Il “bonus canoni locazione”: il punto della situazione dopo la Finanziaria 2021
Nell’ambito delle misure introdotte per sostenere le imprese colpite dall’emergenza COVID-19, con l‘art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” è stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta (c.d. “bonus negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 relativo all’immobile utilizzato per l’attività rientrante nella categoria catastale C/1.
Con l’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” il credito d’imposta riferito ai canoni di locazione è stato riproposto estendendolo sia per quanto concerne i soggetti beneficiari che la tipologia di immobili interessati. Infatti lo stesso è stato riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi, enti non commerciali per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo / aprile / maggio (aprile / maggio / giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) relativamente agli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.
Il beneficio è stato esteso:
- al mese di giugno (luglio per le imprese turistico-ricettive con attività solo stagionale) dall’ 77, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.
Limitatamente alle imprese turistico-ricettive il predetto Decreto ha previsto la spettanza del credito d’imposta fino al 31.12.2020; con l’art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) tale ultimo termine è stato differito al 30.4.2021, con estensione anche alle agenzie di viaggio / tour operator;
- ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, limitatamente ai soggetti esercenti specifiche attività, ad opera dell’ 8, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” nonché per specifici soggetti delle c.d. “zone rosse” ad opera del DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” le cui previsioni sono state trasfuse, in sede di conversione, nell’art. 8-bis del citato DL n. 137/2020.
Nell’ambito delle riproposizioni susseguitesi nel corso del tempo sono state apportate alcune modifiche relative, oltre ai soggetti interessati, anche ai requisiti richiesti.
Infatti, mentre il credito per i mesi da marzo a giugno (luglio per le strutture turistico-ricettive con attività stagionale) risulta riconosciuto alla generalità dei soggetti, il credito per i mesi da ottobre a dicembre è limitato ad alcune categorie di soggetti e, come accennato, l’estensione fino al 30.4.2021 riguarda esclusivamente le strutture turistico-ricettive e le agenzie di viaggio / tour operator.
Le novità introdotte dal DL n. 104/2020 sono state subordinate all’autorizzazione UE, disposta con la Decisione della Commissione UE 28.10.2020, n. 7595.
In merito va evidenziato che qualora il credito sia stato utilizzato anticipatamente, ossia prima della citata autorizzazione (così, ad esempio, credito spettante per il mese di giugno, utilizzato a settembre), si pone la questione della qualificazione di tale utilizzo e della relativa sanzione applicabile. Si ritiene che il caso prospettato non configuri l’utilizzo di un credito inesistente, bensì l’utilizzo di un credito non spettante, con applicazione della sanzione del 30%, ravvedibile con le riduzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Peraltro, stante la particolare situazione, dovrebbe essere possibile “invocare” la buona fede del contribuente, con inapplicabilità della sanzione. Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. |
CREDITO D’IMPOSTA MARZO – GIUGNO / LUGLIO (DL N. 34/2020 E DL N. 104/2020)
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta spetta a favore di:
- esercenti attività d’impresa;
- lavoratori autonomi / associazioni professionali;
- enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) anche in caso di esercizio di attività commerciale non prevalente rispetto a quella istituzionale (il credito d’imposta può essere fruito anche in relazione all’attività istituzionale).
Tra i beneficiari sono compresi i contribuenti forfetari nonché gli imprenditori / imprese agricole a prescindere dalla modalità di determinazione del reddito (anche su base catastale). Sono esclusi i soggetti che svolgono attività d’impresa / lavoro autonomo in via occasionale.
ll credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti:
- con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni. La spettanza del bonus:
- prescinde dall’ammontare dei ricavi 2019 per gli esercenti attività alberghiere (Sezione 55 Tabella Ateco 2007) nonché, per effetto di quanto previsto in sede di conversione del DL n. 34/2020, per le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator e, a seguito di quanto disposto dal DL n. 104/2020, per le strutture termali;
- è riconosciuta, ancorché in misura ridotta, anche qualora i ricavi 2019 siano superiori a € 5 milioni, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio.
Il limite di ricavi / compensi 2019 va individuato secondo le regole di determinazione del reddito del soggetto beneficiario.
