DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) conv. L.19.12.2019 n. 157 – Principali novità

1 premessa

Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301), preve­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, mentre la L. 157/2019 è entrata in vigore il 25.12.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019 convertito.

2 principali novità fiscali

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

 

 

Argomento Descrizione
Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:

·       alle imposte sui redditi e relative addizionali;

·       alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

·       all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

·       solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;

·       a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

 

Argomento

 

Descrizione
Presentazione dei modelli F24
contenenti
compensazioni – Obbligo di
utilizzare i
servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate –
Estensione
Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

·       di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;

·       dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Accollo fiscale con compensazione di crediti – Divieto Per effetto dell’art. 1 del DL 124/2019 convertito, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. “accollo fiscale”, nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall’accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d’imposta a disposizione dell’accollante.

Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito.

Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell’accollante e dell’accollato.

In capo all’accollato viene recuperato il debito d’imposta, con responsabilità solidale dell’accollante.

Controllo
preventivo delle compensazioni – Scarto dei
modelli F24 – Sanzioni
L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l’art. 4 co. 5 – 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, op­pure pari a 250,00 euro per importi su­periori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fis­sa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

Compensazione
crediti
commerciali
verso Pubbliche Ammini­stra­zioni con somme iscritte a ruolo –
Proroga per il 2019 e 2020
Con l’art. 37 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:

·       maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

·       relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;

·       non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

·       a decorrere dal 25.12.2019 (data di entrata in vigore della L. 157/2019) e fino al 31.12.2020;

·       in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi pre­vi­denziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligato­ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entra­te spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019;

·       qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;

·       su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

Modifica
della misura
delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP
L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e se­con­da rata de­gli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sosti­tutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo comples­si­va­mente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto anche sul periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”), con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto com­ples­sivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del DLgs. 23/2011).

Soggetti interessati dalla modifica

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93):

·       esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­pro­va­ti gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata con­cretamente applicata;

·       dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

·       partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che de­vo­no dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;

·       applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;

·       applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

·       determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

·       ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e se­con­da rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.

Imposte interessate dalla modifica

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressamente citate dalla norma), anche all’imposta sostitutiva per il regime for­fe­tario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di ver­sa­mento dell’ac­conto, quali, ad esempio:

·       la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;

·       I’IVAFE di cui all’art. 19 co. 18 – 22 del DL 201/2011;

·       l’IVIE di cui all’art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011.

Effetti sugli acconti relativi al 2019

Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”):

·       resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);

·       la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;

·       in caso di versamento in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata, l’acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).

Per gli altri contribuenti restano ferme le “vecchie” modalità.

Effetti sugli acconti a regime

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”), la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per i contribuenti ISA, da un lato, e per i contribuenti estranei agli ISA, dall’altro, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).

In particolare, per i soggetti ISA:

·       sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;

·       se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Per gli altri soggetti, restano ferme le “vecchie” modalità.

Consegna e
trasmissione telematica delle certificazioni
del sostituto d’imposta –
Nuovi termini
dal 2021
Per effetto dell’art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:

·       la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d’imposta;

·       la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata

Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Certificazioni relative al periodo d’imposta 2019

Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:

·       inviate in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);

·       consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.

Trasmissione telematica dei dati per la
precompilazione delle dichiarazioni – Nuovi termini dal 2021
Per effetto dell’art. 16-bis co. 4 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata

Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 aprile.

Comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2019

Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d’imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:

·       il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie;

·       il 28.2.2020 (non rileva l’anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o detraibili (comprese le spese veterinarie).

Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli –
Nuovi termini
dal 2021
Per effetto dell’art. 16-bis co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.

Presentazione dei modelli 730 – Nuovo termine dal 2021

A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato).

Presentazione dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:

·       7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

·       23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.

Trasmissione telematica dei modelli 730 – Nuovi termini dal 2021

A decorrere dal 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d’im­posta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all’Agen­zia delle Entrate entro:

·       il 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

·       il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

·       il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

·       il 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

·       il 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l’effettuazione dei conguagli.

Trasmissione telematica dei modelli 730/2020

I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

·       da parte del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, entro il 7.7.2020;

·       da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, entro:

–         il 29.6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

–         il 7.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

–         il 23.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato

Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730 all’Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Effettuazione dei conguagli in capo al contribuente

Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2021 vengono ridefinite anche le scadenze per l’effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d’imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero secondo mese successivo per i pensionati).

Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Ravvedimento operoso – Limiti temporali Per effetto dell’art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.

Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.

In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.

Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.

Interessi fiscali – Rimodulazione L’art. 37 co. 1-ter e 1-quater del DL 124/2019 convertito prevede una generale rimodulazione dei tassi di interesse previsti dalla legislazione fiscale, ad oggi fissati dal DM 21.5.2009.

Nello specifico, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.

Provvedimento attuativo

Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Utilizzo
dei file
delle fatture
elettroniche
L’art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l’art. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Am­mi­nistrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall’art. 21
co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quan­tità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del con­tribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:·       dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);

·       dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Restano ferme le disposizioni speciali in tema di fatturazione elettronica, anche con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione delle e-fatture, relative alle operazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica (DIS, AISE, AISI).

