Emergenza cornavirus -Le nuove sospensioni dei versamenti disposte dal c.d. “Decreto liquidità” – DL 08.04.2020, n. 23

A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID-19 recentemente il Legislatore ha emanato nuove disposizioni urgenti finalizzate, tra l’altro, all’accesso al credito per le imprese e alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi.

In particolare il c.d. “Decreto Liquidità” ha introdotto una sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilato, dei contributi previdenziali / premi INAIL e dell’IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020.

Per l’operatività della sospensione ha rilevanza:

  • la dimensione del contribuente (ricavi / compensi 2019 non superiori / superiori a € 50 milioni);
  • una diminuzione del fatturato / corrispettivi del mese di marzo / aprile 2020 (di almeno il 33% – 50%) rispetto a marzo / aprile 2019.

Sono altresì previste specifiche sospensioni per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019, per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, nonché per gli enti non commerciali.

 

Oggi, 09/04/2020, è stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) l’annunciato DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 9.4.2020.

 

Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto, che vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” (Informativa SEAC 19.3.2020, n. 85).

 

Le nuove sospensioni sono applicabili:

  • alla generalità dei soggetti, per i quali è disposta la “rimessione” in termini per i versamenti scaduti il 16.3 differiti fino al 20.3.2020 ad opera del DL n. 18/2020;
  • ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / contributi / IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020;
  • ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all’IVA scadente nei mesi di aprile e maggio.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

Come accennato, l’art. 21, DL n. 23/2020 dispone la “rimessione in termini” per i versamenti differiti ad opera dell’art. 60, DL n. 18/2020 in base al quale

 

“i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020“.

 

Ora è stabilito che

“i versamenti … di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 “.

 

Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione. Di conseguenza possono essere effettuati entro il 16.4.2020 i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) relativi a:

  • IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
  • ISI e IVAforfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
  • ritenute d’acconto operate a febbraiosu redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
  • tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
  • contributi previdenziali ed assistenzialirelativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

A favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomocon domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioninel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4.2020, ossia in generale nel 2019

è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

  • nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
  • nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fontedi cui agli  23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenzialipremi INAIL.
La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti – artigiani. Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre.

versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensilidi pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

 

Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni
Condizione Sospensione versamenti

(IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)

Ripresa

versamenti

Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 in scadenza nel mese di aprile 2020 30.6.2020

(unica soluzione / prima rata)

Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 in scadenza nel mese di maggio 2020

 

Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni
Condizione Sospensione versamenti

(IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)

Ripresa

versamenti

Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 in scadenza nel mese di aprile 2020 30.6.2020

(unica soluzione / prima rata)

Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 in scadenza nel mese di maggio 2020

 

Esempio 1 La Alfa & Beta sas (soggetto IVA mensile), con ricavi 2019 pari a € 1.150.000, presenta la seguente situazione.

·             fatturato marzo 2019 100.000
·             fatturato marzo 2020 60.000

Poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la società può sospendere il versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di marzo, in scadenza il 16.4, ed effettuare lo stesso il 30.6.2020.

 

Esempio 2 Con riferimento alla società di cui all’esempio 1, si ipotizzi la seguente situazione.

 

·             fatturato aprile 2019 100.000
·             fatturato aprile 2020 80.000

 

Poiché la riduzione del fatturato è inferiore al 33%, la società non può sospendere il

versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di aprile e

pertanto è tenuta al relativo versamento entro il 18.5.2020 (il 16 cade di sabato).

 

Esempio 3 La ditta individuale Mario Bianchi (soggetto IVA trimestrale), con ricavi 2019 pari a € 350.000, presenta la seguente situazione.

·             fatturato aprile 2019 70.000
·             fatturato aprile 2020 40.000

Poichè la riduzione del fatturato è superiore al 33%, il contribuente può sospendere il versamento delle ritenute e contributi previdenziali relativi al mese di aprile nonché dell’IVA del primo trimestre, in scadenza il 18.5 ed effettuare lo stesso il 30.6.2020.

 

 

SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ DALL’1.4.2019 / ENTI NON COMMERCIALI

La sospensione dei versamenti “in autoliquidazione

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

relativi a:

  • ritenute alla fontedi cui agli  23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenzialipremi INAIL.

opera anche a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomocon domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • che hanno iniziato la predetta attività dall’1.4.2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).

versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensilidi pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

 

La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

  • dall’ 8, DL n. 9/2020(imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
  • dall’ 61, DL n. 18/2020(ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivipalestrepiscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazionegelateriepasticceriebar e pub, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che “restano ferme” le sospensioni già previste.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono

nel periodo 2.3 – 30.4.2020

relativi a:

  • versamento delle ritenute alla fontesu redditi di lavoro dipendente / assimilati ex  23 e 24, DPR n. 600/73;
  • versamenti / adempimenticonnessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzioneentro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensilidi pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.

Per tali ultimi soggetti:

  • i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30.6.2020ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
  • l’IVA sospesa va versata entro l’1.6.2020.

 

 

 

 

Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la specifica sospensione (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 e dell’IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dai citati artt. 8 e 61, DL n. 18/2020 interessa i soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dall’art. 18 del “nuovo” Decreto.

Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione.

A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

 

 

 

SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, a favore dei soggetti:

  • con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • con ricavi / compensi non superiori a € 400.000nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d’imposta potevanon operare laritenuta d’acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 – 31.3.2020.

A tal fine il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

  • nondoveva aver sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;
  • doveva rilasciare un’apposita dichiarazioneattestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora l’art. 19, DL n. 23/2020 abroga il citato comma 7 e prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 – 31.5.2020. A ciò si collega l’ulteriore verifica che “nel mese precedente” non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate):

  • in unica soluzione entro il 31.7.2020(in precedenza, 31.5);

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensilidi pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

 

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