Per i soggetti che determinano il reddito con le regole catastali, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.6.2020, n. 14/E, il predetto limite va calcolato considerando: · i ricavi risultanti dalle scritture contabili relative al 2019; · il fatturato, in mancanza di scritture contabili; |
- che hanno subìto una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Tale requisito è richiesto ai soggetti esercenti un’attività economica; non riguarda l’attività istituzionale degli enti non commerciali.
La riduzione di fatturato / corrispettivi va verificata mese per mese; il beneficio in esame può spettare anche soltanto per uno dei mesi previsti. |
Per verificare la riduzione di fatturato, come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 14/E:
- vanno considerate le operazioni effettuate nei mesi di riferimento che hanno partecipato alla relativa liquidazione periodica, compresi i corrispettivi delle operazioni effettuate nei predetti mesi non rilevanti ai fini IVA;
- la data di riferimento è quella in cui l’operazione è stata effettuata, ossia:
- per le fatture immediate / corrispettivi, la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero;
- per le fatture differite, la data dei DDT / documenti equipollenti richiamati in fattura.
Ad esempio, per calcolare il fatturato dei mesi di marzo 2020 e 2019 devono essere:
- escluse le fatture differite emesse a marzo (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019;
- incluse le fatture differite relative ai mesi di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15.4.2020 e 2019.
La riduzione del fatturato / corrispettivi non è richiesta ai soggetti che:
- hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.
Il soggetto che ha aperto la partita IVA nel 2020 ed ha stipulato un contratto di locazione immobiliare ad uso commerciale ma non ha iniziato l’attività (risultando inattiva) può usufruire del bonus locazioni per i canoni pagati con riferimento ai mesi agevolati nel momento in cui si verifica lo svolgimento dell’attività; |
- hanno il domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni colpiti da un evento calamitoso (ad esempio, sisma, alluvione, ecc.) il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31.1.2020).
A tal fine è necessario che il domicilio / sede sia individuato nei predetti Comuni “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso“.
IMMOBILI OGGETTO DI LOCAZIONE
Il credito d’imposta in esame è riconosciuto con riferimento al canone mensile di locazione / leasing “operativo” / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale).
Lo stesso spetta anche in presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse (è il caso, ad esempio, di immobili facenti parte di complessi immobiliari a destinazione unitaria quali villaggi turistici / centri sportivi / gallerie commerciali ovvero dei contratti c.d. “coworking) e di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 14/E, il bonus in esame è concesso, nella misura del 50% del canone di locazione, anche con riferimento ad un immobile utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. A tal fine è necessario che il professionista non disponga di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della propria attività nel medesimo Comune.
Con riferimento agli enti non commerciali il beneficio può essere fruito anche per gli immobili locati ed utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale (sempre che si tratti di immobili diversi da quelli ad uso abitativo). Nel caso in cui nell’immobile locato per l’attività istituzionale non sia svolta alcuna attività commerciale, per accedere al beneficio non è richiesta la verifica della riduzione di fatturato / corrispettivi del mese di riferimento.
Indennità di occupazione
Merita evidenziare che recentemente, nell’ambito della Risposta 11.1.2021, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta in esame spetta anche con riferimento all’indennità corrisposta per l’occupazione “sine titulo”, di un immobile ad uso non abitativo, a seguito della cessazione del contratto di locazione (nel caso di specie l’immobile è rimasto nella disponibilità dell’ex locatario con il consenso del proprietario anche dopo la cessazione del contratto, senza alcun titolo, a fronte della corresponsione di un’indennità di occupazione pari al canone relativo al contratto cessato).
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda.
Come stabilito dal DL n. 104/2020 per le strutture turistico-ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato in misura pari al 50%. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti.
Le predette misure sono ridotte rispettivamente al 20% e al 10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni.
Si rammenta che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2020, n. 11/E, anche le spese condominiali rilevano ai fini della determinazione dell’importo su cui calcolare il credito d’imposta, a condizione che le stesse siano espressamente pattuite tra le parti nel contratto di locazione “comevoce unitariacon il canone di locazione”.
Con riferimento ai contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda il beneficio va commisurato al canone determinato nel contratto di locazione.
In particolare il beneficio in esame è commisurato:
- all’importo pagato nel 2020 per i canoni di locazione / leasing / concessione riferiti ai mesi di marzo / aprile / maggio / giugno;
- all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno / luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.
