DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”) conv. L. 21.9.2022 n. 142 -Principali novità
1 premessa
Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185 ed entrato in vigore il 10.8.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di crediti d’imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”).
Il DL 9.8.2022 n. 115 è stato convertito nella L. 21.9.2022 n. 142, pubblicata sulla G.U. 21.9.2022 n. 221 ed entrata in vigore il 22.9.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.
2 Detrazioni edilizie – Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura – Responsabilità solidale del cessionario
L’art. 33-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, ha limitato la responsabilità dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “dolo o colpa grave”.
Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene limitato ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020.
Crediti per i quali non è stato rilasciato il visto di conformità o l’attestazione di congruità dei costi
Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità dei costi ai sensi dell’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, la limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave può valere solo se il cedente acquisisce, ora per allora, i visti di conformità e le asseverazioni in commento non predisposti all’epoca.
La disposizione si applica a condizione che il cedente:
- sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del DLgs. 385/93, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 dello stesso DLgs. ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005;
- coincida con il fornitore.
3 crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas – proroga al terzo trimestre 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 convertito conferma l’estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
4 credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca – proroga
L’art. 7 del DL 115/2022 convertito prevede la proroga al terzo trimestre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di carburante riconosciuto dall’art. 18 del DL 21/2022 per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
5 riduzione dell’iva sul gas per il quarto trimestre 2022
L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 convertito prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.
6 accise e iva sui carburanti – proroga agevolazioni
L’art. 8del DL 115/2022 convertito ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
Successivamente al 20.9.2022, ulteriori proroghe delle predette misure agevolative sono state previste:
- dal DM 30.8.2022, per il periodo dal 21.9.2022 al 5.10.2022;
- dal DM 13.9.2022, per il periodo dal 6.10.2022 al 17.10.2022.
7 attività di trasporto di persone – concessione di contributi
L’art. 9 del DL 115/2022 convertito istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili due fondi, relativi al 2022, diretti a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici:
- un primo, pari a 40 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’IVA, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;
- un secondo, pari a 15 milioni di euro, destinato al riconoscimento per gli operatori economici esercenti servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del DLgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del DLgs. 422/97, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003, di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022, al netto dell’IVA, per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa Euro V di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 18.6.2009 n. 595.
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Irrilevanza fiscale
I contributi che saranno concessi:
- non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Imprese di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI
L’art. 9 del DL 115/2022 convertito abroga i co. 6-bis e 6-ter dell’art. 3 del DL 50/2022 convertito, che stanziavano fondi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus.
8 Contributi a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi
A fronte degli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, con l’art. 9-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato istituito un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica.
Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
Presentazione delle domande
Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.
9 fringe benefit – soglia di esenzione per il 2022 – incremento e ampliamento
In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL 115/2022 convertito prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
10 Esonero parziale dei contributi a carico dei dipendenti
L’art. 20 del DL 115/2022 convertito dispone l’incremento dell’1,2% dell’esonero dello 0,8% (per un totale quindi del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di cui all’art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Periodo di applicazione
L’incremento è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 e comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
11 ESTENsIONE DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI
L’art. 22 del DL 115/2022 convertito dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.
11.1 NUOVE CATEGORIE
Il bonus viene riconosciuto:
- ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
- ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all’art. 32 co. 11 del DL 50/2022;
- ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.
Inoltre la norma modifica l’art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l’indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l’1.7.2022 (invece del 30.6.2022).
11.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE
Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell’indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.
Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l’INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.
12 indennità una tantum dei lavoratori autonomi e professionisti – rifinanziamento del Fondo – presentazione delle domande
L’art. 23 del DL 115/2022 convertito prevede un ulteriore finanziamento del Fondo destinato all’erogazione di un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS e i professionisti con Cassa di previdenza, di cui all’art. 33 del DL 50/2022.
In particolare, le risorse del Fondo in argomento sono incrementate da 500 milioni di euro a 600 milioni di euro per l’anno 2022.
12.1 requisiti
Il DM 19.8.2022, pubblicato sulla G.U. 24.9.2022 n. 244, ha definito i requisiti di accesso all’indennità una tantum, stabilita nella misura di 200,00 euro. In particolare, i lavoratori autonomi e i professionisti devono:
- aver percepito un reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000,00 euro;
- essere iscritti alla gestione di appartenenza alla data del 18.5.2022 (entrata in vigore del
DL 50/2022) e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data; - aver effettuato, entro il 18.5.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.5.2022);
- non aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18.5.2022.
Per beneficiare anche dell’integrazione di 150,00 euro introdotta dall’art. 20 del DL 23.9.2022
n. 144 (DL “Aiuti-ter”) è necessario aver percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.
12.2 presentazione della domanda
Le domande di accesso all’indennità di 200,00 euro e all’integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:
- all’INPS (circ. INPS 26.9.2022 n. 103);
- alla Cassa di previdenza obbligatoria in cui il soggetto risulti iscritto.
Il termine finale entro il quale poter presentare l’istanza è stato fissato al 30.11.2022.
