Emergenza epidemiologica  da Coronavirus – DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 21.5.2021 n. 69

 

 

 

 

 

1 premessa

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), entrato in vigore il 23.3.2021, sono state ema­nate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

 

Il DL 22.3.2021 n. 41 è stato convertito nella L. 21.5.2021 n. 69, entrata in vigore il 22.5.2021, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

 

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni”.

 

2 esclusioni dal versamento della Prima rata imu per l’anno 2021

Con l’art. 6-sexies del DL 41/2021 convertito è stata prevista l’esenzione dal versamento della pri­ma rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

In particolare, la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i re­quisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.

 

L’esenzione dall’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro tempo­ra­neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

3 sanatoria dei versamenti IRAP – ulteriore proroga

L’art. 01 del DL 41/2021 convertito proroga ulteriormente al 30.9.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020. La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era infatti già stata differita al 30.4.2021.

La disposizione in esame contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comu­ni­tari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazione di sanzioni, né interessi.

Pertanto, i contribuenti che, fino al 30.4.2021, non hanno ancora integrato i carenti ver­samenti (vuoi per difficoltà finanziarie legate all’emergenza sanitaria in atto, vuoi per in­cer­tezza sul calcolo dei massimali), avranno tempo fino al 30.9.2021 per provvedervi.

 

4 canoni di locazione non percepiti

L’art. 6-septies del DL 41/2021 convertito anticipa l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come prevista dall’art. 26 del TUIR, che troverà, quindi, applicazione ai canoni non riscossi dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

In particolare, viene previsto che le disposizioni del novellato art. 26 del TUIR abbiano effetto per “i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”, indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

4.1 Detassazione dei canoni di locazione abitativi non percepiti

Va ricordato che l’art. 26 co. 1 del TUIR è stato modificato dall’art. 3-quinquies co. 1 del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), prevedendo una nuova disposizione relativamente alla tassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti.

In prima battuta, infatti, l’art. 26 del TUIR dispone che i redditi derivanti dai canoni di locazione sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti dal locatore (finché perduri in vita il contratto). Ma, limitatamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la medesima norma prevede una deroga, che consente di sottrarre dall’imposizione i canoni non percepiti a decorrere da un deter­minato evento.

Sul momento da cui decorre la “detassazione” dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti è intervenuta la riforma dell’art. 26 co. 1 del TUIR, operata dal DL 34/2019. In particolare:

  • la “vecchia” formulazione dell’art. 26 del TUIR disponeva che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore;
  • la “nuova” formulazione dell’art. 26 co. 1 del TUIR prevede, ora, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

 

È stata, quindi, anticipata la possibilità di detassare i canoni non percepiti, già dal momento della ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto, senza dover attendere la conclusione del procedimento di sfratto.

4.2 Decorrenza della detassazione dei canoni non percepiti – Novità

La nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR, che ha anticipato la detassazione dei canoni di loca­zione di immobili abitativi non riscossi:

  • doveva originariamente avere effetto “per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020”, comportando, quindi, una differenziazione tra i contratti stipulati fino al 31.12.2019 o dall’1.1.2020;
  • con la conversione del DL 41/2021, l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR è stata anticipata, prevedendo che le nuove disposizioni “hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

 

In pratica, per effetto della conversione del decreto “Sostegni”, la nuova disposizione contenuta nell’art. 26 del TUIR – in base al quale i canoni non percepiti per morosità del conduttore non sono tassati in capo al locatore già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento – trova applicazione a tutti i canoni non percepiti dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Effetti sui modelli REDDITI PF 2021 o 730/2021

La norma ha effetti già sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, poiché il locatore che non abbia percepito alcun canone di locazione nel 2020 per morosità del conduttore e, prima della data di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, abbia effettuato l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità, potrà tassare come reddito fondiario la sola rendita catastale (indicando il codice 4 nella casella “Casi particolari” del quadro RB del modello REDDITI PF 2021, o del quadro B del modello 730/2021).

 

5 Contributo a fondo perduto per le start up

L’art. 1-ter del DL 41/2021 convertito riconosce, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa:

  • che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio:
  • che non hanno diritto al contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021.

 

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00 euro.

Provvedimento attuativo

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le modalità di at­tuazione di tali disposizioni.

 

6 Contributo a fondo perduto – impignorabilità

Viene previsto che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 per i soggetti titolari di partita IVA non può essere pignorato.

