Gestione IVA e Associazioni/ETS/ASD/SSD: cosa cambia dal 1° Gennaio 2025
In seguito al decreto legge n. 146/2021, dal 1° gennaio 2025 tutte le associazioni che offrono servizi a pagamento dovranno richiedere l’attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle entrate.
Per questo nuovo adempimento, già prorogato dal 01.07.2024 al 01.01.2025, molti addetti ai lavori si aspettano un’ulteriore proroga. Però, prima o poi, tutte le associazioni che offrono servizi a pagamento a terzi o ai propri associati dovranno adeguarsi ed aprire la partita IVA, indipendentemente dallo scopo e dai destinatari delle attività.
Va chiarito che non esiste alcun obbligo di partita IVA per le Associazioni che non effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a titolo oneroso.
Il contesto di riferimento
È bene sapere che l’IVA è una materia comunitaria e che l’Italia dal 2010 è sottoposta ad una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea per il mancato adeguamento alla normativa europea. Inoltre, il regime fiscale degli Enti di terzo settore è parte integrante del Codice del Terzo settore (Dlgs. 117/2017). Allo stato attuale, l’Italia non ha ancora inoltrato la richiesta per la quale si attende la risposta della Commissione europea per l’entrata in vigore del titolo X del Codice del terzo settore in materia fiscale.
Dal regime di ESCLUSIONE al regime di ESENZIONE iva: cosa significa?
Attualmente, molte delle operazioni svolte dagli enti associativi nei confronti dei propri soci sono escluse dall’IVA (tecnicamente: “fuori campo IVA”). Vengono anche definite “Entrate istituzionali” o “Entrate non commerciali” o “Entrate de-commercializzate” (non sono tre espressioni esattamente identiche, ma facciamo finta lo siano) ed hanno le caratteristiche di essere completamente non tassabili a priori (quindi non sottoposte ad IVA e a tassazione sull’imponibile, quindi esenti IRES). Tuttavia, dal 1° gennaio 2025, queste stesse operazioni diventeranno, invece, COMMERCIALI ma ESENTI IVA. Questo cambiamento implica che, pur non essendo soggette all’applicazione dell’IVA, gli enti dovranno comunque rispettare nuovi obblighi contabili, come l’emissione di fatture elettroniche o scontrini fiscali per alcune tipologie di incassi.
Non solo. A monte l’Associazione dovrà appunto dotarsi di Partita IVA, se non già in possesso.
Cosa cambia per le Associazioni no profit
- Obbligo di aprire una partita IVA: Tutti gli enti non profit, inclusi quelli che oggi non ne dispongono, saranno obbligati a dotarsi di partita IVA per poter gestire le attività esenti da imposta.
- Emissione di fatture e scontrini fiscali: Gli enti dovranno, a seconda della tipologia di entrate, emettere fatture elettroniche, ricevute fiscali, o in alternativa, utilizzare un registratore di cassa per emettere scontrini fiscali, sempre in regime di esenzione IVA.
- Maggiore complessità contabile: Aprire una partita IVA comporta ulteriori adempimenti contabili, come la registrazione e conservazione dei documenti fiscali, detenere e compilare i registri iva, liquidare l’iva a scadenza tramite F24, calcolare e liquidare IRES e IRAP, compilare ed inviare il Modello Unico ENC etc etc.
Entrate delle Associazioni no profit: esenzione o imponibilità iva?
Una delle questioni più rilevanti da chiarire riguarda la natura delle entrate degli enti associativi e come saranno trattate fiscalmente con l’introduzione del nuovo regime. È essenziale distinguere le diverse fonti di reddito, poiché ognuna è soggetta a regole specifiche.
Entrate da Corrispettivi Specifici
I corrispettivi specifici sono i pagamenti ricevuti dagli enti associativi per la partecipazione a attività direttamente collegate ai loro scopi istituzionali da parte dei propri associati e tesserati (che non sono sinonimi ma due qualifiche diverse).
Queste entrate, fino al 2025 escluse dall’IVA, saranno d’ora in poi soggette a ESENZIONE IVA. Ciò significa che, pur non essendo soggette a imposta sul valore aggiunto (ma, a seconda dei casi ancora non ben chiariti potenzialmente sottoposti a IRES e IRAP) gli enti dovranno comunque emettere una fattura elettronica o scontrino fiscale per ogni pagamento ricevuto.
