Istituiti i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta beni strumentali

 

L’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ha previsto il riconoscimento di 3 distinti crediti d’imposta, in luogo dei previgenti maxi/iper ammortamento, per gli investimenti effettuati nel 2020 (nonché entro il 30.6.2021 al sussistere di determinate condizioni):

  • in beni strumentali nuovi “generici” (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
  • in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper ammortamento);
  • in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).

Con riferimento alle ultime due categorie di beni l’agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Con l’art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è stato previsto il riconoscimento di “nuovi” crediti d’imposta per gli investimenti nei predetti beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022). Va evidenziato che l’agevolazione per i beni “generici” è ora riconosciuta anche con riferimento ai beni immateriali.

Le agevolazioni in esame spettano alle imprese nonché, limitatamente agli investimenti in beni “generici”, ai lavoratori autonomi.

Va sottolineato che le fatture / documenti relative agli investimenti in esame devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa agevolativa utilizzata dal contribuente (“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019” o “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020“).

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con decorrenza differenziata collegata all’entrata in funzione del bene (per i beni “generici”) / interconnessione (per i beni “Industria 4.0”). In merito l’Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione 13.1.2021, n. 3/E, ha istituito i codici tributo da riportare nel mod. F24, di seguito evidenziati.

 

 

CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – FINANZIARIA 2020

I crediti d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 sono determinati applicando una specifica percentuale al costo di acquisizione, differenziata in base alla tipologia di bene oggetto di investimento.

Beni materiali “generici” nuovi
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)
6% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000

 

Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)
Fino a € 2,5 milioni 40% del costo
Oltre 2,5 milioni fino a € 10 milioni 20% del costo

 

Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)
15% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 700.000

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24:

  • in 5 quoteannuali di pari importo;
  • a decorrere dall’anno successivo a quello in cui interviene:
    • l’entrata in funzione, per i beni “generici”;
    • l’interconnessione, per i beni “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B.
Si rammenta che qualora l’interconnessione si realizzi in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene, è possibile (facoltà) iniziare ad usufruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni “generici”, pari al 6% del costo.

Il credito d’imposta usufruibile a seguito dell’interconnessione (40%):

·             va ridotto di quanto già utilizzato a titolo di credito d’imposta per i beni “generici” (6%);

·             è comunque utilizzabile in 5 quote annuali a decorrere dall’anno successivo a quello dell’interconnessione. Di fatto, ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto per i beni “Industria 4.0”, va considerato un nuovo quinquennio.

Di fatto, qualora il bene sia entrato in funzione / interconnesso nel 2020, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione già dall’1.1.2021.

Esempio 1 La Alfa e Beta sas ha acquistato nel 2020 l’arredamento dell’ufficio il cui costo è pari a € 25.000 + IVA. Il credito d’imposta spettante è così determinato:

€ 25.000 x 6% = € 1.500

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 300 ciascuna (1.500 / 5).

Ipotizzando l’entrata in funzione del bene nel 2020, la prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 2021.

 

Esempio 2 La Gamma e Delta sas ha acquista nel 2020 un bene materiale “Impresa 4.0” il cui costo è pari a € 150.000 + IVA. Il credito d’imposta spettante è così determinato:

€ 150.000 x 40% = € 60.000

Il credito è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 12.000 ciascuna (60.000 / 5).

Ipotizzando che l’entrata in funzione e l’interconnessione siano intervenute nel 2020, la prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 2021.

Va evidenziato che ai fini della compensazione del credito d’imposta in esame non sono applicabili:

  • il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
L’utilizzo dei crediti d’imposta in esame, come precisato dall’Agenzia delle Entrate negli incontri di inizio 2020, non è soggetto alle limitazioni introdotte dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” per i crediti relativi a IRPEF / IRES e relative addizionali e all’IRAP.

Di conseguenza, ancorché l’importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. REDDITI.

Così, per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione / interconnessione si è realizzata in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall’1.1.2021.

 

Esempio 3 La Alfa srl ha acquistato nel 2020 un macchinario il cui costo è pari a € 480.000 + IVA. Il credito d’imposta spettante è così determinato:

€ 480.000 x 6% = € 28.800

Il credito è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 5.760 ciascuna (28.800 / 5).

Ipotizzando l’entrata in funzione del bene nel 2020, l’utilizzo del credito d’imposta è possibile a decorrere dal 2021.

In particolare la prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 già dall’1.1.2021 ancorché il relativo importo sia superiore a € 5.000.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nei citati incontri di inizio anno, la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è stabilita in funzione dell’anno solare.

Di conseguenza, anche in presenza di un esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall’anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione del bene.

Esempio 4 La Beta srl, con esercizio 1.4.2020 – 31.3.2021, ha acquistato in data 13.3.2020 un impianto di costo pari a € 100.000 + IVA. Il credito d’imposta spettante è così determinato:

€ 100.000 x 6% = € 6.000

Il credito è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 1.200 ciascuna (6.000 / 5).

Ipotizzando l’entrata in funzione del bene nel 2020, la prima rata è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 dall’1.1.2021 (non è necessario attendere l’1.4.2021, ossia l’inizio dell’esercizio successivo).

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo.

 

Tipologia beni – art. 1, commi 188, 189 e 190, Finanziaria 2020 Codice tributo
Beni materiali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B) 6932
Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017 6933
Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017 6934

 

 

 

Nel campo “anno di riferimento” del mod. F24 va riportato l’anno di entrata in funzione / interconnessione dei beni.

 

 

 

Esempio 5 Con riferimento all’esempio 1, ipotizzando l’utilizzo, in data 18.1.2021, della prima rata del credito d’imposta (€ 300) ai fini della compensazione delle ritenute d’acconto del mese di dicembre 2020 il mod. F24 va così compilato.

 

 

CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – FINANZIARIA 2021

Relativamente ai crediti d’imposta introdotti dalla Finanziaria 2021, la misura spettante è così individuata.

Beni materiali e immateriali “generici” nuovi
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021

(o entro 30.6.2022 con acconto

di almeno 20% entro 31.12.2021)

Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto

di almeno 20% entro 31.12.2022)

10% del costo

15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile

6% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)

per ciascun periodo

 

Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A
Importo investimento Investimento

16.11.2020 – 31.12.2021

(o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)

Investimento

1.1.2022 – 31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

Fino a € 2.500.000 50% del costo 40% del costo
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 30% del costo 20% del costo
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 10% del costo 10% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo

 

Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

20% del costo

Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

 

Relativamente ai crediti d’imposta in esame, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 è accelerato /anticipato rispetto a quello previsto dalla Finanziaria 2020. Infatti l’utilizzo va effettuato:

  • in 3 quote annualidi pari importo;
  • a decorrere dall’annoin cui interviene:
    • l’entrata in funzione, per i beni “generici”;
    • l’interconnessione, per i beni “Industria 4.0” di cui alla citate Tabelle A e B. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (10% – 6%).

Di fatto, qualora il bene sia entrato in funzione / interconnesso nel 2021 il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione già nel 2021.

Per i beni acquistati nel 2020 (con entrata in funzione / interconnessione dal 16.11 al 31.12) per i quali il contribuente intende usufruire del nuovo credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria 2021, lo stesso è utilizzabile in compensazione dall’1.1.2021.

Nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo.

 

Tipologia beni – art. 1, commi da 1054 a 1058, Finanziaria 2021 Codice tributo
Beni materiali e immateriali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B) 6935
Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017 6936
Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017 6937

 

 

Nel campo “anno di riferimento” del mod. F24 va riportato l’anno di entrata in funzione / interconnessione dei beni.

 

 

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