 

7 Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Ammi-nistra­zioni con somme iscritte a ruolo – Proroga per il 2021

Con l’art. 1 co. 17-bis del DL 41/2021 convertito, viene estesa anche all’anno 2021 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2020, i crediti:

  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

 

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

  • a decorrere dal 22.5.2021 (data di entrata in vigore della L. 69/2021) e fino al 31.12.2021;
  • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi pre­vi­denziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligato­ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entra­te spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2020;
  • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
  • su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

 

8 Erogazioni in natura ai dipendenti – incremento del­la so­glia di esenzione

Per effetto dell’art. 6-quinquies del DL 41/2021 convertito, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento precedentemente previsto per il solo 2020).

9 Rivalutazione dei beni d’impresa – Estensione ai bilanci al 31.12.2021

L’art. 1-bis del DL 41/2021 convertito dispone che la rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire nel bilancio al 31.12.2021 per i soggetti “solari”, circoscrivendo però tale facoltà:

  • ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;
  • ai soli fini civilistici, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, di cui all’art. 110 co. 3 e 4 del DL 104/2020.

10 Rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale – Affitto d’azienda

L’art. 5-bis del DL 41/2021 convertito introduce una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 6-bis del DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 5.6.2020 n 40, recante la disciplina della rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per:

  • gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti ope­ranti nei settori alberghiero e termale;
  • gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

 

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammor­ta­mento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell’art. 102 co. 8 del TUIR.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

11 Sospensione degli adempimenti per i professionisti malati di COVID-19

L’art. 22-bis del DL 41/2021 convertito dispone la sospensione degli adempimenti nel caso in cui il professionista incaricato contragga il COVID-19.

11.1 Periodo di sospensione

I termini sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale, oppure dal giorno di inizio della per­ma­nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.

L’omissione degli adempimenti che avrebbero dovuto essere eseguiti nel periodo di sospensione non costituisce inadempimento per il professionista e per il suo cliente.

Una volta terminato il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per far fronte all’adempimento. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di rice­vi­mento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della Pubblica Ammi­ni­strazione.

11.2 Rilascio di mandato professionale

La sospensione opera solo in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.

12 proroga della Sospensione dell’esecuzione dei provvedi­men­ti di rilascio degli immobili

L’art. 40-quater del DL 41/2021 convertito proroga la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, disposta dall’art. 103 co. 6 del DL 18/2020:

  • fino al 30.9.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28.2.2020 al 30.9.2020;
  • fino al 31.12.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dalll’1.10.2020 al 30.6.2021.

 

La proroga riguarda:

  • i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità ex 657 ss. c.p.c.);
  • i provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (ex 586 co. 2 c.p.c.).

13 imprese di pubblico esercizio – Esenzione dal “canone uni­co” e dal canone di concessione

In sede di conversione del DL 41/2021 sono state ulteriormente prorogate alcune agevolazioni previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 30.6.2021) sono infatti eso­nerati:

  • dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblici­taria (c.d. “canone unico”), disciplinato dall’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concer­nenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98.

14 Approvazione delle delibere TARI – Proroga

Per effetto dell’art. 30 co. 5 del DL 41/2021, come modificato in sede di conversione, limitatamente all’anno 2021, è prorogato al 30.6.2021 il termine per l’ap­pro­vazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Per l’anno 2021, la comunicazione da parte delle imprese che producono rifiuti urbani di voler uscire dal servizio pubblico per il trattamento dei rifiuti deve essere fatta entro il 31.5.2021, con effetto dall’1.1.2022.

15 Imposta di soggiorno – Proroga della dichiarazione per il 2020

L’art. 25 co. 3-bis del DL 41/2021 convertito ha disposto che il termine per l’invio della dichiara­zio­ne relativa all’imposta di soggiorno o al contributo di soggiorno, che il gestore della struttura ri­cet­tiva deve presentare per il periodo d’imposta 2020, previsto al 30.6.2021, è rinviato al 30.6.2022 (termine entro cui deve essere inviata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021).

16 trattamenti di integrazione salariale

Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga) previsti dall’art. 8 del DL 41/2021, in sede di conversione è stato introdotto il nuovo co. 2-bis, con il quale si stabilisce che i trattamenti in argomento possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che hanno fruito integralmente degli analoghi ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Con il nuovo co. 3-bis, è stato inoltre stabilito che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dall’1.1.2021 al 31.3.2021, sono differiti al 30.6.2021.

17 Differimento dell’entrata in vigore della riforma dello sport

Rispetto ai decreti attuativi della Riforma dello sport, il DL 41/2021 convertito ne modifica la decor­renza che viene fissata:

  • dall’1.1.2022 per il DLgs. 36/2021 (in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici), ad eccezione degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del medesimo decreto (relativi alla disciplina del lavoro sportivo) che si applicano a decorrere dal 31.12.2023;
  • dal 31.12.2023 per i restanti decreti (dal n. 37 al n. 40).

 

 

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