INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE MODALITA E TERMINI DI ADEMPIMENTO

1 premessa

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 preve­­de specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I destinatari degli obblighi possono essere clas­si­ficati in tre categorie, che sono riepilogate nella se­guente tabella con le relative modalità di adempimento.

DestinatariInformazioni
da pubblicare
Modalità di pubblicazioneTermine per
l’adempimento
Enti non com­mercialiAssociazioni di pro­­­tezione ambientale Associazioni
di consumatori Associazioni, ONLUS e fondazioni
Erogazioni pubblicheSui propri siti
Internet o analoghi portali di­gi­tali
Entro il 30 giugno
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieriErogazioni pubblicheSui propri siti
Internet o analoghi portali digi­tali
Entro il 30 giugno
Elenco dei soggetti a cui sono versate som­me per lo svolgi­men­to di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assisten­za e protezione socialeSui propri siti
Internet o portali digitali
Trimestralmente
ImpreseImprese soggette all’ob­­­bligo di is­cri­zione nel Re­gi­stro delle impreseErogazioni pubblicheNella Nota integrativa del bilan­cio
di esercizio e
dell’e­ven­­­tuale
bi­­­lancio con­solidato
In sede di reda­zio­ne del bilancio
Soggetti che re­di­go­no il bilancio in forma abbrevia­­ta Sog­­getti non te­nu­­­­ti alla redazione della Nota in­te­gra­­­tivaErogazioni pubblicheSui propri siti
Internet o sui portali digitali delle
associazioni di
ca­te­go­ria di
appartenenza
Entro il 30 giugno

2.1 Enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni re­la­tive a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effet­ti­va­mente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Ammini­strazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.

In riferimento alla prima versione della norma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva previsto l’adempimento degli obblighi, in mancanza del sito Internet, attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa alla quale l’en­te del Terzo settore aderisce.

2.2 COOPERATIVE SOCIALI che svolgono attività in favore di stranieri

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le in­for­mazioni relative a sov­ven­zioni, sussidi, vantaggi, con­tributi o aiuti, alle stesse effettivamente ero­­gati nel­l’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei pro­pri siti Internet o ana­loghi portali digitali, “entro il 30 giugno di ogni anno”.

Informativa sulle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono, altresì, tenute a pub­bli­ca­re trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di inte­grazione, assistenza e protezione sociale.

2.3 Imprese

2.3.1 Imprese tenute ad inserire l’informativa nella Nota integrativa

I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sus­sidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Ammi­ni­stra­zio­ni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè sol­tanto ove esistente) bil­ancio consolidato.

In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.

Effetti del rinvio del termine di approvazione del bilancio

Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguen­te­mente differita.

2.3.2 Imprese tenute ad inserire l’informativa sul sito Internet

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla re­da­zione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) as­sol­vo­no all’obbligo (in analogia a quanto pre­visto per gli enti non commerciali) mediante pub­blicazione delle infor­mazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pub­blico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.

Possibilità di inserire l’informativa nella Nota integrativa

Dalla Relazione illustrativa e tecnica al DL 34/2019 (che ha da ultimo modificato la norma in esame) sembra desumersi che l’adempimento degli ob­blighi informativi mediante pubblicazione nella Nota integrativa risulta suf­ficiente a rispettare il det­tato normativo anche per i soggetti in relazione ai quali la norma prevede la pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Secondo alcune risposte fornite dal Ministero dello Sviluppo economico (non rese pubbliche), in­vece, l’eventuale pubblicazione delle erogazioni pubbliche nella Nota integra­tiva da parte delle micro imprese non consentirebbe di evitare l’in­di­cazione sul sito o sul portale digitale.

Al fine di evitare che l’adempimento, da parte delle imprese di minori dimensioni, sia eccessivamente gravoso, si auspica che le Autorità competenti chiariscano, in via ufficiale, l’alternatività del­le modalità di assolvimento dell’obbligo.

3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Pertanto, il beneficio economico rice­vu­to è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovven­zioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevo­lazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che so­no dovute a titolo di risarcimento.

Cinque per mille dell’IRPEF

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rientra tra i vantaggi aventi “carattere generale” anche il contributo del cinque per mille dell’IRPEF, con la conseguenza che le somme in­troitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità in esame.

