DL OMNIBUS

1 premessa

Con il DL 9.8.2024 n. 113, pubblicato sulla G.U. 9.8.2024 n. 186 ed entrato in vigore il 10.8.2024, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. decreto “Omnibus”).

Il DL 9.8.2024 n. 113 è stato convertito nella L. 7.10.2024 n. 143, pubblicata sulla G.U. 8.10.2024
n. 236 ed entrata in vigore il 9.10.2024, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 113/2024, ad esclusione di quelle riguardanti il concordato preventivo, che sono state analizzate nella precedente circolare.

2 indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipen­den­ti (c.d. “bonus Natale”)

L’art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti – reddituali e familiari – che dovrà essere erogata in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “bonus Natale”).

Chiarimenti ufficiali

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.10.2024 n. 19, ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative in relazione al nuovo bonus.

2.1 Ambito applicativo

L’indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.2 Requisiti

Il lavoratore dipendente deve avere:

  • un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d’imposta 2024; ai fini della determinazione del reddito complessivo:
  • rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (in­centivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti), dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 e dell’art. 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019 (regime speciale per i lavoratori impatria­ti), nonché dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati);
  • rilevano altresì i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni, i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la quota di agevolazione ACE ai sensi dell’art. 1 del DL 201/2011 e le mance assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022;
  • non si tiene invece conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR;
  • un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR (in merito, è stato chiarito che non opera la riduzione dell’importo di 75,00 euro, rapportato al periodo dell’anno, di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023);
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico. In alternativa, è suf­­­ficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico e far parte di un nucleo monogenitoriale (vale a dire se l’altro genitore è deceduto o l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato a un solo genitore).

Nuclei familiari monogenitoriali

Per i nuclei familiari monogenitoriali, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’indennità spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, in presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza dell’indennità.

Unioni civili

Sono equiparate ai “coniugi” le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi della L. 76/2016.

Esclusioni

Nei casi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (ai sensi della L. 76/2016), oppure senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

2.3 importo

L’indennità è pari a 100,00 euro ed è rapportata al periodo di lavoro. Nello specifico, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (non sono previste riduzioni dell’importo in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come per i contratti part time).

2.4 regime fiscale

L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

2.5 modalità di riconoscimento

L’indennità è erogata dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Il datore di lavoro è poi tenuto a:

  • riconoscere l’indennità al proprio dipendente;
  • verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora (in tale sede) l’indennità si riveli non spettante;
  • recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’e­­­rogazione in busta paga.

In merito è stato chiarito che la richiesta deve essere presentata:

  • ad un solo datore di lavoro, in caso di presenza di più datori di lavoro;
  • all’ultimo datore di lavoro, in caso di precedenti rapporti di lavoro durante l’anno.

Dichiarazione dei redditi

L’indennità viene rideterminata nella dichiarazione dei redditi del lavoratore e può essere riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta (l’importo dell’indennità risultante dalla dichiarazione verrà computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF).

Nel dettaglio, l’indennità può essere fruita in sede di dichiarazione se il lavoratore:

  • ha percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (come i lavoratori domestici);
  • non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (per esempio perché il lavoratore non ha presentato la dichiarazione sostitutiva non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti);
  • ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.

In sede di dichiarazione dovrà inoltre essere restituita l’indennità erogata dal datore di lavoro al dipendente qualora dovesse risultare non spettante ovvero risultare spettante in misura inferiore.

3 rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto

Con l’art. 7-quinquies del DL 113/2024, inserito in sede di conversione, viene introdotta una disciplina ad hoc per la determinazione, mediante stima diretta, della rendita catastale riferita alle strutture ricettive all’aperto (come i campeggi).

Viene infatti disposto che, a partire dall’1.1.2025:

  • gli “allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione” (ossia i mezzi di pernottamento su ruote quali caravan, roulotte e case mobili), ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per determinare la rendita catastale di tali strutture ricettive;
  • ai fini della stima diretta per la rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
  • all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
  • al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.

3.1 obbligo di aggiornamento catastale

A fronte delle nuove previsioni, gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto devono presentare, dall’1.1.2025 ed entro il 15.6.2025:

  • gli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale, ai sensi dell’art. 8 della L. 679/69;
  • gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ai sensi del DM 701/94.

3.2 Efficacia delle rendite catastali rideterminate

Limitatamente all’anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15.6.2025, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU, in deroga all’art. 1 co. 745 della L. 160/2019).

4 Associazioni e società sportive dilettantistiche – Operazioni verso i soci – Regime di esclusione IVA

L’art. 3 del DL 113/2024, come modificato in sede di conversione in legge, stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, che prevedono il “regime di esclusione IVA” per alcune operazioni effettuate da enti associativi nei confronti dei soci, “possono essere applicate”:

  • sia da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
  • sia da parte delle società sportive dilettantistiche (SSD) senza fini di lucro (in virtù del disposto dell’art. 90 co. 1 della L. 289/2002).

