Decreto Ristori Quater
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.11.2020, n. 297 il DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater” contenente “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” al fine di sostenere i settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, volte al contenimento del contagio, adottate con i DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.
Tra le novità introdotte, in vigore dal 30.11.2020, sono previste alcune proroghe / sospensioni dei versamenti tributari / contributivi. In particolare è disposta la proroga:
- del versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte dirette / IRAP, ora estesa anche ai soggetti no ISA che presentano determinati requisiti;
- dei versamenti tributari / contributivi scadenti nel mese di dicembre relativi all’IVA / ritenute su redditi di lavoro dipendente e contributi, a favore di specifici soggetti;
- del versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.
È inoltre prevista la revisione delle disposizioni in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73.
SOSPENSIONE SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020
È confermata la proroga del versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte dirette / IRAP, anticipata dal MEF con il Comunicato stampa 27.11.2020. In particolare è stabilita:
- la proroga al 10.12.2020a favore di tutti gli “operatori economici“;
- la proroga al 30.4.2021a favore:
- delle imprese / lavoratori autonomi no ISAcon ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni e riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019, operanti su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma);
- delle imprese / lavoratori autonomi no ISA, a prescindere dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi 2020, che operano nei settori di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” delle zone “rosse” / nonché ai ristoranti delle zone “arancio”.
Merita evidenziare che in base alla formulazione definitiva della disposizione in esame la colorazione delle zone va individuata avendo riguardo alla situazione al 26.11.2020. Di conseguenza, non rilevando il passaggio di colorazione verificatosi a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 29.11.2020, la proroga spetta anche ai soggetti delle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte passate da zona “rossa” a zona “arancio”.
Risultano pertanto superate le questioni connesse con la variazione di colorazione in prossimità della scadenza del 30.11.2020. |
- Resta confermata la proroga al 30.4.2021del versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020, già disposta dal DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, a favore dei soggetti ISA con riduzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019 e, a prescindere dalla riduzione di fatturato, qualora operanti nei settori delle predette Tabelle 1 e 2 delle zone “rosse” nonché ai ristoranti delle zone “arancio”.
SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / CONTRIBUTIVI
VERSAMENTI SOSPESI
La sospensione interessa i versamenti dei termini scadenti nel mese di dicembre relativi a:
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilatiex 23 e 24, DPR n. 600/73 e dell’addizionale regionale/comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta;
- IVA. La sospensione riguarda:
- l’IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12;
- l’acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12;
- contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
· in unica soluzione entro il 16.3.2021; ovvero · in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021. |
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti:
- imprese/lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale/sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale(a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione/Provincia autonoma), con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019.
La sospensione spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019; |
- esercenti attività sospeseai sensi dell’ 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- esercenti attività dei servizi di ristorazioneaventi domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata / massima gravità (“3” – “4”) e da un livello di rischio alto individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio” / zone “rosse“), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità(“4”) e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse“), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi.
Soggetto e requisiti | Domicilio / sede | Versamento
sospeso |
Ripresa versamento |
Impresa / lavoratore autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni
+ riduzione fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di novembre 2019 |
su tutto il territorio nazionale | Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020
Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali scadenti a dicembre 2020 |
16.3.2021 |
Soggetto che ha iniziato l’attività dall’1.12.2019 | su tutto il territorio nazionale | Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020
Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali scadenti a dicembre 2020 |
16.3.2021 |
Esercente attività sospese ex art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.) | su tutto il territorio nazionale | ||
Esercente attività dei servizi di ristorazione | zona “arancio” / “rossa” (*) | ||
Esercente attività di cui alla Tabella 2, DL n. 149/2020
Albergo, agenzia viaggi / tour operator |
zona “rossa” (*) |
(*) la colorazione delle Regioni / Province autonome è individuata alla data del 26.11.2020
TABELLA 1 | |
Codice attività | Descrizione |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione / attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.09 | Altra formazione culturale |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.01.00 | Attività di bibioteche e archivi |
91.02.00 | Attività di musei |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili |
91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.12.00 | Attività di club sportivi |
93.13.00 | Gestione di palestre |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.92 | Attività delle guide alpine |
93.19.99 | Altre attività sportive nca |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e divertimento nca |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative nca |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
49.32.10 | Trasporto con taxi |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente |
49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
50.30.00 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus |
52.21.90 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
74.20.11 | Attività di fotoreporter |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
74.30.00 | Traduzione e interpretariato |
85.52.01 | Corsi di danza |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o a gettone |
96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
61.90.20 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point |
TABELLA 2 | |
Codice attività | Descrizione |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO
Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”, l’art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto il differimento all’1.6.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.
A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell’art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale di tali rate sia effettuato entro il 10.12.2020.
Ora l’art. 4 del Decreto in esame proroga tale ultimo termine all’1.3.2021. Di fatto, entro tale data può essere effettuato il versamento di tutte le rate dei predetti istituti agevolativi in scadenza nel 2020.