Come accennato, per le imprese turistico-ricettive il credito d’imposta, inizialmente esteso fino al 31.12.2020 dal DL n. 104/2020, è stato ulteriormente prorogato fino al 30.4.2021 dalla Finanziaria 2021, che ha altresì disposto il riconoscimento fino a tale data anche a favore delle agenzie di viaggio / tour operator.
Considerato che la modifica in esame è intervenuta direttamente sul disposto del comma 5 dell’art. 28, DL n. 34/2020, anche per tali ultimi soggetti il credito spetta, senza soluzione di continuità, per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021. |
In caso di mancato pagamento del canone l’utilizzo del bonus è sospeso fino al momento del versamento. Così, ad esempio, se il canone relativo al mese di aprile è stato pagato a maggio, il bonus è fruibile a seguito del pagamento.
Nella citata Circolare n. 14/E l’Agenzia ha precisato che:
- in caso di pagamento anticipato dei canoni, è necessario individuare le rate relative ai mesi per i quali è possibile fruire del beneficio “parametrandole alla durata complessiva del contratto”.
Il credito d’imposta spetta anche qualora il pagamento anticipato sia intervenuto nel 2019, come evidenziato dalla stessa Agenzia nella Risposta 5.10.2020, n. 440; |
- in caso di riduzione dei canoni derivante dalla modifica del contratto in essere a seguito dell’emergenza COVID-19, il bonus va determinato sulla base di quanto effettivamente pagato;
- in caso di cessione, da parte del locatario, del credito d’imposta al locatore, previa accettazione, a titolo di pagamento del canone di locazione:
- il versamento del canone è considerato effettuato al momento di efficacia della cessione;
- il locatario è tenuto al versamento della differenza tra il canone di locazione dovuto e il bonus ceduto;
- in assenza di una specifica previsione normativa relativamente alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento, i beneficiari sono tenuti a
CREDITO D’IMPOSTA OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE (DL N. 137/2020)
SOGGETTI BENEFICIARI
Per effetto di quanto stabilito dagli artt. 8 e 8-bis, DL n. 137/2020, possono beneficiare del credito d’imposta per i canoni di locazione riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:
- i soggetti operanti, su tutto il territorio nazionale, nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, ossia esercenti le attività individuate nella Tabella 1, di seguito riportata;
- i soggetti operanti nei settori economici della Tabella 2, di seguito riportata nonché le agenzie di viaggio (codice “79.11”) e i tour operator (codice “79.12”).
Tali soggetti usufruiscono del bonus a condizione che abbiano sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020 (zone “rosse”).
Ai fini dell’individuazione delle “zone rosse” si ritiene applicabile quanto precisato dal MEF nelle FAQ con riferimento alla “cancellazione” della seconda rata IMU per i soggetti che utilizzano un immobile ubicato in tali zone per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Mutuando tale chiarimento, si ritiene sufficiente che il soggetto abbia la sede operativa in “zona rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del DPCM 3.11.2020 e la data (mese) “di scadenza” del bonus, indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo la Regione interessata passi ad una colorazione diversa.
Di fatto il bonus per i mesi di ottobre, novembre e dicembre spetta con riferimento a tutte le Regioni / Province dichiarate “rosse” nel periodo 3.11 – 30.11.2020 (30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive / agenzie di viaggio / tour operator). Rientrano quindi nel beneficio sia le zone “rosse” alla data del 3.11.2020 anche se successivamente passate a zone “arancio” / “gialle” sia le zone che sono divenute “rosse” dopo il 3.11.2020 ma entro il 30.11.2020 / 30.4.2021.
Sul punto è comunque auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A favore dei predetti soggetti il credito d’imposta è riconosciuto:
- indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019;
- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Stante il richiamo contenuto nel citato art. 8, DL n. 137/2020 alle disposizioni dell’art. 28, DL n. 34/2020 “in quanto compatibili“, e al rinvio dell’art. 8-bis al predetto art. 8, la riduzione del fatturato / corrispettivi non è richiesta ai soggetti che:
- hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019;
- hanno il domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni colpiti da un evento calamitoso il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31.1.2020).
