Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – Contributi per il rinnovo del parco veicolare – Presentazione delle domande

1 premessa

Con il DM 1.12.2023 n. 317, pubblicato sulla G.U. 18.1.2024 n. 14 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono stati previsti ulteriori incentivi, sotto forma di contributi, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.

Mediante il successivo DM 31.1.2024 n. 28, pubblicato sulla G.U. 9.2.2024 n. 33, sono state stabilite le ulteriori disposizioni attuative dell’agevolazione, in particolare le modalità e i termini di presentazio­ne delle domande di contributo e di rendicontazione dell’investimento.

2 soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

Possono presentare domanda anche le strutture societarie risultanti dall’aggregazione delle suddette imprese, costituite sotto forma di cooperative, consorzi e società consortili.

3 INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

In relazione all’acquisizione, anche mediante locazione finan­­ziaria, di:

3.1 Rottamazione di precedenti veicoli

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato. Il veicolo rottamato deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 18.1.2024 (data di entrata in vigore del DM 1.12.2023 n. 317).

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI step E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E, il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

3.2 Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici

Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:

3.3 Maggiorazione per piccole e medie imprese e reti di imprese

I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, oppure da imprese aderenti ad una rete di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Le suddette maggiorazioni sono cumulabili.

3.4 Limite massimo

In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 550.000,00 euro per singola impresa.

3.5 Incumulabilità

I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi co­sti ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.

4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio in relazione alle risorse disponibili per ciascuna tipologia di investimento, deve avvenire:

L’impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

4.1 Annullamento e sostituzione della domanda

È possibile:

4.2 Risorse finanziarie disponibili

Sul suddetto sito del soggetto gestore RAM è possibile consultare i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente.

Ove il sistema informatico rilevi l’esaurimento delle risorse finanziarie, le domande possono continuare ad essere presentate, ma saranno accettate con riserva nell’eventualità di una successiva disponibilità di risorse.

4.3 Pubblicazione dell’elenco delle domande presentate

Sul suddetto sito del soggetto gestore RAM, entro il 29.3.2024, verranno pubblicate le liste delle do­mande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che sarà verificata successivamente.

Tale elenco costituisce l’ordine di priorità acquisito e resta valido fino alla verifica dei requisiti del­l’impresa istante e della documentazione allegata, che avverrà nelle fasi di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

5 PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO

I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse (comprese quelle accettate con riserva), al fine di per­fe­zionare la richiesta di agevolazione, sono tenuti a fornire:

5.1 Modalità e termini di rendicontazione

La suddetta attività di rendicontazione dovrà essere svolta:

Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’indirizzo PEC dell’impresa che ha presentato la domanda.

5.2 Riconoscimento della maggiorazione del 10%

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10%, ove ne sia stata fatta espressa richiesta nella domanda, in sede di rendicontazione occorre fornire:

5.3 PERFEZIONAMENTO della DOMANDA

Solo successivamente al completamento della rendicontazione, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata.

Le domande che non verranno rendicontate nei termini descritti decadranno automaticamente, li­be­rando quindi risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

5.4 Mancato perfezionamento degli investimenti

Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato, in tutto o in parte, gli investimenti dichiarati, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti potrà te­nerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.

L’impresa che non intende effettuare l’investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiu­sura della rendicontazione, l’istanza presentata al fine di non incorrere nella predetta sanzione.

6 esaME DELLE DOMANDE e concessione del contributo

Le domande presentate e la relativa documentazione saranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Ai fini del riconoscimento del contributo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procederà alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.

I contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di investimento.

Trasferimento della disponibilità dei beni

Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

7 Mantenimento dell’investimento agevolato

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30.6.2027, pena la revoca del con­tri­bu­to erogato.

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