Entrate da Erogazioni Liberali (volgarmente dette “Donazioni”)
Le entrate da erogazioni liberali includono tutte le somme che gli enti ricevono senza alcuna controprestazione, ad importo libero e non predeterminato. Senza instaurare cioè quello che tecnicamente si chiama nel gergo fiscale il NESSO SINALLAGMATICO.
Queste entrate rimarranno escluse sia dall’IVA che dall’IRES, come già avviene oggi, quindi gli enti non saranno obbligati a emettere fatture o scontrini fiscali per esse. Peccato che spesso le Associazioni no profit spaccino per “Erogazioni Liberali” delle proprie vendite di beni o servizi o Corrispettivi specifici.
Senza contare la difficoltà di gestire correttamente quelle campagne di Fundraising in cui gli importi sono predeterminati e portano a ricevere bene e servizi (la tazza-gadget o l’ingresso ad uno spettacolo etc.).
Entrate da Attività Commerciali pure
Le entrate da attività commerciali non sono cambiate rispetto al passato. Per queste era già obbligatorio dotarsi di partita iva ed infatti quelle Associazioni no profit che oggi hanno già partita iva (alcune senza nemmeno saperlo, convinte di avere solo Codice Fiscale) di solito la utilizzavano per:
-Sponsorizzazioni e pubblicità: compensi ricevuti per la promozione di marchi o prodotti.
-Vendita di beni e servizi: la cessione di beni prodotti appositamente per la vendita,
-Noleggio di strutture a terzi (non del medesimo ente di affiliazione nazionale)
-Attività di ristorazione (non i bar sociali)
Queste entrate sono già soggette a IVA e continueranno a esserlo anche con l’introduzione del nuovo regime. La gestione fiscale di queste operazioni, dunque, non subirà variazioni significative rispetto alla normativa attuale.
Entrate da Raccolte Fondi
Il trattamento è diversificato a seconda della tipologia Associativa e si dovrà capire il combinato disposto tra l’obbligo di apertura di partita iva, la scelta del regime fiscale (se ordinario o semplificato) e la Circolare ADE 18/E dell’Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2018. La quale dispone che per le Associazioni con partita iva le entrate da raccolte fondi siano soggette ad IVA!
Impatti per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e SSD
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), che svolgono attività a favore di soci legate alla pratica sportiva, saranno anch’esse coinvolte nel nuovo regime di ESENZIONE IVA. Tuttavia, per le ASD, le nuove norme hanno previsto alcune specifiche differenze rispetto ad altri enti associativi.
Dal 2025, le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica resteranno esenti da IVA (anche se erogate verso non soci). Tuttavia, tutte le altre attività, come la cessione di beni, ad esempio la vendita di materiale sportivo o la somministrazione di alimenti, saranno soggette a IVA. Questo introduce un’importante distinzione tra le attività sportive (esenti IVA) e quelle commerciali pure (soggette a IVA).
Prepararsi al cambiamento: cosa fare?
L’introduzione del regime di esenzione IVA richiederà una serie di adeguamenti da parte delle associazioni. Per non farsi trovare impreparati, è consigliabile iniziare a rivedere la gestione fiscale e contabile dell’ente con largo anticipo rispetto alla scadenza del 1° gennaio 2025. Ecco alcuni passaggi fondamentali da considerare:
Valutazione delle attività: ogni ente deve analizzare con attenzione tutte le proprie attività per determinare quali siano esenti e quali soggette a IVA.
Adeguamento contabile: le associazioni dovranno dotarsi di strumenti adeguati per la gestione della partita IVA e per l’emissione di fatture elettroniche o scontrini fiscali.
Dal 1° gennaio 2025 dovranno essere considerate esenti e non più escluse ai fini IVA le seguenti attività:
- prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei confronti di indigenti da associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287) con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare all’attuazione degli scopi istituzionali.
Le attività appena menzionate, passando da un regime di esclusione dall’IVA a una esenzione, vedranno nella sostanza immutato il carico tributario in quanto non dovranno applicare e quindi versare l’IVA, ma subiranno un aggravio burocratico dato dall’implementazione degli adempimenti connessi alle operazioni esenti dall’IVA.