Il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi. Relativamente al canone di dicembre il bonus spetta anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.
TABELLA 1 | |
Codice attività | Descrizione |
49.32.10 | Trasporto con taxi |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
52.21.90 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione / attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.52.09 | Altra formazione culturale |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.12.00 | Attività di club sportivi |
93.13.00 | Gestione di palestre |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.99 | Altre attività sportive nca |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e divertimento nca |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative nca |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
50.30.00 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
61.90.20 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point |
74.20.11 | Attività di fotoreporter |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 | Corsi di danza |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o a gettone |
96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus |
93.19.92 | Attività delle guide alpine |
74.30.00 | Traduzione e interpretariato |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
91.01.00 | Attività di biblioteche e archivi |
91.02.00 | Attività di musei |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili |
91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi |
TABELLA 2 | |
Codice attività | Descrizione |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi oggetti ricordo e articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda.
Come stabilito dal DL n. 104/2020, per le strutture turistico-ricettive il credito relativo all’affitto d’azienda è determinato in misura pari al 50%. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti.
Considerato che per i mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta è riconosciuto ai predetti soggetti indipendentemente dai ricavi / compensi 2019, si ritiene che anche per gli esercenti attività di commercio al dettaglio la misura del credito sia pari al 60% – 30% (non opera quindi la riduzione al 20% – 10% prevista in caso di superamento della soglia di € 5 milioni). |
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il beneficio in esame è utilizzabile:
- nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, indicando i relativi dati nel quadro RU. L’eventuale residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesto a rimborso;
- in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni, utilizzando il codice tributo “6920”. Quale “anno di riferimento” va riportato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2020 / 2021). Si rammenta che per l’utilizzo del “bonus negozi e botteghe” va utilizzato il codice tributo “6914”.
Il credito d’imposta:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex 61e 109, comma 5, TUIR;
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
L’agevolazione non è cumulabile con il “bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, in relazione alle medesime spese (canone di locazione di marzo).
L’Agenzia nella citata Circolare n. 14/E riconosce comunque la possibilità in capo al soggetto beneficiario del predetto “bonus negozi e botteghe” di optare per il credito d’imposta in esame (nel rispetto dei relativi requisiti), a condizione che non abbia ancora utilizzato o potuto utilizzare tale beneficio (anche per la mancanza degli specifici requisiti di cui al citato art. 65). |
Le misure temporanee di aiuto di Stato disposte dall’attuale emergenza COVID-19 possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai Regolamenti “de minimis” / di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste dagli stessi.
CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA A TERZI
I soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame possono optare, nel periodo 13.7.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
Ai fini della cessione è richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando esclusivamente il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia, dell’apposito modello “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19” approvato con il Provvedimento 1.7.2020 e “aggiornato” dal Provvedimento 14.12.2020 che, oltre a tener conto delle riproposizioni dell’agevolazione, consente la presentazione dello stesso anche tramite un intermediario abilitato.
Per l’operatività della cessione del credito riferito ai mesi da gennaio ad aprile 2021 (per imprese turistico-ricettive / agenzie di viaggio / tour operator) è necessario attendere un ulteriore aggiornamento del predetto modello.
La cessione può essere effettuata anche a favore del locatore, a titolo di pagamento del canone. In tal caso:
- il versamento del canone è considerato effettuato al momento di efficacia della cessione;
- il locatario è tenuto al versamento della differenza tra il canone di locazione dovuto e il bonus ceduto.
Come specificato nel citato Provvedimento:
- il cessionario utilizza il credito ceduto:
- in compensazione nel mod. F24:
- nel quale indicare il codice tributo “6931”, riportando quale “anno di riferimento” l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (“2020” / “2021”). Per il “bonus negozi e botteghe” va utilizzato il codice tributo “6930”;
- da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline);
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
- nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale il credito è stato ceduto;
- in compensazione nel mod. F24:
- la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere:
- utilizzata negli anni successivi;
- richiesta a rimborso.
L’eventuale credito non utilizzato può essere comunque ulteriormente ceduto (entro la fine dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la prima cessione). In tal caso, il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta alle stesse modalità / termini / condizioni previste per il cedente, a seguito dell’accettazione della cessione del credito (che il cessionario stesso deve comunicare, a pena di inammissibilità, mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate). |
Come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 14/E, nel caso in cui
“il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità”. |
Ciò si riscontra nel caso in cui il cessionario paga, ad esempio, € 950 un credito d’imposta che verrà utilizzato dallo stesso per € 1.000.
