DL 119 del 24 ottobre 2019 – Decreto collegato alla Finanziaria 2019

 

 

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2019 – DL 23.10.2018, n. 119

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto c.d.“Collegato alla Finanziaria 2019” contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

 

Tra le novità previste si segnala:

la definizione agevolata dei PVC / avvisi di accertamento;

la definizione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (“rottamazione-ter”);

la definizione agevolata delle liti pendenti;

l’introduzione di nuove regole in materia di emissione / registrazione delle fatture (elettroniche) e di detrazione dell’IVA;

l’obbligo di memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

 

Con la pubblicazione sulla G.U. 23.10.2018, n. 247, è entrato in vigore dal 24.10.2018, il DL n. 119/2018, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.

 

Le novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE  -Art. 1

È prevista la definizione dei PVC consegnati entro il 24.10.2018.

La definizione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/97.

 

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31.5.2019 con le modalità stabilite da uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento di cui agli artt. 43, DPR n. 600/7 e 57, DPR n. 633/72, tenendo conto anche del raddoppio dei termini di cui all’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, DL n. 78/2009.

 

Nella dichiarazione non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite di cui agli artt. 8 e 84, TUIR.

In presenza di un PVC consegnato a soggetti che producono redditi in forma associata di cui all’art. 5, TUIR o che hanno optato per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR, la dichiarazione in esame può essere presentata dai soci al fine di regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

 

Il versamento delle imposte autoliquidate nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, va effettuato entro il 31.5.2019 senza applicazione delle sanzioni ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e degli interessi.

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, oltre alle suddette somme devono essere corrisposti, a partire dall’1.5.2016, gli interessi di mora di cui all’art. 114, par. 1, Regolamento UE n. 952/2013.

 

La definizione è perfezionata con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.5.2019.

Alla sanatoria in esame si applicano le disposizioni in materia di rateazione, attestazione dell’effettivo versamento e inadempimento nel versamento delle rate di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 218/97 ad eccezione del numero di rate. Infatti, le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (in luogo di 8 rate / 16 se le somme dovute superano € 50.000).

 

È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.

In caso di mancato perfezionamento l’Ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

 

Va evidenziato che con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31.12.2015 oggetto dei PVC i termini di accertamento di cui agli artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs. n. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO – Art. 2

È prevista:

 la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data.

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018.

 la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio di cui agli artt. 5 comma 1, lett. c) e 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 24.10.2018. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data;

 il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento.

 

Le predette sanatorie sono perfezionate con il versamento delle somme in unica soluzione / prima rata entro i suddetti termini.

 

Sono applicabili le disposizioni, in materia di rateazione, attestazione dell’effettivo versamento e inadempimento di versamento delle rate, di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 218/97 ad

eccezione del numero di rate. Infatti, le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (in luogo di 8 rate / 16 se le somme dovute superano € 50.000). È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.

 

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, il debitore deve corrispondere, oltre alle suddette somme, a partire dall’1.5.2016 gli interessi di mora di cui all’art. 114, par. 1, Regolamento UE n. 952/2013.

La definizione è esclusa per gli atti emessi nell’ambito della c.d. “voluntary disclosure”.

La definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate a specifici Provvedimenti

dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-TER) – Art. 3

Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

 

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

 affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

 maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

 

Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.

 

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

 

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

L’Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili:

 presso i propri sportelli;

 nell’area riservata del proprio sito Internet.

 

 

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo

riguardanti:

 recupero di aiuti di Stato;

 crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

 multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;

risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa

all’importazione, per le quali l’art. 5 del Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione.

 

 

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

entro il 30.4.2019. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;

 utilizzando l’apposito modello. Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

 

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30.6.2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

in unica soluzione;

in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo. In tal caso:

 il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va effettuato entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019;

non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

 mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;

 mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;

 presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

 

 

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

 sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima/unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73). La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

 l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

 il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A..

 

 

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e che provvedono, entro il termine differito al 7.12.2018, all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

 

Sulle singole rate sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo. L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un’apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’art. 4 del Decreto in esame (debiti di importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010).

 

Quanto dovuto può essere compensato con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

 

A seguito del pagamento della prima delle rate differite, si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia intervenuto il primo incanto con esito positivo.

 

Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in unica soluzione entro il 31.7.2019.

La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

 della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:

 per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata.

 

Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;

 per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017.

Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);

 della c.d. “rottamazione-bis”, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

 

Detti soggetti pertanto, qualora effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio / settembre / ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter sull’importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019).

La rottamazione-ter in esame è consentita anche relativamente ai debiti relativi a carichi:

 oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (ossia presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;

 oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (ossia presentate entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

 

 

ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A € 1.000 – Art. 4

È disposto l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al

24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorchè riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.

 

Va evidenziato che:

 quanto versato fino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito;

 le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondere relativamente ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti / in scadenza. In mancanza anche di questi ultimi, tali somme sono rimborsate.

 

Le disposizioni in esame non sono applicabili ai debiti relativi ai carichi relativi al recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali, nonché alle risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e all’IVA riscossa all’importazione.

 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI CONTROVERSIE TRIBUTARIE – Art. 6

È riproposta la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

 

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

 del 50% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

 del 20% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, possono essere definite con il pagamento:

 del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018;

 del 40% negli altri casi.

 

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Sono definibili le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

 le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, e l’IVA all’importazione;

 le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589.

Va tenuto presente che:

 la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.5.2019. In caso di importi superiori a € 1.000 è

consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali.

Il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.8, 30.11, 28.2, 31.5 di ciascun anno a partire dal 2019;

 sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi legali calcolati dall’1.6.2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97;

 in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

 

Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata ex art. 1, comma 4, DL n. 148/2017, dei carichi affidati all’Agente della riscossione, la definizione è perfezionata con il versamento entro il 7.12.2018 delle residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018.

Per ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato), entro il 31.5.2019 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo) ed effettuato un distinto versamento.

 

Va evidenziato che:

 dagli importi dovuti si scomputano quanto già versato in pendenza di giudizio;

 la definizione non comporta la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;

 gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 23.10.2018.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.6.2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2020.

 

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 24.10.2018 al 31.7.2019.

 

L’eventuale diniego della definizione è notificato entro il 31.7.2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

 

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nello stesso termine.

Il processo si estingue in assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2020 dalla parte che ne ha interesse.

La definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

Entro il 31.3.2019 ciascun Ente territoriale può stabilire l’applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui lo stesso è parte.

 

 

REGOLARIZZAZIONE SOCIETÀ / ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 7

A favore delle società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI è riconosciuta la possibilità di avvalersi di alcune delle definizioni previste dal Decreto in esame e, in particolare:

 della dichiarazione integrativa speciale prevista dall’art. 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta, nel limite di € 30.000 di imponibile annuo;

 della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’art. 2. A tal fine è richiesto il versamento di un importo pari al:

  • 50% delle maggiori imposte accertate (con esclusione dell’IVA, dovuta integralmente);
  • 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

 della definizione agevolata delle liti pendenti dinnanzi alle Commissioni tributarie, prevista dall’art. 6. A tal fine va effettuato il versamento dei seguenti importi, differenziati a seconda della situazione.

 

 

Situazione Importi dovuti
Pendenza della lite nel primo grado di giudizio

 

40% del valore della lite

5% delle sanzioni e degli interessi accertati

 

Soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018

 

10% del valore della lite

5% delle sanzioni e degli interessi accertati

 

Soccombenza in giudizio della società / associazione sportiva nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018

 

50% del valore della lite

10% delle sanzioni e degli interessi accertati

 

 

L’associazione / società sportiva non può avvalersi delle predette definizioni nel caso in cui l’ammontare delle sole imposte accertate / in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo ricorso, è superiore a € 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.

È comunque possibile avvalersi della definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli artt. 2 e 6 del Decreto in esame.

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRATIVA SPECIALE – Art. 9

È prevista la correzione di errori / omissioni e l’integrazione, fino al 31.5.2019, delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini IRES / IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.

 

Va evidenziato che:

 l’integrazione è consentita nel limite di € 100.000 di imponibile annuo ai fini delle predette imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di € 100.000 di imponibile annuo per cui è ammessa l’integrazione;

 l’integrazione è ammessa fino a € 30.000 in caso di dichiarazione di un imponibile inferiore a € 100.000 nonché di dichiarazione senza debito d’imposta per perdite ex artt. 8 e 84, TUIR.

 

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:

un’imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF / IRES ai fini delle imposte sui redditi / relative addizionali / imposte sostitutive delle imposte sui redditi / contributi previdenziali / IRAP;

un’imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute;

l’aliquota media per l’IVA, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta / soggette a regimi speciali.

 

Qualora non sia possibile determinare l’aliquota media è applicabile l’aliquota IVA ordinaria

del 22%.

 

Ai fini in esame il contribuente deve:

inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per uno / più periodi

d’imposta per i quali, al 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l’accertamento di cui agli artt.

43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97;

versare spontaneamente in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.7.2019, senza

possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97. Il versamento può essere effettuato in

10 rate semestrali di pari importo; il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30.9.2019.

 

La procedura si perfeziona dal momento di versamento di quanto dovuto in un’unica

soluzione o della prima rata.

 

In caso di mancato / parziale versamento di quanto dovuto:

 la dichiarazione integrativa speciale “è titolo” per la riscossione delle imposte dovute in base agli

imponibili indicati;

 per il recupero delle somme non corrisposte, sono applicabili le disposizioni dell’art. 14, DPR n. 602/72 in materia di iscrizione a ruolo e sono dovuti gli interessi legali e la sanzione pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento entro 30 giorni.

Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite di cui agli artt. 8 e 84, TUIR.

La dichiarazione integrativa speciale:

non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni / agevolazioni non richieste in precedenza / detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. La differenza tra il credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello della dichiarazione integrativa va versata secondo le modalità sopra evidenziate;

è irrevocabile e va sottoscritta personalmente;

non è ammessa:

  • per i contribuenti che, obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d’imposta dal 2013 al 2016;
  • se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della dichiarazione integrativa;
  • per l’emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o detenute all’estero;
  • per i redditi prodotti in forma associata di cui all’art. 5, TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza ex artt. 115 o 116, TUIR con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Ai soli elementi oggetto dell’integrazione è applicabile l’art. 1, comma 640, lett. a) e b),

Finanziaria 2015, in base ai quali:

 il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73, riferita alla dichiarazione integrativa presentata per l regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;

 il termine per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”.

 

È inoltre previsto che l’utilizzo fraudolento della dichiarazione integrativa speciale per far emergere attività finanziarie / patrimoniali / denaro contante / valori al portatore provenienti da reati diversi da quelli di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), D.Lgs. n. 74/2000 è punito con la sanzione ex art. 5-septies, DL n. 167/90 (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).

 

Resta ferma l’applicazione degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o

utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio), C.p. e dell’art. 12-quinquies, DL n.

306/92 (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).

Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa sono demandate all’Agenzia delle

Entrate.

 

 

 

ATTENUAZIONE REGIME SANZIONATORIO FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art. 10

Per il primo semestre 2019 è introdotto un nuovo regime “attenuato” delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica che prevede:

 la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;

 l’applicazione della riduzione dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

 

 

EMISSIONE FATTURA – Art. 11

Con la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.7.2019:

 la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72;

 nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell’operazione, sempreché diversa dalla data di emissione.

 

 

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE – Art. 12

Con la modifica dell’art. 23, DPR n. 633/72 le fatture (emesse) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. La nuova disposizione non differenzia più tra fattura immediata e differita.

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dall’acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, c.d. “triangolazioni nazionali”, emesse entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione, vanno annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

 

 

ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI – Art. 13

A seguito della modifica dell’art. 25, DPR n. 633/72, sono riviste le modalità di registrazione delle fatture ricevute prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture / bollette doganali relative ai beni / servizi acquistati / importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta.

Con la nuova disposizione è stato soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture / bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.

È mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

 

 

DETRAZIONE IVA A CREDITO – Art. 14

Con la modifica dell’art. 1, DPR n. 100/98 è previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA – Art. 15

All’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 è stato eliminato il riferimento ai soggetti “identificati”, in modo da “limitare” l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

 

 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE – Art. 16

A decorrere dall’1.7.2019 il processo tributario va instaurato con la modalità telematica disciplinata dal DM n. 163/2013 (SIGiT), ad eccezione delle liti nelle quali il contribuente non deve essere assistito da un difensore, ossia per le cause fino a € 3.000. La novità interessa i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato dalla predetta data.

Con una norma di interpretazione autentica è disposto che l’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica.

È prevista la possibilità di attivare, da almeno una delle parti, l’udienza a distanza, ossia con collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente. La richiesta deve essere formulata nel ricorso ovvero nel primo atto difensivo.

 

 

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – Art. 17

Con la modifica del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che a decorrere dall’1.1.2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi.

 

Quanto sopra è applicabile dall’1.7.2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a €

400.000. Come desumibile dalla Relazione accompagnatoria del Decreto in esame ciò interessa

circa 260.000 soggetti. Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018 in base alle previgenti disposizioni.

Il MEF, con un apposito Decreto di concerto con il MISE, può individuare delle zone nelle quali le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, potranno continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale / scontrino fiscale. Come desumibile dalla citata Relazione potranno “essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati”.

 

I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria

(STS), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono assolvere l’obbligo in esame tramite la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al STS. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Per l’acquisto / adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000.

 

Per effetto della soppressione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall’1.1.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73.

Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata (per cassa) persiste l’obbligo di tenuta:

 del registro degli incassi di cui all’art. 18, comma 2, DPR n. 600/73;

 dei registri IVA in caso di opzione per il metodo “registrato = incassato / pagato” ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73.

 

 

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI – Art. 18

Con la modifica dell’art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 viene riproposta la “lotteria dei corrispettivi” prevedendo, a decorrere dall’1.1.2020, la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

 

Per partecipare all’estrazione è necessario che il contribuente, al momento dell’acquisto, comunichi il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

È demandata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, l’emanazione delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione attuativa.

 

Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’art. 9, comma 1, DL n. 87/2018, non trova applicazione alla lotteria in esame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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