Prestazioni
sanitarie nei
confronti di
persone fisiche – Proroga del
divieto di
emissione di
fatture
elettroniche
Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l’art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del
DL 23.10.2018 n. 119).Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).
Imposta di bollo sulle fatture
elettroniche
L’art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l’art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche:

·       l’importo dovuto;

·       la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;

·       gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Versamenti fino a 1.000,00 euro annui

Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

Reverse charge per appalti e subappalti L’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l’introduzione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate:

·       tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;

·       presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusioni

La nuova disciplina non si applica:

·       alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);

·       alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).

Efficacia

L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).

Lotteria
degli scontrini – Rinvio – Premi speciali
Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. “lotteria degli scontrini”, con lo scopo di rafforzare l’efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.

Quadro normativo

La “lotteria degli scontrini” consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi messi in palio.

La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell’estrazione:

·       il cliente dovrà comunicare all’esercente, all’atto dell’acquisto, il proprio codice identificativo (“codice lotteria”);

·       l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’ope­razione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).

Rinvio della lotteria all’1.7.2020

L’art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall’1.1.2020 all’1.7.2020 l’avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all’entrata in vigore, a re­gime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Rinvio al 30.6.2020 dell’adeguamento dei registratori telematici

Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l’attuazione della lotteria, vale a dire l’acquisizione del “codice lotteria” dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).

Sistema di segnalazione delle violazioni

In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall’art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.

Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l’esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall’Agen­zia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Esenzione fiscale dei premi

Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell’ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall’imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.

Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici

La definizione delle modalità di estrazione, dell’entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.

L’art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:

·       vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

·       vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura web dell’Agenzia delle Entrate).

Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l’attribuzione dei premi per gli esercenti

Semplificazione degli adempimenti IVA L’avvio graduale dell’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell’introduzione della predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.

Conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall’art. 16 del DL 124/2019 convertito:

·       il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;

·       la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.

Scadenze dell’“esterometro”

Grazie ad una modifica dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.

La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Invio
dei corrispettivi
mediante
strumenti evoluti di incasso
L’art. 21 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall’1.1.2021, in favore dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, la possibilità di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi avvalendosi di sistemi evoluti di incasso che consentano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Credito d’imposta su commissioni per pagamenti
elettronici
Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l’art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

·       mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;

·       in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.

 

 

Argomento Descrizione
Autotrasportatori – Incentivi per il rinnovo del
parco veicolare
Mediante l’art. 53 del DL 124/2019 convertito vengono stanziate risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

L’entità dei contributi (che sarà meglio definita nel DM attuativo):

·       sarà compresa tra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro per ciascun veicolo;

·       sarà differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

 

 

Argomento Descrizione
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale L’art. 8 del DL 124/2019 convertito stabilisce che, per ciascun trimestre, il rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale
(art. 24-ter del DLgs. 504/95) è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso.DecorrenzaLa disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dall’1.1.2020.
Frodi nell’acquisto
di veicoli
fiscalmente
usati
L’art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006).

Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Unione europea.

Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo.

Modalità della verifica

I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Di­rettore dell’Agenzia delle Entrate.

Argomento Descrizione
Introduzione
del documento amministrativo semplificato
telematico
Modalità di attuazione

I tempi e le modalità di esecuzione saranno stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

L’art. 11 del DL 124/2019 convertito prevede che, entro il 30.6.2020, sia introdotto l’ob­bligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

Modalità di attuazione

I tempi e le modalità per l’introduzione del predetto obbligo saranno fissati con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

TARI –
Determinazione e tariffe
Gli artt. 57-bis e 58-quinquies del DL 124/2019 convertito modificano la disciplina della TARI e stabiliscono, in particolare:

·       la proroga della modalità di misurazione del tributo da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti;

·       la fissazione al 30 aprile del termine di deliberazione delle tariffe per l’anno 2020 (il termine di deliberazione viene quindi scollegato da quello previsto per la deliberazione del bilancio di previsione);

·       l’accesso alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate (è previsto un bonus sociale anche per le utenze domestiche del servizio rifiuti, secondo criteri simili a quelli già stabiliti per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico);

·       la modifica della disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

Argomento Descrizione
Tasse
automobilistiche – Pagamento tramite pagoPA
L’art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA” di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Aumenti dell’imposta di soggiorno L’art. 46 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito, modificando l’art. 4 del DLgs. 23/2011, prevede la possibilità di raddoppiare l’imposta di soggiorno nei capoluoghi più turistici.

I Comuni capoluogo di Provincia che hanno avuto presenze turistiche per un numero 20 volte superiore a quello dei residenti, infatti, possono elevare l’imposta di soggiorno fino all’importo massimo di 10,00 euro per notte (in luogo del limite massimo di 5,00 euro per ciascuna persona e per ogni notte di soggiorno).

I Comuni che potranno aumentare fino a 10,00 euro l’imposta di soggiorno saranno individuati con un apposito DM.

 

3 altre principali novità

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

 

Argomento Descrizione
Progressiva
riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti
Con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:

·       l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022;

·       dall’1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro.

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all’attività di cambiavalute.

Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

·       per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);

·       per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Obbligo di
accettare
pagamenti
tramite carte
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità te­cnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

Il DL 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.

 

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