Tale chiarimento è utile anche per individuare il trattamento in capo al cedente in presenza di una cessione “scontata” del credito d’imposta.
In tal caso si determina una sopravvenienza passiva derivante dallo sconto riconosciuto / concesso (importo incassato inferiore al valore nominale del credito d’imposta ceduto) deducibile da parte del soggetto cedente.
TABELLA DI CONFRONTO
Credito d’imposta locazioni | Art. 65, DL n. 18/2020
“Decreto Cura Italia” |
Art. 28, DL n. 34/2020, “Decreto Rilancio” e | Art. 8, DL n. 137/2020
“Decreto Ristori” |
Art. 8-bis, DL n. 137/2020
“Decreto Ristori” |
Beneficiari | Esercenti attività d’impresa | · Esercenti attività d’impresa
· lavoratori autonomi · enti non commerciali / ETS / enti religiosi |
Imprese operanti
settori Tabella 1 |
· Imprese operanti settori Tabella 2
· agenzie di viaggi / tour operator (codici “79.11” e “79.12”) con sede operativa nelle zone “rosse” ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020 |
Condizioni | Attività non rientrante tra le attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 DPCM 11.3.2020 | · Ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni (tale condizione non opera per attività alberghiere, agenzie viaggio / tour operator, strutture termali e commercio al dettaglio)
· riduzione fatturato / corrispettivi 2020 pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese 2019 (tale condizione non opera in caso di inizio attività dall’1.1.2019 o domicilio / sede in Comuni “calamitati” al 31.1.2020) |
Riduzione fatturato / corrispettivi 2020 pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese 2019 (tale condizione non opera in caso di inizio attività dall’1.1.2019 o domicilio / sede in Comuni “calamitati” al 31.1.2020) | Riduzione fatturato / corrispettivi 2020 pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese 2019 (tale condizione non opera in caso di inizio attività dall’1.1.2019 o domicilio / sede in Comuni “calamitati” al 31.1.2020) |
Tipologia immobile locato | categoria C/1 | · ad uso non abitativo
· affitto d’azienda |
· ad uso non abitativo
· affitto d’azienda |
· ad uso non abitativo
· affitto d’azienda |
Canone agevolabile | marzo 2020 | · marzo / aprile / maggio / giugno 2020
· aprile / maggio / giugno / luglio 2020 per attività turistico-ricettive solo stagionali · marzo 2020 – aprile 2021 per imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator |
ottobre / novembre / dicembre 2020 | ottobre / novembre / dicembre 2020 |
Misura agevolazione | 60% canone di locazione pagato | 60% canoni di locazione / leasing / concessione pagati (30% per contratti a prestazioni complesse / affitto d’azienda)
(*) per strutture turistico-ricettive in affitto d’azienda, 50% del canone relativo all’affitto |
60% canoni di locazione / leasing / concessione pagati (30% per contratti a prestazioni complesse / affitto d’azienda)
(*) per strutture turistico-ricettive in affitto d’azienda, 50% del canone relativo all’affitto |
60% canoni di locazione / leasing / concessione pagati (30% per contratti a prestazioni complesse / affitto d’azienda)
(*) per strutture turistico-ricettive in affitto d’azienda, 50% del canone relativo all’affitto |
Utilizzo | Mod. F24 codice tributo “6914”
(“6930 per utilizzo da parte del cessionario) |
· Mod. REDDITI 2021
· Mod. F24 codice tributo “6920” (“6931” per utilizzo da parte del cessionario) |
· Mod. REDDITI 2021
· Mod. F24 codice tributo “6920” (“6931” per utilizzo da parte del cessionario) |
· Mod. REDDITI 2021
· Mod. F24 codice tributo “6920” (“6931” per utilizzo da parte del cessionario) |
Cumulo | No | No | No | No |
Cedibilità a terzi | Si | Si | Si | Si |
(*) rispettivamente 20% – 10% per imprese di commercio dettaglio con ricavi superiori a € 5 milioni