DL 10.8.2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) – Principali novità
1 premessa
Il DL 104/2023 è entrato in vigore l’11.8.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2023.
Il DL 104/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 Superbonus al 110% per edifici unifamiliari – Proroga al 31.12.2023
L’art. 24 del DL 104/2023 ha esteso il superbonus al 110% alle spese sostenute fino al 31.12.2023, in relazione agli interventi effettuati da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su:
- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Per la spettanza del superbonus al 110%, rimane necessario che al 30.9.2022 risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).
3 Detrazioni edilizie – Comunicazione di inutilizzabilità del credito d’imposta da opzione
L’art. 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo adempimento in relazione ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Qualora questi crediti risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l’impiego in compensazione, l’ultimo cessionario deve dare comunicazione di ciò all’Agenzia delle Entrate.
Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è avvenuta:
- dall’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza;
- prima dell’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.
La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.
La comunicazione va effettuata con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
4 CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITà DI RICERCA E SVILUPPO NELLA MICROELETTRONICA
L’art. 5 del DL 104/2023 introduce un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
4.1 soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
4.2 spese di ricerca e sviluppo agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi:
- elencati nell’art. 25 par. 3 del regolamento UE 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzatura utilizzati per il progetto, ecc.), esclusi i costi relativi agli immobili;
- sostenuti dall’11.8.2023 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2027.
4.3 Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- in compensazione nel modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000,00 euro) e dall’art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro);
- previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
4.4 certificazione delle attività di ricerca e sviluppo
Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23 co. 2-5 del DL 73/2022.
4.5 incumulabilità con il credito d’imposta RICERCA E SVILUPPO “generale”
La nuova agevolazione è alternativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 200 della L. 160/2019.
4.6 criteri di assegnazione e procedura
I criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.
5 IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE
L’art. 26 del DL 104/2023 ha introdotto un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, sugli extraprofitti delle banche.
5.1 misura dell’imposta straordinaria
L’imposta straordinaria è calcolata sull’incremento del margine di interesse, applicando l’aliquota del 40% al maggiore valore tra:
- l’ammontare del margine di interesse (di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022;
- l’ammontare del margine di interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023.
L’imposta straordinaria va corrisposta in un’unica soluzione, da versare:
- di regola, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30.6.2024);
- per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di cui ai precedenti punti scade nell’anno 2023, entro il 31.1.2024.
5.3 indeducibilità dell’imposta straordinaria
L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini:
- delle imposte sui redditi;
- dell’IRAP.
5.4 ACCERTAMENTO, SANZIONI, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
Per l’accertamento, le sanzioni, la riscossione ed il contenzioso relativi all’imposta straordinaria si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6 decadenza degli aiuti di stato in caso di delocalizzazione – estensione del periodo di sorveglianza per le grandi imprese
L’art. 8 del DL 104/2023, intervenendo sull’art. 5 co. 1 del DL 87/2018, incrementa da 5 a 10 anni il periodo di sorveglianza previsto per la decadenza del beneficio in caso di delocalizzazione.
Per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, in caso di aiuto di Stato che preveda l’effettuazione di investimenti produttivi, qualora l’attività economica incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata o 10 anni per le grandi imprese, è prevista:
- la decadenza dal beneficio, con relativo recupero maggiorato di interessi;
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da due a quattro volte quello dell’aiuto fruito.