Istanza investimenti in Start Up Innovative entro il 30/04/2021

 

Con la circolare 25 febbraio 2021, pubblicata il 27 febbraio 2021, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le disposizioni operative per l’accesso e il funzionamento della piattaforma informatica per la presentazione delle istanze per la detrazione IRPEF (quindi valevole solo per le persone fisiche) al 50% sugli investimenti effettuati nel 2020 in start up e PMI innovative, in luogo del 30% “standard”.

La circolare segue il DM 28 dicembre 2020, con cui sono state definite le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start up e in PMI innovative introdotti dall’art. 38, commi 7 e 8 del DL 34/2020 (art. 29bis del DL 179/2012 e art. 4 comma 9-bis del DL 3/2015; si veda “Per gli incentivi a investimenti in start up e PMI innovative 2020 istanze dal 1° marzo” del 17 febbraio).

Inoltre, il MISE ha reso disponibili quattro allegati:

– modulo di domanda;

– modulo di dichiarazione investimento indiretto OICR;

– modulo di variazione;

– modulo di dichiarazione variazione investimento indiretto OICR.

Come ricorda il Ministero, l’agevolazione è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle start up innovative (investimento agevolabile fino a un massimo di 100.000 euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino a un massimo di 300.000 euro; oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.

L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (OICR), deve essere mantenuto per almeno tre anni.

La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto de minimis sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal MISE.

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

Accesso alla piattaforma informatica

La piattaforma informatica è attiva dal 1° marzo 2021 per la presentazione al Ministero delle istanze relative agli “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto. L’istanza, completamente dematerializzata, può essere presentata, dalle ore 14:00 del 1° marzo 2021, solamente on line per il tramite della piattaforma informatica, a cui si accede dal collegamento indicato nell’apposita sezione “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” del sito internet del Ministero.

L’istanza deve essere trasmessa al Ministero prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore. La start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro imprese al momento dell’investimento; pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza. Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

La presentazione dell’istanza per il tramite della piattaforma informatica e l’esito positivo degli accertamenti effettuati dalla stessa sono condizioni per la successiva fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 4 del decreto relativamente all’investimento effettuato da un soggetto investitore nell’impresa beneficiaria che presenta istanza. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in relazione agli investimenti effettuati; come stabilito dall’articolo 6, comma 1, del decreto, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 4 dello stesso decreto devono essere indicate dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento. Le agevolazioni spettano in ogni caso a condizione del rispetto di tutti i requisiti, adempimenti e condizioni previsti dal decreto.

L’accesso alla piattaforma informatica avviene mediante SPID.

Per tale motivo, l’accesso alla piattaforma informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, come risultante dal Registro impresePer le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, dal legale rappresentante deve essere inviata, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedente alla data prospettata di presentazione dell’istanza, una specifica richiesta, mediante PEC, all’indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it, per l’accreditamento del soggetto, il cui accesso alla piattaforma informatica non sarà consentito nelle more del completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

Per l’accesso alla piattaforma informatica, i soggetti che intendono presentare istanza devono essere in possesso della seguente strumentazione:

  1. a) SPID;
  2. b) PEC dell’impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese ed attiva;
  3. c) firma digitale.

È altresì richiesto un indirizzo di PEC del soggetto investitore che effettua l’investimento agevolato nell’impresa beneficiaria che presenta l’istanza.

 

Si ricorda infatti che il termine ultimo per presentare l’istanza, da parte della Vs società, per beneficiare della detrazione del 50% delle somme investite nella Vs start up, anche in termini di versamento capitale sociale, scade il 30/04/2021.

Infatti, per poter beneficiare dell’agevolazione da parte degli investitori, le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di presentare un’apposita istanza online attraverso la piattaforma ministeriale presente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 ai fini del riconoscimento dell’incentivo, l’impresa può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso: l’arco temporale fissato dalla Circolare 25.02.2021 dal 01 Marzo al 30 Aprile 2021.

La presentazione dell’istanza per il tramite della piattaforma informatica e l’esito positivo degli accertamenti effettuati sono condizioni necessarie ai fini della fruizione dell’agevolazione, la quale deve trovare rappresentazione nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale l’investimento è stato effettuato.

Ai fini dell’accesso alla piattaforma informatica la società beneficiaria deve essere in possesso di:

  • credenziali SPID;
  • indirizzo PEC;
  • firma digitale;

in via ulteriore è necessario che anche il soggetto investitore si doti di un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della ricezione delle informazioni relative all’esito della presentazione dell’istanza.

Il procedimento per la presentazione dell’istanza prevede:

  • l’accesso tramite SPID alla piattaforma informatica;
  • l’immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza (elementi identificativi dell’impresa beneficiaria e del soggetto investitore, ammontare dell’investimento, ammontare della detrazione richiesta dall’investitore);
  • la generazione del modulo di istanza sotto forma di documento immodificabile, contenente l’identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;
  • il caricamento dell’istanza firmata digitalmente e invio della stessa, comprensiva della documentazione allegata;
  • il rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione degli esisti delle verifiche dei massimali previsti dal Regolamento de minimis (UE) n. 1407/2013, della registrazione dell’aiuto de minimis presso il Registro nazionale aiuti.

Le istanze si considerano correttamente finalizzate esclusivamente a seguito dell’attestazione, da parte della piattaforma informatica, di esito positivo del suddetto accertamento, di rilascio dell’apposito codice identificativo dell’aiuto (COR) generato dal Registro nazionale aiuti e di registrazione dell’aiuto presso il medesimo Registro. L’attestazione di esito positivo rilasciata dalla piattaforma informatica riporta il COR rilasciato e viene trasmesso alla PEC dell’impresa beneficiaria e del soggetto investitore.

 

INVESTIMENTI NEI PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI

La circolare 25 febbraio 2021 del ministero dello sviluppo economico ricorda come la norma dell’articolo 5, comma 1 del decreto 28 dicembre 2020, si prevede che l’impresa beneficiaria, a regime, debba procedere a presentare l’istanza di cui trattasi prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore.

A partire dagli investimenti successivi a quelli effettuati nel 2020 la start-up nuova attiva deve porre particolare attenzione alla tempistica di effettuazione dell’investimento e comunicare al soggetto investitore di procedere la situazione dell’investimento solamente nel momento in cui riceve comunicazione del perfezionamento dell’istanza al proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda peraltro che l’agevolazione spetta a condizione che l’investitore abbia ricevuto e conservato una dichiarazione del legale rappresentante della società, da rilasciarsi entro 30 giorni dall’effettuazione di investimento, la quale deve attestare l’ammontare dell’investimento, l’importo della detrazione è fruibile e il codice core rilasciato dal registro nazionale aiuti a seguito del perfezionamento dell’istanza.

Da ultimo si ricorda che l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni appena di decadenza del beneficio e conseguente restituzione degli importi detratti nei periodi di imposta agevolati.

 

SUPPORTO FORNITO DALLO STUDIO

 

Dato che l’istanza potrà essere predisposta solamente tramite SPID e firma digitale dell’impresa beneficiaria, lo Studio rimane a disposizione per supporto telefonico in ogni momento durante l’orario d’Ufficio.

In caso di difficoltà di accesso alla piattaforma, previo appuntamento entro il giorno 23/04/2021, anche coadiuvare la compilazione assieme al Rappresentante Legale presso lo studio di Via Daniele Manin 60 (appuntamento cui presentarsi con SPID, firma digitale, pec investitori).

 

 

Link di accesso alla piattaforma informatica del Ministero dello Sviluppo Economico:

https://padigitale.invitalia.it/

A disposizione.

 

 

 

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