13 DIRITTO DI ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE
L’art. 23-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, proroga al 31.12.2022 i termini connessi alla fruizione del lavoro agile per:
- i lavoratori fragili, per i quali troverà nuovamente applicazione l’art. 26 co. 2-bis del DL 18/2020 (la cui efficacia era venuta meno lo scorso 30.6.2022), secondo cui la prestazione può essere svolta normalmente in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- i lavoratori genitori di figli “under 14”, per i quali il diritto a rendere la prestazione in modalità agile anche senza accordi individuali troverà nuovamente applicazione, ai sensi dell’art. 90
co. 1, primo periodo, del DL 34/2020 (la cui efficacia era venuta meno lo scorso 31.7.2022), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; - i lavoratori pubblici e privati che, in base alla valutazione dei medici competenti, siano considerati maggiormente esposti al rischio di contagli in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.
14 Lavoro agile per il settore privato
L’art. 25-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, proroga al 31.12.2022 l’efficacia dell’art. 90 co. 3 e 4 del DL 34/2020, che nella fase emergenziale ha consentito di:
- ricorrere allo smart working senza la sottoscrizione degli accordi individuali;
- trasmettere al Ministero del Lavoro i soli nominativi dei lavoratori operanti in modalità agile e la data di cessazione dello stesso.
L’efficacia di tali disposizioni era venuta meno il 31.8.2022.
15 Definizione delle liti fiscali pendenti in Cassazione – Notifica del ricorso
L’art. 5 della L. 31.8.2022 n. 130 ha previsto una definizione delle liti fiscali pendenti presso la Corte di Cassazione, la quale, al ricorrere dei requisiti previsti, comporta uno stralcio dell’imposta pari all’80% o al 95%.
Con l’art. 41-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato eliminato il riferimento della pendenza della lite al 15.7.2022.
Per accedere alla definizione è quindi necessario che il ricorso per Cassazione sia stato notificato alla controparte entro il 16.9.2022 (data di entrata in vigore della L. 130/2022).
16 ANTICIPo DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
L’art. 21 del DL 115/2022 convertito prevede l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per quest’anno e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche. Nel dettaglio, si prevede che:
- il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24 co. 5 della
L. 41/86, per l’anno 2021 venga anticipato all’1.11.2022; - la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 sia anticipata, per una quota pari al 2%, per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.
L’incremento sarà riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile non superi l’importo di 2.692,00 euro. In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dall’1.1.2023, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento sarà considerato al netto dell’incremento transitorio in questione.
17 modifiche al limite di impignorabilità DELLE PENSIONI
L’art. 21-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, interviene in materia di crediti impignorabili sostituendo il co. 7 dell’art. 545 c.p.c. e indicando limiti specifici riferiti agli assegni pensionistici.
In sintesi, si stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate:
- per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
- con un minimo di 1.000,00 euro.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla legge (ex art. 545 co. 3, 4 e 5 c.p.c. e di speciali disposizioni normative).
18 contributo straordinario per le imprese del settore energetico – modifica regime sanzionatorio
L’art. 42 del DL 115/2022, rimasto invariato in sede di conversione in legge, ha modificato l’impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo straordinario contro il “caro bollette” determinato sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico ex art. 37 del DL 21/2022.
La sanzione ordinaria per il versamento tardivo del saldo, che è dovuto entro il 30.11.2022 ed è pari al 60% del contributo, e la riduzione derivante dall’istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti effettuati entro il 15.12.2022.
Analoga misura è stata prevista per il versamento tardivo dell’acconto (che era dovuto entro il 30.6.2022), per il quale la sanzione ordinaria e la riduzione derivante dal ravvedimento operoso si rendevano applicabili ai soli versamenti effettuati entro il 31.8.2022.
Dopo le predette date, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 è determinata in misura doppia.
Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati.
La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume efficacia già a decorrere dal 10.8.2022, ossia dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022.
19 rifinanziamento del “bonus psicologo”
L’art. 25 del DL 115/2022 convertito dispone un incremento delle risorse destinate al c.d. “bonus psicologo”, introdotto dall’art. 1-quater co. 3, quarto periodo, del DL 30.12.2021 n. 228 e attuato con il DM 31.5.2022.
Nello specifico, le risorse finanziarie passano da 10 milioni di euro a 25 milioni di euro per l’anno 2022 e di conseguenza viene prevista una nuova ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome.
20 Rifinanziamento del Fondo per il “bonus trasporti”
L’art. 27 del DL 115/2022 convertito dispone l’aumento, da 79 a 180 milioni di euro, delle dotazioni finanziarie destinate al Fondo per il riconoscimento del c.d. “bonus trasporti” di cui all’art. 35 del DL 50/2022.
Il buono, di importo massimo pari a 60,00 euro, può essere:
- riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro;
- utilizzato per l’acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
21 installazione di vetrate panoramiche amovibili – semplificazione
L’art. 33-quater del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, prevede l’introduzione degli interventi di realizzazione e installazione di vetrate amovibili e totalmente trasparenti (c.d. “VEPA”) tra quelli di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/2001, purché tali elementi:
- siano diretti ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio;
- non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
- favoriscano una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.