Si rammenta che, come stabilito dal comma 3-bis del citato art. 68, per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l’inefficacia delle predette definizioni (ad esempio, per mancato pagamento delle rate scadenti entro il 31.12.2019) possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.
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Rottamazione | Rata | Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
· somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter” | 3° | 31.7.2020 | 1.3.2021 |
4° | 30.11.2020 | ||
· somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;
· somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; · somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. |
3° | 1.6.2020 (*) | 1.3.2021 |
4° | 1.6.2020 | ||
5° | 31.7.2020 | ||
6° | 30.11.2020 | ||
· somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;
· somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019. |
2° | 1.6.2020 (*) | 1.3.2021 |
3° | 1.6.2020 | ||
4° | 31.7.2020 | ||
5° | 30.11.2020 |
(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020
Saldo e stralcio | Rata | Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:
· hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; · hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. |
2° | 1.6.2020 (*) | 1.3.2021 |
3° | 31.7.2020 |
(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020
Il pagamento entro l’1.3.2021non comporta:
- la corresponsione di interessi;
- la perdita dei benefici della definizione agevolata.
Al nuovo termine dell’1.3.2021 non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni.
Pertanto qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.
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REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO
Con la modifica del comma 1-quater dell’art. 19, DPR n. 602/73 ad opera dell’art. 7 del Decreto in esame, è previsto che a seguito della presentazione all’Agente della riscossione della domanda di rateazione da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Inoltre con l’aggiunta:
- del comma 1-quater 1 è previsto che non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verificaeffettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione;
- del comma 1-quater 2 è previsto che il pagamento della prima rata del piano di dilazionedetermina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l’incanto con esito positivo / non sia stata presentata istanza di assegnazione / il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020. |
Relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 – 31.12.2021:
- è elevato a € 100.000(in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
- con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19 (decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di nuova rateazione del carico se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.
È inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando l’apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.
Infine, con la modifica del comma 3-bis del citato art. 68, è riconosciuta la possibilità di accordare le dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019,si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui agli artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, commi da 4 a 10-quater, DL n. 148/2017 (definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 – “rottamazione” e “rottamazione-bis“).
PROROGA SECONDA / UNICA RATA ACCONTO IMPOSTE DIRETTE / IRAP 2020 – Art. 1
Le disposizioni relative alla proroga al 30.4.2021 del versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte dirette / IRAP, ora estesa anche ai soggetti no ISA.
SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / CONTRIBUTIVI SCADENTI A DICEMBRE – Art. 2
Le disposizioni riguardanti la sospensione fino al 16.3.2021 dei versamenti tributari / contributivi scadenti nel mese di dicembre relativi all’IVA / ritenute su redditi di lavoro dipendente e contributi previdenziali, a favore di specifici soggetti
PROROGA PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2020 – Art. 3
È prevista la proroga dal 30.11.2020 al 10.12.2020 del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP.
PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO – Art. 4
Le disposizioni riguardanti la proroga dal 10.12.2020 all’1.3.2021 del versamento delle rate dovute nel 2020 ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”) e del c.d. “saldo e stralcio”,.
PROROGA VERSAMENTO PREU – Art. 5
Le disposizioni riguardanti il versamento del saldo PREU relativo agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS (new slot – AWP, video lottery – VLT) e del canone concessorio del quinto bimestre.
ESTENSIONE CONTRIBUTO “DECRETO RISTORI” – Art. 6
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” a favore di imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020 hanno partita IVA attiva è esteso, con la percentuale di ristoro del 100%, anche ai soggetti che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.
Codice
Attività |
Descrizione |
46.12.01 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti |
46.14.03 | Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio |
46.15.01 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche |
46.15.03 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro ecc. |
46.15.05 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili |
46.15.06 | Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta |
46.15.07 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta |
46.16.01 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento |
46.16.02 | Agenti e rappresentanti di pellicce |
46.16.03 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) |
46.16.04 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima |
46.16.05 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori |
46.16.06 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio |
46.16.07 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi |
46.16.08 | Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
46.16.09 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
46.17.01 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati |
46.17.02 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi |
46.17.03 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi |
46.17.04 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina e altri prodotti similari |
46.17.05 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari |
46.17.06 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi |
46.17.07 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco |
46.17.08 | Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
46.17.09 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco |
46.18.22 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici |
46.18.92 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria |
46.18.93 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori d’analisi |
46.18.96 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria |
46.18.97 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) |
46.19.01 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
46.19.02 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
46.19.03 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate:
- automaticamentea favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio”;
- a fronte della specifica domandada presentare utilizzando lo specifico modello entro il 15.1.2021.
“CANCELLAZIONE” IMU 2020 – Art. 8
Al fine di individuare i casi in cui non è dovuto il versamento della prima / seconda rata IMU 2020 ancorati alla circostanza che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività nello stesso esercitata, è ora disposto che la “cancellazione” del versamento trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 743, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), sia anche gestore delle attività economiche interessate dall’agevolazione.
Conseguentemente, l’esenzione è riconosciuta non soltanto nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività ivi esercitata, come originariamente previsto, ma anche nel caso in cui il gestore dell’attività risulti essere il soggetto passivo IMU.
