Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Contributo a fondo perduto per le attività chiuse del DL “Sostegni-bis” – Modalità e termini di presentazione delle istanze

1 premessa

L’art. 2 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, ha istituito un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente tra l’1.1.2021 e il 25.7.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Ai sensi dell’art. 11 del DL 23.7.2021 n. 105, conv. L. 16.9.2021 n. 126, una quota pari a 20 milioni delle suddette risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23.7.2021 (data di entrata in vigore del DL 105/2021) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL 25.3.2020 n. 19, conv. L. 22.5.2020 n. 35, rappresentate dalle discoteche, sale da ballo e simili.

Con il DM 9.9.2021 sono stati definiti i soggetti beneficiari, con l’elenco delle attività (codici ATECO) che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, l’ammontare dell’aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto, nonché la procedura di accesso e le modalità di erogazione del contributo.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336230:

  • sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’ac­ces­so ai suddetti contributi;
  • è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza.

2 soggetti beneficiari

Il contributo attività chiuse è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia e che posseggono i seguenti requisiti:

  • la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del
    DL 25.5.2021 n. 73); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data successiva al 25.5.2021 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 26.5.2021, comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, è una di quelle individuate dai codici ATECO elencati nell’allegato 1 del
    DM 9.9.2021 e di seguito riportati. Tale allegato ricomprende i codici ATECO riferiti alle attività per le quali le disposizioni di contenimento dell’epidemia da COVID-19 hanno disposto la chiusura tra l’1.1.2021 e il 25.7.2021 per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Il contributo maggiorazione discoteche è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, e che posseggono i seguenti requisiti:

  • la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 23.7.2021 (data di entrata in vigore del
    DL 23.7.2021 n. 105); tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la par­tita IVA in data successiva al 22.7.2021 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 23.7.2021, comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, è individuata dal codice ATECO “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, attività che alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da COVID-19 previste agli artt. 1 e 2 del DL 25.3.2020
    n. 19.

Attività economiche interessate

Di seguito si riportano i codici ATECO contenuti nell’allegato 1 del DM 9.9.2021.

Codice ATECODescrizione
47.78.31Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
49.39.01Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00Catering per eventi, banqueting
59.14.00Attività di proiezione cinematografica
79.90.11Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat­teni­mento
82.30.00Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01Corsi di danza
90.01.01Attività nel campo della recitazione
90.01.09Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00Attività di musei
91.03.00Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10Gestione di stadi
93.11.20Gestione di piscine
93.11.30Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13Gestione di palestre
93.21Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30Sale giochi e biliardi
93.29.90Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05Organizzazione di feste e cerimonie

Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione:

  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del TUIR.

3 determinazione del contributo

Per discoteche, sale da ballo, night club e attività similari, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, fruendo delle risorse destinate in via prioritaria, fino a un massimo di 25.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Per gli altri soggetti, l’ammontare del contributo, sulla base delle risorse residuali, varia in base ai ricavi/compensi del periodo d’imposta 2019, come di seguito indicato:

  • 3.000,00 euro, per i soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000,00 euro;
  • 7.500,00 euro, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a un milione di euro;
  • 12.000,00 euro, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione di euro.

In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000,00 euro.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili “non prioritarie”, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000,00 euro, l’Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

3.1 Cumulabilità dei contributi

Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice ATECO “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti per entrambi i contributi, possono richiedere con l’istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.

3.2 Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comu­nicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le mi­­sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e suc­cessive modifiche.

In particolare, il contributo a fondo perduto è ascrivibile alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.

Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per la sezione 3.1 il contributo richiesto con l’istanza in esame, si dovesse superare il limite mas­simo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che con­sente di non superare il limite di aiuti di Stato.

Il richiedente può richiedere i contributi in esame solo qualora i predetti massimali non siano superati.

4 presentazione dell’istanza per accedere al contributo

Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 29.11.2021 n. 336230.

4.1 Contenuto dell’istanza

L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’al­tro:

  • una sezione contenente i requisiti per chi intende usufruire del contributo discoteche e una sezione contenente i requisiti per chi intende fruire del contributo attività chiuse;
  • l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Aiuti di Stato

Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora con il contributo in esame il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente inoltre:

  • deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;
  • qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

4.2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 2.12.2021 al 21.12.2021;
  • direttamente o tramite un interme­dia­rio;
  • in via telematica, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • mediante l’apposito modello approvato.

4.3 RICEVUTE

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento, viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

4.4 Presentazione di una istanza sostitutiva

È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente tra­smessa:

  • fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuta emissione dei mandati di pagamento;
  • entro il suddetto termine del 21.12.2021.

4.5 Presentazione della rinuncia

È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell’istanza e com­porta la restituzione del contributo, se erogato.

4.6 Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque in­viata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istan­za o di una rinuncia.

5 erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

  • sulla base delle informazioni contenute nell’istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto” a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso;
  • mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo co­dice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

6 irrilevanza fiscale deI contributI

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle im­poste sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

7 controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accerta­men­to delle imposte sui redditi.

8 sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante, l’Agenzia delle Entrate:

  • recupera il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante re­sti­tuzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante ver­sa­mento delle sanzioni.

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