a tutte le amministrazioni coinvolte.
In particolare, sono comunicati all’INPS e all’INAIL con le modalità esistenti e previste dalla normativa vigente, l’inizio/aggiornamento del rapporto di lavoro. Per tutte le altre tipologie di lavoratori sportivi, restano fermi i canali di comunicazione dei rapporti di lavoro ordinari.
INAIL
I lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. sono esclusi dagli obblighi INAIL, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. 289/2002.
Per tutte le altre tipologie di lavoratori, ivi inclusi i co.co.co. amministrativo-gestionali, gli adempimenti ai fini INAIL vengono effettuati non tramite il Registro: spetta agli enti sportivi dilettantistici accreditarsi sul sito dell’INAIL (https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione.html) anche tramite delegati, presentando denuncia di iscrizione, ove non siano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive all’INAIL, specificando:
➢ l’attività esercitata e quella svolta specificatamente dai lavoratori sportivi da assicurare all’Inail in relazione alla loro mansione/qualifica;
➢ l’ammontare dei compensi che si presume corrispondere ai lavoratori sportivi nell’anno in corso e in quello successivo.
Il premio assicurativo anticipato dovuto per l’anno in corso viene determinato e richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione, ove è indicato il numero di codice ditta abbinato all’ente sportivo e il numero della posizione assicurativa territoriale (PAT) istituita per ogni sede dei lavori. che sarà emesso dalla Sede
Inail competente in base alla sede legale dell’EDS, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria congruente con l’attività svolta e dai lavoratori da assicurare, descritta nella denuncia di iscrizione. Resta ovviamente fermo l’obbligo di variazione per gli enti già titolari di posizioni attive che debbano assicurare ulteriori lavoratori dal 1° luglio scorso, in altra sede di lavoro o in una in cui non è presente il
nuovo rischio da assicurare. Attenzione, tuttavia, perché ove non sia possibile notificare i certificati di assicurazione e variazione agli enti per assenza di PEC, questi saranno recapitati dalle Sedi Inail all’indirizzo di posta elettronica (anche non PEC) risultante nel RNASD.
TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI
Dal 1° luglio scorso, per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:
- fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini IRPEF e INPS;
- da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi;
- oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi INPS che IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.
NB. Per il 2023, si conferma la soglia di esenzione fiscale “complessiva” pari a 15mila euro annui per i compensi sportivi. Nel calcolo del plafond si considerano anche i compensi sportivi erogati dal 1° gennaio al 30 giugno assoggettati all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (decreto Milleproroghe).
VOLONTARI SPORTIVI
Si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Requisiti essenziali per la qualifica di volontario sportivo:
➢ Divieto di remunerazione: il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta;