Decreto sull’esonero contributivo di autonomi e professionisti in arrivo
È stato firmato il decreto interministeriale riguardante l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti introdotto dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Lo ha reso noto ieri con un comunicato il Ministero del Lavoro, dopo aver ricevuto e recepito le osservazioni del Ministero dell’Economia e delle finanze e avviato al tempo stesso l’interlocuzione con l’INPS per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento.
La firma arriva in prossimità dalla scadenza del 17 maggio 2021 relativa al versamento della prima rata del contributo previdenziale dovuto sul minimale di reddito dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Secondo alcune indiscrezioni, il rinvio del versamento potrebbe rientrare nel decreto “Sostegni-bis”, atteso la prossima settimana in Consiglio dei Ministri.
Si ricorda che il citato comma 20, con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro dopo la modifica apportata dall’art. 3 comma 1 lett. a) del DL 41/2021 (DL “Sostegni”), destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, dovuti dai:
– lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS;
– professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96.
Nel primo caso l’esonero in argomento riguarderebbe gli iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti, Gestione INPS agricoli autonomi, nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
Nel secondo caso rientrerebbero i professionisti iscritti alle casse di previdenza, a titolo di esempio: consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, ecc.
L’esonero non riguarda indistintamente tutti i soggetti sopra indicati, ma è subordinato al possesso di precisi requisiti reddituali e di riduzione del fatturato. Nel dettaglio, la misura è fruibile dai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Inoltre, il successivo comma 21 estende l’ambito soggettivo dell’esonero anche nei confronti di medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Tenuto conto del dettato normativo, la misura potrà essere operativa solo dopo l’emanazione di uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che definiscono criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai citati DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.
Tali decreti dovevano essere adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021. Tuttavia, la loro assenza ha indotto alcuni enti a muoversi in anticipo, prorogando o annullando la prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2021.
Infine, il comma 22-bis (inserito dall’art. 3 comma 1 lett. b) del DL 41/2021) prevede anche che la misura in argomento venga concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nonché nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’agevolazione è altresì subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.