Dall’esclusione dall’IVA all’imponibilità
Ci sono, poi, attività per le quali il legislatore ha previsto il passaggio dal regime di esclusione a quello di imponibilità IVA.
Questa modifica interesserà i seguenti punti:
- cessioni di beni non strettamente connesse a prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni quali danno diritto;
- cessioni di pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati, ma non in occasione di manifestazioni propagandistiche, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287), con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (anche quando effettuate presso le sedi di queste ultime); nonché le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a favore dei propri associati (e non di soggetti indigenti).
Dall’imponibilità all’esenzione IVA
Inverso, invece, sarà il percorso che faranno le attività riportate di seguito che passeranno dall’essere imponibili a esenti ai fini IVA:
- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone (diverse da soci, associati o partecipanti) che esercitano lo sport o l’educazione fisica;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (e non più solo da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali) a loro esclusivo profitto.
Molti parlano di riforma IVA del Terzo settore, ma in realtà sarà coinvolto tutto il mondo del no profit, anche lo sport e il comparto delle associazioni che non sono ancora entrate, o non hanno intenzione di entrare, nel perimetro del Terzo settore. Tutti ne subiranno le conseguenze e sarà un cambiamento importante.
Le conseguenze per il Terzo settore e per lo sport
L’impossibilità di escludere dalla disciplina IVA molte delle operazioni definibili come tipiche delle associazioni avrà delle conseguenze burocratiche per gli enti, con un impatto anche dal punto di vista della gestione amministrativo-contabile.
Il primo passo sarà quello di dotarsi di una partita IVA: questo adempimento riguarderà non solo gli enti del Terzo settore ma anche quelli appartenenti al comparto sportivo e gli enti non commerciali non iscritti al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il regime di esenzione non escluderà gli enti da tutti gli adempimenti connessi alle diverse operazioni, e i diversi soggetti dovranno adattarsi a questa ennesima novità introdotta dal legislatore.
L’obbligo di fatturazione, anche senza IVA, comporterà l’obbligo di dichiarazione IVA anche senza alcuna IVA da versare/pagare ed in alcuni casi potrebbe esserci l’obbligo di tenuta del registro IVA.
Inoltre, la fatturazione esclusivamente in forma elettronica richiede l’acquisizione e l’utilizzo di un software per l’emissione delle fatture. Si tratta di adempimenti fattibili e gestibili anche da un’associazione di piccole-medie dimensioni che sappia però individuare un paio di volontari competenti. In alternativa, e dopo aver fatto le opportune valutazioni, l’associazione potrebbe dotarsi di un registratore di cassa con emissione di scontrino in esenzione di IVA.
In conclusione, le associazioni che offrono servizi a pagamento devono di iniziare a documentarsi, individuare almeno un paio di volontari competenti, un commercialista di fiducia e prepararsi ad aprire la partita IVA nei primi 15 giorni di gennaio 2025, con decorrenza dall’1° gennaio 2025.
L’obbligo, se sarà confermato, riguarda tutte le associazioni anche gli Enti del Terzo settore pertanto iscritti al RUNTS (anche ODV e APS) ma pure le associazioni sportive dilettantistiche, culturali, religiose, politiche, sindacali e di categoria.
Specificità per ASD e SSD
Dal 1° gennaio 2025 quindi si avrà un cambio epocale per quanto attiene asd e ssd con l’entrata in vigore delle nuove normative riguardanti il trattamento IVA per “le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021”.
Precisiamo che il cd. Decreto Omnibus (D.L. n. 113 del 9 agosto 2024) ha chiarito che, ai fini IVA, le associazioni e società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare fino al 31/12/2024 le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/72 che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA (ci si era posti il dubbio se l’applicazione delle nuove disposizioni avesse decorrenza già dal 17/8/2023, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023).
Volendo esaminare gli adempimenti, di cui al quesito – si rimanda agli articoli in calce per meglio comprendere la materia – occorre distinguere tra le Asd/Ssd che optino per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta di cui all’articolo 36-bis del D.P.R. 633/72 o abbiano aderito (o aderiscano con effetto 1/1/2025, entro il 31/12/2024) al regime di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
Fuori da queste due ipotesi (in cui varrà la dispensa), scatta l’obbligo di fatturazione (elettronica) o di certificazione dei corrispettivi (misuratori fiscali, biglietterie automatizzate, ecc.), registrazione e dichiarazione (dich. Iva, mod. li.pe. periodici, ecc.) delle operazioni interessate.