In particolare si rammenta che ai sensi del citato comma 743, per gli immobili in leasing, il soggetto passivo IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO / VENDITE A DOMICILIO – Art. 9
Oltre a prevedere “nuovamente” l’erogazione “una tantum” di un’indennità pari a € 1.000 a favore dei soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15, comma 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000. L’indennità:
- non è cumulabilenel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 15.12.2020, nel limite dei fondi stanziati (€ 466,5 milioni per il 2020).
LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali;
che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020;
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
- non sono titolari di pensione / rapporto di lavoro dipendente / NASPI al 30.11.2020.
La predetta indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali che, cumulativamente, sono:
- titolari, tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 30.11.2020, di pensione / rapporto di lavoro dipendente.
STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020;
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
- tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’ 2222, C.c.;
- non hanno un contratto in essere al 30.11.2020.
Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’ 19, D.Lgs. n. 114/98:
- con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
- titolari di partita IVA attiva;
- iscritti alla Gestione separata INPS al 30.11.2020;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:
· titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015; · titolari di pensione.
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LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.1.2019 al 30.11.2020, da cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente di cui agli 13,14,15,17e 18, D.Lgs. n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’art. 16 del citato Decreto;
ovvero
- con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.1.2019 al 30.11.2020, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
L’indennità in esame non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 30.11.2020.
SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 10
È incrementata di € 92 milioni per il 2020 la dotazione dello specifico fondo istituito al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive.
L’individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse è demandata al Dipartimento per lo Sport.
NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI – Art. 11
È estesa al mese di dicembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno / novembre dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” e 17, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”.
L’indennità riconosciuta nella misura di € 800:
- spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’ 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli 19,20,21,22,27,28,29,30,38e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 170 milioni per il 2020), previa:
- apposita domandada presentare entro il 7.12.2020. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno / novembre, per i quali permangono i requisiti, l’indennità è erogata automaticamente anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di presentare un’ulteriore domanda.
Ai fini dell’erogazione delle predette indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.11.2020 e non rinnovati;
- autocertificazioneattestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.
Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione. | |
SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA – Art. 12, commi 1, 2 e 3
FONDO SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO
L’art. 89, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, al fine di sostenere i settori dello spettacolo / cinema / audiovisivo a seguito dell’emergenza COVID-19, ha istituito due fondi da ripartire, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei predetti settori. In particolare, il fondo per la parte corrente ha una dotazione di € 285 milioni per il 2020.
Per il 2021 tale fondo è stato incrementato di € 90 milioni.
FONDO SOSTEGNO SETTORE TURISTICO
L’art. 182, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, al fine di sostenere le agenzie di viaggio / tour operator / guide e accompagnatori turistici a seguito dell’emergenza COVID-19, ha istituto di un apposito fondo, ora incrementato di € 10 milioni per il 2020 (lo stanziamento risulta così pari a € 765 milioni).
Tra i soggetti beneficiari delle misure che saranno introdotte con l’utilizzo di tale fondo sono ora incluse le imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico esercenti, mediante autobus scoperti, l’attività di cui al codice “49.31.00” (trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane).
FONDO SOSTEGNO SETTORE DELLA CULTURA
L’art. 183, comma 2, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha istituito un fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato:
- al sostegno delle librerie / filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore / dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’ 101, D.Lgs. n. 42/2004, diversi dagli istituti e luoghi che appartengono a soggetti pubblici;
- al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento / rinvio / ridimensionamento, in seguito all’emergenza COVID-19,di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
Il Decreto in esame incrementa il predetto fondo di € 350 milioni per il 2020 (lo stanziamento quindi diventa pari a € 631,5 milioni) e di € 50 milioni per il 2021.
CONTRIBUTO RISTORAZIONE – Art. 21
Con la modifica dell’art. 58, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, relativo al c.d. “contributo ristorazione”, ossia al contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, è prevista l’estensione del beneficio anche agli esercenti quale attività prevalente quella identificata dal codice “55.20.52” (attività di alloggio connesse alle aziende agricole).
Pertanto, il contributo a fondo perduto in esame, per il quale va presentata l’apposita domanda entro il 15.12.2020; Spetta alle imprese:
- esercenti quale attività prevalente:
55.10.00 | Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo) |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (*) |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.29.10 | Mense |
56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
(*) Tale codice deve essere “indicato” anche dai soggetti esercenti l’attività di ittiturismo
- con un fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo – giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019.
Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
- in attività alla data del 15.8.2020.
FONDO PEREQUATIVO 2021 – Art. 23
È istituito uno specifico fondo con una dotazione di € 5,3 miliardi finalizzato a realizzare, nel 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse nell’ambito dell’emergenza COVID-19, ossia sulla base dei seguenti provvedimenti:
- DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
- DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”;
- DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;
- DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”;
- DL n. 129/2020, c.d. “Decreto riscossione”;
- DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”;
- DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”;
- DL n. 154/2020, c.d. “Decreto Ristori-ter”;
- DL n. 159/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”;
da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensioni fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
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