Le somme ricevute a titolo di cinque per mille dell’IRPEF sono invece soggette agli specifici ob­bli­ghi di pubblicità per esse previste.

Agevolazioni concesse a seguito della diffusione del Coronavirus

Le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epi­de­miologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trat­tan­dosi di aiuti aventi carattere generale.

Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati re­qui­si­ti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto “par­ti­colare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.

4 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”.

Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume ri­lie­vo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Avuto riguardo alle imprese, la difformità del criterio di cassa previsto per l’adempimento degli ob­blighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio d’esercizio potrebbe determinare problematiche applicative.

4.1 Erogazioni in natura

In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (ad esempio, la fruizione dei locali di un ente pubbli­co mediante un contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l’infor­ma­tiva nell’e­ser­­cizio in cui gli stessi sono fruiti.

In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.

4.2 Informazioni rilevanti e modalità espositive

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in for­ma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, occorre indicare le seguenti in­for­mazioni:

  • i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
  • i dati identificativi del soggetto erogante;
  • l’importo dell’erogazione ricevuta;
  • il periodo amministrativo di incasso;
  • una breve descrizione della causale dell’attribu­zio­ne.

5 PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.

Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
Istituzioni universitarie.
Istituti autonomi case popolari.
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
Agenzie ministeriali.
Autorità portuali.
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Enti pubblici economici e Ordini professionali.
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Ammini­stra­zioni Pubbliche.
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pub­bli­che Am­mi­ni­strazioni.
Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di per­sonalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che eser­citano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Ammini­stra­zioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

6 Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la re­gistrazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti me­de­simi, tiene luo­go degli obblighi di pubblica­zione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pub­blicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integra­tiva del bi­lancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota inte­grativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appar­te­nenza.

In sostanza, il beneficiario di aiuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pub­bli­­cazione nel Registro, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi può dichiarare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, sen­za necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

7 LIMITE di valore che esclude gli obblighi di pub­bli­cazione

Gli ob­blighi di pub­bli­cazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo mo­ne­tario di sov­venzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia infe­rio­re a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla sin­gola erogazione.

Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ri­cevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia in­feriore a 10.000,00 euro.

Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei van­taggi eco­no­mici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.

Pertanto, se le somme ricevute da un medesimo soggetto sono pari o superiori al limite, esse van­no rendicontate, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a 10.000,00 euro.

Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri – Esclusione del limite

Il limite di 10.000,00 euro non si applica in riferimento agli obblighi informativi tri­mestrali facenti ca­po alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri per quanto attiene alle som­­­me versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

8 Regime sanzionatorio

A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione rela­tivi alle ero­ga­zioni pubbliche comporta una san­zione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria del­l’a­dempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ot­tem­perato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione am­ministrativa pecuniaria, si applica la sanzione del­la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri – Esclusione del regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio non si applica in riferimento agli obblighi informativi trime­strali facenti capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore de­gli stranieri per quanto attiene alle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Termine per l’applicazione delle sanzioni – Proroga per l’anno 2021

Il DL 52/2021 convertito ha prorogato all’1.1.2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2021”.

Sembra ragionevole riferire il differimento alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2020, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2021 (e non, invece, alle erogazioni ricevute nel 2021, da rendicontare nel 2022).

9 Termine per l’adempimento

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”.

Pertanto, nel 2022 devono essere rendicontate le somme erogate nel 2021.

In particolare, l’obbligo informativo deve essere adempiuto:

  • da parte degli enti non commerciali e delle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, entro il 30.6.2022;
  • da parte delle imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021;
  • da parte delle imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2022.

Società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare

Posto che, come detto, la norma fa riferimento agli importi erogati “nell’esercizio finanziario pre­cedente”, il riferimento temporale per l’informativa sembrerebbe coincidere con il periodo ammini­strativo (e non con l’anno solare).

Pertanto, una società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che chiude il periodo amministrativo, ad esempio, il 30.6.2022, dovrebbe indicare in Nota inte­grativa le erogazioni ricevute dall’1.7.2021 al 30.6.2022.

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