La norma è stata modificata in sede di conversione in legge in quanto il testo originario prevedeva che le suddette disposizioni di favore potevano “ritenersi applicabili” da parte delle ASD e delle SSD. Sembra dunque che il legislatore abbia inteso inserire una formulazione meno incerta.

Si ricorda che l’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 esclude dall’applicazione dell’imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da parte di alcuni enti associativi (tra cui le ASD) quando sono rese, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati, partecipanti, nonché di altre associazioni e dei relativi soci e tesserati delle organizzazioni nazionali di appartenenza.

4.1 Conferma dell’esclusione IVA per le associazioni sportive dilettantistiche

Per quanto concerne le ASD, l’art. 3 del DL 113/2024 conferma che l’esclusione IVA continua ad applicarsi alle operazioni effettuate da tali enti verso i soci, sciogliendo il dubbio sulla possibilità che dette operazioni possano essere attratte nell’ambito applicativo dell’art. 36-bis del DL 75/2023, che dal 17.8.2023 esenta da IVA le prestazioni strettamente connesse allo sport rese da enti senza fini di lucro. In sostanza, nei casi in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, le operazioni restano escluse da IVA.

4.2 Estensione dell’esclusione IVA alle società sportive dilettantistiche

Con la norma in commento, il legislatore chiarisce i dubbi esistenti adottando un’interpretazione estensiva secondo la quale il “regime di esclusione” di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, previsto per le ASD, si applica anche alle operazioni effettuate dalle SSD. Ciò in ragione di quanto disposto dall’art. 90 co. 1 della L. 289/2002, secondo cui “le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

4.3 Comportamenti pregressi

Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima della data di entrata in vigore del DL 113/2024, ossia prima del 10.8.2024.

Pertanto, gli enti che in precedenza abbiano applicato il regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023 alle operazioni verso i soci, ovvero abbiano ritenuto tali operazioni imponibili, non possono far valere per il passato il regime di esclusione.

Per altro verso, viene legittimato il comportamento delle SSD che, in precedenza, sussistendo le con­­dizioni di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, abbiano considerato tali operazioni escluse dall’imposta.

4.4 Abolizione del regime di favore dal 2025

Secondo quanto espressamente richiamato dall’art. 3 del DL 113/2024, il “regime di esclusione IVA” di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 sarà valido soltanto fino alla data di applicazione dell’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, attualmente fissata all’1.1.2025.

Quest’ultima disposizione, infatti, prevede l’abolizione, dal 2025, del regime di favore per gli enti as­sociativi, in quanto si tratta di un regime incompatibile con le norme della direttiva IVA (2006/112/CE). Allo stesso tempo, dal 2025 verranno introdotte nuove ipotesi di esenzione IVA per le operazioni degli enti in parola (comprese le ASD).

5 Cessioni di cavalli – ALiquota IVA del 5%

L’art. 5 co. 4 del DL 113/2024, come modificato in sede di conversione in legge, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in luogo di quella del 22%, per le cessioni di cavalli vivi che soddisfano le seguenti condizioni:

  • i cavalli sono destinati a finalità diverse da quelle alimentari;
  • le cessioni sono effettuate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita dei puledri stessi.

Viene aggiunto, a tal fine, il nuovo n. 1-octies nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

Il testo della disposizione prevedeva originariamente che l’aliquota ridotta si applicasse alle cessioni di puledri effettuate entro 18 mesi dalla nascita. Mediante la modifica apportata in sede di conversione in legge, dunque, il legislatore ha in generale esteso l’ambito applicativo dell’aliquota ridotta.

Decorrenza

L’aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile dal 10.8.2024, data di entrata in vigore del DL 113/2024.

6 regime di esenzione iva per la chiruRgia estetica

L’art. 4-quater del DL 18.10.2023 n. 145 (conv. L. 15.12.2023 n. 191) ha esteso il regime di esenzione IVA, previsto per le prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

La disposizione precisava, al co. 2, che “Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica” effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023, ossia prima del 17.12.2023.

In sede di conversione in legge del DL 113/2024, è stato aggiunto l’art. 7-sexies che riformula la citata norma transitoria del DL 145/2023 stabilendo, in modo più chiaro, che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi prima dell’entrata in vigore del predetto regime di esenzione IVA (17.12.2023), ma che non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

7 incremento delle risorse per il “bonus psicologo”

L’art 11 co. 5-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede che le risorse per il c.d. “bonus psicologo” siano incrementate di 2 milioni di euro per l’anno 2024, portandole a 12 milioni di euro complessivi (comprensivi degli ulteriori 2 milioni di euro previsti dall’art. 4 co. 8-quater del DL 215/2023).

Il “bonus psicologo” è stato introdotto dall’art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021 solo per il 2022, ma successivamente reso strutturale a partire dal 2023 dall’art. 1 co. 538 della L. 197/2022, che ne ha determinato anche le risorse finanziarie.

Il “bonus psicologo” consiste in un contributo, di importo massimo di 1.500,00 euro (rimodulato in funzione dell’ISEE), destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psi­­cologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico, in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000,00 euro.
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