- Con riferimento a quanto indicato nel quesito, è giusto l’interpello del gentile lettore che in “398” esclude da fatturazione e/o certificazione le quote pagate da tesserati/soci:
- le quote associative rimangono “fuori campo iva”,
le quote campo, corsi, ecc. diventano “esenti IVA” ma possono essere rilasciate semplici ricevute cartacee (senza che debbano essere utilizzate fatture o ricevute/scontrini fiscali o altri mezzi “fiscali” di certificazione delle somme), indicando nel documento ”associazione/società sportiva dilettantistica, in regime forfettario legge 398/91, esonerata dall’obbligo di fattura”. - In regime “398” le Asd/Ssd sono esonerate tranne che per pubblicità e sponsorizzazione e salvo che l’utente non la richieda espressamente (in questo caso occorre emettere fattura).
Se non hanno introiti pubblicitari o di sponsorizzazione, molte a.s.d. hanno solo il codice fiscale. Questi soggetti, se oltre alle mere quote associative hanno anche i cd. “corrispettivi specifici”, dal 1/1/2025 dovranno provvedere ad acquisire la partita IVA, attuando gli adempimenti di cui sopra.
La normativa
Articolo 36 bis del d.l. 75/2023 – Come è noto dal 17.08.2023 “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”.
Trattasi di norma di carattere generale che riguarda quelle prestazioni di servizi inerenti alla pratica sportiva svolte da qualsiasi ente senza scopo di lucro.
Non è tuttavia prevista l’abrogazione del c. 4 dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972, disposizione speciale con cui il legislatore ha previsto a favore delle a.s.d./s.s.d., nel rispetto di determinate condizioni (democraticità, divieto distribuzione utili, devoluzione patrimonio etc.), la de-commercializzazione dei cd. corrispettivi specifici, ossia delle somme pagate da associati, soci o tesserati per quelle prestazioni erogate per attività strettamente connesse all’attività sportiva svolta.
Pertanto, sino al 1° gennaio 2025, i sodalizi sportivi dilettantistici, comprese le s.s.d. (art. 90, c. 1 l. 289/2002), possono ancora considerare “fuori campo Iva” ex c. 4, art 4, del DPR 633/72 i cd. corrispettivi specifici incassati dai propri associati/soci/tesserati. Quelle realtà costituite sotto forma di a.s.d., sussistendone i presupposti, continuano invece tranquillamente a svolgere le proprie attività istituzionali con solo codice fiscale, dunque senza soggiacere ad alcun obbligo contabile/tributario.
Restano e resteranno non assoggettate a IVA le quote associative.
Articolo 5, comma 15-quater d.l. 146/2021 – A partire dal 01.01.2025, termine recentemente prorogato (art. 3, comma 12-sexsies, d.l. 215/2023) in sede di conversione del Decreto Milleproroghe 2024, stante la cancellazione di alcune previsioni contenute nell’articolo 4 DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, dagli enti associativi nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari, rientreranno, seppur in regime di esenzione ex art. 10 D.P.R. 633/1972, nel campo di applicazione dell’Iva.
Si evidenzia che quanto sopra sarà possibile in assenza di “distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva”, fattispecie per cui urge un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
A titolo esemplificativo vedasi la seguente tabelle riferita ad alcune attività svolte da a.s.d./s.s.d.:
TIPOLOGIA ENTRATE | 17/08/2023 – 31/12/2024 | DAL 01/01/2025 | ||
IVA | II.DD | IVA | II.DD | |
Didattica verso tesserati/soci/associati | FUORI CAMPO | NON COMMERCIALE | ESENTE | NON COMMERCIALE |
Didattica verso meri frequentatori | ESENTE | COMMERCIALE | ESENTE | COMMERCIALE |
Affitto campi | ESENTE | COMMERCIALE | ESENTE | COMMERCIALE |
Quote associative | FUORI CAMPO | NON COMMERCIALE | FUORI CAMPO | NON COMMERCIALE |
Somministrazione | 10% | COMMERCIALE | 10% | COMMERCIALE |
Sponsor/Pubblicità | 22% | COMMERCIALE | 22% | COMMERCIALE |