EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – DL 34 DEL 19/05/2020 – PRINCIPALI NOVITA’
1 premessa
È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Si propone di seguito una prima sintesi delle principali novità (a cui seguiranno necessariamente integrazioni post chiarimenti del Mef e dell’Agenzia Entrate).
2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
2.1 ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:
- relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;
- fino al 36.2020, invece che fino al 31.5.2020.
2.2 DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.
Versamenti sospesi | Vecchio termine di effettuazione | Nuovo termine di effettuazione |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti sospesi | Vecchio termine di effettuazione | Nuovo termine di effettuazione |
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | – | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’im-presa. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. | 1.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
2.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE
I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.
Ritenute non operate | Vecchio termine di versamento | Nuovo termine di versamento |
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:
· nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; · nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020. |
31.7.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate:
· dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’; · nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020. |
31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, anche mediante il sostituto d’imposta |
3 Esclusione dei versamenti IRAP
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).
3.1 Contribuenti che restano obbligati al versamento
Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:
- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).
Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.
3.2 Ammontare dei Versamenti esclusi
3.2.1 Determinazione del saldo 2019
Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.
Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).
3.2.2 Determinazione del primo acconto 2020
La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:
- 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.
Si supponga che un’impresa vanti un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:
- 000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 000,00 euro, per i soggetti ISA.
3.3 Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo
Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.
Riprendendo l’esempio formulato nel precedente § 3.2.2 e ipotizzando che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell’acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.
4 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:
- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
5 INDENNITÀ per autonomi, collaboratori e dipendenti
Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).
5.1 Indennità per il mese di aprile 2020
Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportiv
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.
5.2 Indennità per il mese di maggio 2020
Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.
5.3 Indennità per i lavoratori domestici
È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.
6 contributo a fondo perduto
Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.
Sono tuttavia esclusi:
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine.
6.1 condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
6.2 Misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, pari a:
- 000,00 euro, per le persone fisiche;
- 000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
6.3 Modalità di riconoscimento
Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.
7 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETà CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO
Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:
- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.
L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
8 credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.
8.1 Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.
8.2 Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
9 credito d’imposta per la sanificazione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
10 credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi
Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.
11 detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)
È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
11.1 Interventi di riqualificazione energetica
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Limiti di spesa
La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:
- 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus
La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:
- dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Miglioramento della classe energetica dell’edificio
Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
11.2 interventi ANTISISMICI
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
11.3 IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
11.4 COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
11.5 Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tipologie di interventi agevolati
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
- effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.
12 misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione
Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.
12.1 Novità in materia di CIGO e assegno ordinario COVID-19
L’art. 68 del decreto “Rilancio” opera significative modifiche all’art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.
In sintesi, i principali interventi riguardano:
- l’estensione della durata massima del trattamento ordinario;
- l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
- il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario;
- il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
- la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Estensione dei trattamenti
La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di:
- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) secondo la disciplina dell’art. 20 del DL 18/2020 (art. 69 del decreto “Rilancio”)
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all’1.9.2020.
Ampliamento del novero dei beneficiari
Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall’art. 41 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”).
ANF per i beneficiari di assegno ordinario
Un’ulteriore misura di favore consente la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
Obbligo di consultazione sindacale
La norma reintroduce l’obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario. Tale obbligo era stato rimosso dal testo dell’art. 19 del DL 18/2020 in sede di conversione in legge.
Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO
Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.
Misure speciali per la CISOA
Si inserisce una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.
I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
12.2 Novità in materia di CIG in deroga
L’art. 70 del decreto “Rilancio” interviene con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall’art. 22 del DL 18/2020.
Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:
- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.
A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’esonero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Sempre in tema di CIG in deroga, l’art. 71 del decreto in esame definisce, per l’accesso al trattamento successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta all’INPS.
Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
12.3 Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
L’art. 60 del decreto “Rilancio” attribuisce alle Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio la possibilità di concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.
Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla “Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final” – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario e viene concessa:
- per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
- per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.
Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.
13 PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
L’art. 93 del decreto “Rilancio”, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.2.2020 anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, dunque anche in assenza di esigenze:
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o
- di sostituzione di altri lavoratori, o
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle causali.
Seguiranno ulteriori chiarimenti specifici.