Istituiti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta beni strumentali
L’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ha previsto il riconoscimento di 3 distinti crediti d’imposta, in luogo dei previgenti maxi/iper ammortamento, per gli investimenti effettuati nel 2020 (nonché entro il 30.6.2021 al sussistere di determinate condizioni):
- in beni strumentali nuovi “generici” (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
- in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper ammortamento);
- in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).
Con riferimento alle ultime due categorie di beni l’agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Con l’art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è stato previsto il riconoscimento di “nuovi” crediti d’imposta per gli investimenti nei predetti beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022). Va evidenziato che l’agevolazione per i beni “generici” è ora riconosciuta anche con riferimento ai beni immateriali.
Le agevolazioni in esame spettano alle imprese nonché, limitatamente agli investimenti in beni “generici”, ai lavoratori autonomi. |
Va sottolineato che le fatture / documenti relative agli investimenti in esame devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa agevolativa utilizzata dal contribuente (“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019” o “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020“).
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con decorrenza differenziata collegata all’entrata in funzione del bene (per i beni “generici”) / interconnessione (per i beni “Industria 4.0”). In merito l’Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione 13.1.2021, n. 3/E, ha istituito i codici tributo da riportare nel mod. F24, di seguito evidenziati.
CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – FINANZIARIA 2020
I crediti d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 sono determinati applicando una specifica percentuale al costo di acquisizione, differenziata in base alla tipologia di bene oggetto di investimento.
Beni materiali “generici” nuovi |
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020) |
6% del costo |
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 |
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A | |
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020) | |
Fino a € 2,5 milioni | 40% del costo |
Oltre 2,5 milioni fino a € 10 milioni | 20% del costo |
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B |
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020) |
15% del costo |
Limite massimo costi ammissibili € 700.000 |
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24:
- in 5 quoteannuali di pari importo;
- a decorrere dall’anno successivo a quello in cui interviene:
- l’entrata in funzione, per i beni “generici”;
- l’interconnessione, per i beni “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B.
Si rammenta che qualora l’interconnessione si realizzi in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene, è possibile (facoltà) iniziare ad usufruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni “generici”, pari al 6% del costo.
Il credito d’imposta usufruibile a seguito dell’interconnessione (40%): · va ridotto di quanto già utilizzato a titolo di credito d’imposta per i beni “generici” (6%); · è comunque utilizzabile in 5 quote annuali a decorrere dall’anno successivo a quello dell’interconnessione. Di fatto, ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto per i beni “Industria 4.0”, va considerato un nuovo quinquennio. |
Di fatto, qualora il bene sia entrato in funzione / interconnesso nel 2020, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione già dall’1.1.2021.
Esempio 1 | La Alfa e Beta sas ha acquistato nel 2020 l’arredamento dell’ufficio il cui costo è pari a € 25.000 + IVA. Il credito d’imposta spettante è così determinato:
€ 25.000 x 6% = € 1.500 Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 300 ciascuna (1.500 / 5). Ipotizzando l’entrata in funzione del bene nel 2020, la prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 2021. |
Esempio 2 | La Gamma e Delta sas ha acquista nel 2020 un bene materiale “Impresa 4.0” il cui costo è pari a € 150.000 + IVA. Il credito d’imposta spettante è così determinato:
€ 150.000 x 40% = € 60.000 Il credito è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 12.000 ciascuna (60.000 / 5). Ipotizzando che l’entrata in funzione e l’interconnessione siano intervenute nel 2020, la prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 2021. |
Va evidenziato che ai fini della compensazione del credito d’imposta in esame non sono applicabili:
- il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
L’utilizzo dei crediti d’imposta in esame, come precisato dall’Agenzia delle Entrate negli incontri di inizio 2020, non è soggetto alle limitazioni introdotte dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” per i crediti relativi a IRPEF / IRES e relative addizionali e all’IRAP.
Di conseguenza, ancorché l’importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. REDDITI. Così, per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione / interconnessione si è realizzata in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall’1.1.2021. |
Esempio 3 | La Alfa srl ha acquistato nel 2020 un macchinario il cui costo è pari a € 480.000 + IVA. Il credito d’imposta spettante è così determinato:
€ 480.000 x 6% = € 28.800 Il credito è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 5.760 ciascuna (28.800 / 5). Ipotizzando l’entrata in funzione del bene nel 2020, l’utilizzo del credito d’imposta è possibile a decorrere dal 2021. In particolare la prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 già dall’1.1.2021 ancorché il relativo importo sia superiore a € 5.000. |
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nei citati incontri di inizio anno, la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è stabilita in funzione dell’anno solare.
Di conseguenza, anche in presenza di un esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall’anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione del bene.
Esempio 4 | La Beta srl, con esercizio 1.4.2020 – 31.3.2021, ha acquistato in data 13.3.2020 un impianto di costo pari a € 100.000 + IVA. Il credito d’imposta spettante è così determinato:
€ 100.000 x 6% = € 6.000 Il credito è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 1.200 ciascuna (6.000 / 5). Ipotizzando l’entrata in funzione del bene nel 2020, la prima rata è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 dall’1.1.2021 (non è necessario attendere l’1.4.2021, ossia l’inizio dell’esercizio successivo). |
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo.
Tipologia beni – art. 1, commi 188, 189 e 190, Finanziaria 2020 | Codice tributo |
Beni materiali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B) | 6932 |
Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017 | 6933 |
Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017 | 6934 |
Nel campo “anno di riferimento” del mod. F24 va riportato l’anno di entrata in funzione / interconnessione dei beni.
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Esempio 5 | Con riferimento all’esempio 1, ipotizzando l’utilizzo, in data 18.1.2021, della prima rata del credito d’imposta (€ 300) ai fini della compensazione delle ritenute d’acconto del mese di dicembre 2020 il mod. F24 va così compilato. |
CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – FINANZIARIA 2021
Relativamente ai crediti d’imposta introdotti dalla Finanziaria 2021, la misura spettante è così individuata.
Beni materiali e immateriali “generici” nuovi | |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021
(o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) |
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
10% del costo
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile |
6% del costo |
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)
per ciascun periodo |
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A | ||
Importo investimento | Investimento
16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) |
Investimento
1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
Fino a € 2.500.000 | 50% del costo | 40% del costo |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% del costo | 20% del costo |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% del costo | 10% del costo |
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo |
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
20% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
Relativamente ai crediti d’imposta in esame, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 è accelerato /anticipato rispetto a quello previsto dalla Finanziaria 2020. Infatti l’utilizzo va effettuato:
- in 3 quote annualidi pari importo;
- a decorrere dall’annoin cui interviene:
- l’entrata in funzione, per i beni “generici”;
- l’interconnessione, per i beni “Industria 4.0” di cui alla citate Tabelle A e B. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (10% – 6%).
Di fatto, qualora il bene sia entrato in funzione / interconnesso nel 2021 il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione già nel 2021.
Per i beni acquistati nel 2020 (con entrata in funzione / interconnessione dal 16.11 al 31.12) per i quali il contribuente intende usufruire del nuovo credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria 2021, lo stesso è utilizzabile in compensazione dall’1.1.2021.
Nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo.
Tipologia beni – art. 1, commi da 1054 a 1058, Finanziaria 2021 | Codice tributo |
Beni materiali e immateriali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B) | 6935 |
Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017 | 6936 |
Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017 | 6937 |
Nel campo “anno di riferimento” del mod. F24 va riportato l’anno di entrata in funzione / interconnessione dei beni. |