DECRETO RILANCIO – INDENNITA’ E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di una serie di indennità / bonus per il mese di marzo. In particolare, possono beneficiare delle indennità (pari a € 600) i seguenti soggetti:

  • professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27);
  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali (art. 28);
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
  • lavoratori del settore agricolo (art. 30);
  • lavoratori dello spettacolo (art. 38);
  • lavoratori dipendenti / autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l’attività / rapporto di lavoro, utilizzando il c.d. “Fondo per il reddito di ultima istanza” (art. 44);
  • collaboratori sportivi (art. 96).

Ora, con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore ha esteso le predette agevolazioni anche ai mesi di aprile e maggio, subordinando la relativa spettanza al possesso di nuove condizioni, come di seguito esaminato.

Il nuovo Decreto introduce altresì un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti “esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario” titolari di partita IVA.

 

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

L’art. 84, comma 1, DL n. 34/2020 estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell’indennità di € 600, riconosciuta dall’art. 27, DL n. 18/2020 a favore dei seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA“attiva” al 23.2.2020.

 

 

Il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);

  • soggetti titolari di rapporti di co.co.co.“attivi” alla medesima data;

iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il comma 12 del citato art. 84 subordina l’erogazione delle nuove indennità alla presentazione di un’apposita domanda all’INPS. Tuttavia si potrebbe ritenere che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo non siano tenuti ad una nuova richiesta.

 

NUOVA INDENNITÀ DI € 1.000

I commi 2 e 3 del citato art. 84 prevedono altresì il riconoscimento di un’indennità per il mese di maggio 2020 pari € 1.000 a favore di:

  • lavoratori autonomi titolari di partita IVAattiva” al 19.5.2020 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto) iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019.

 

Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel predetto periodo e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all’INPS al fine di autocertificare il possesso dei suddetti requisiti. L’INPS comunica i dati dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate la quale comunica allo stesso Istituto l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti;

  • soggetti titolari di rapporti di co.co.co.iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020.

 

A decorrere dal 3.6.2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame) non è più possibile richiedere l’indennità per il mese di marzo.

 

 

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI

Con il comma 4 del citato art. 84 estende anche per il mese di aprile 2020la spettanza dell’indennità di € 600, riconosciuta dall’art. 28, DL n. 18/2020a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

Si rammenta che l’indennità spetta ai seguenti soggetti:

  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadriiscritti nelle relative Gestioni;
  • imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
  • coadiuvanti / coadiutoridi artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
  • soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all’Enasarco, ossia agli agenti / rappresentati di commercio.

Possono usufruire dell’indennità anche ai soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (ad esempio, IVS). L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

Come sopra accennato, il comma 12 del citato art. 84 subordina l’erogazione delle nuove indennità alla presentazione di un’apposita domanda all’INPS. Tuttavia, anche per l’indennità in esame, si potrebbe ritenere che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo non siano tenuti ad una nuova richiesta.

 

A decorrere dal 3.6.2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame) non è più possibile richiedere l’indennità per il mese di marzo.

 

 

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ

Le indennità di cui al citato art. 84, come precisato dai commi 12 e 13:

  • non concorronoalla formazione del reddito;
  • non sono compatibilicon il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità.

 

 

INDENNITÀ SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Nell’ambito del c.d. “Decreto Cura Italia” l’art. 44 ha istituito un apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza “coronavirus”, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l’individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private ed in particolare (Informativa SEAC 2.4.2020, n. 101):

  • sono state definite le condizioni necessarie per poter accedere all’agevolazione in esame, ossia conseguimento di un reddito complessivo 2018 (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):
    • non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”;
    • compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”;
  • è stata quantificata in € 600 l’indennità riconosciuta (per il mese di marzo);
  • sono stati definiti:
    • i concetti di cessazione / riduzione / sospensione dell’attività;
    • le modalità di attribuzione dell’indennità.

L’art. 78, DL n. 34/2020 estende la spettanza dell’indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato data di presentazione della domanda non sia:

  • titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolare di pensione.

È abrogato l’art. 34, DL n. 23/2020 in base al quale ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell’indennità in esame era richiesto, in particolare, di dover essere iscritti in via esclusiva alla Cassa.

Per l’accesso all’indennità in esame è necessario attendere / verificare le specifiche istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali.

 

 

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

L’art. 98 del Decreto in esame estende per i mesi di aprile e maggio 2020l’indennità pari a € 600 riconosciuta da parte di Sport e Salute spa, dall’art. 96, DL n. 18/2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già “attivi” alla data del 23.2.2020.

L’indennità in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui ai citati  27,28,29,30,38 e 44, DL n. 18/2020;
  • è erogata previa apposita domanda / autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette prestazioni.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Il comma 3 del citato art. 98 prevede espressamente che i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità in esame non devono presentare un’ulteriore domanda anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell’Autorità delegata in materia di sport.

 

 

CUMULABILITÀ INDENNITÀ

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 31, DL n. 18/2020 le indennità riconosciute a favore di:

  • professionisti / co.co.co. (art. 27);
  • artigiani / commercianti (art. 28);
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
  • lavoratori del settore agricolo (art. 30);
  • lavoratori dello spettacolo (art. 38);
  • lavoratori dipendenti / autonomi iscritti alle Casse private che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro (art. 44);

sono cumulabili con l’asse gno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84.

Inoltre, come disposto dall’art. 86 del Decreto in esame, le nuove indennità di cui agli artt. 84, 78 e 98, DL n. 34/2020:

  • non sono tra loro cumulabili;
  • non sono cumulabili con l’indennità del “Fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all’ 44, DL n. 18/2020;
  • sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84.

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

Soggetto Condizioni Indennità
marzo aprile maggio
Lavoratore autonomo

iscritto Gestione separata INPS

·                partita IVA “attiva” al 23.2.2020

·                iscrizione Gestione separata INPS

·                non titolare di pensione

·                non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie

€ 600 € 600
·                partita IVA “attiva” al 19.5.2020

·                iscrizione Gestione separata INPS

·                non titolare di pensione

·                non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie

·                riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019

€ 1.000
Co.co.co.

iscritto Gestione separata INPS

·                rapporto “attivo” al 23.2.2020

·                iscrizione Gestione separata INPS

·                non titolare di pensione

·                non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie

€ 600 € 600
·                cessazione rapporto di lavoro al 19.5.2020

·                iscrizione Gestione separata INPS

·                non titolari di pensione

·                non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie

€ 1.000
Artigiano / commerciante / coltivatore diretto / IAP / coadiuvante / coadiutore agente e rappr. di commercio ·                non titolare di pensione

·                non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata INPS)

€ 600 € 600
Lavoratore autonomo occasionale ·                titolare di contratto di lavoro autonomo occasionale nel periodo 1.1.2019 – 23.2.2020 e senza contratto in essere al 23.2.2020

·                non titolare di pensione

·                senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)

Lavoratore autonomo iscritto Cassa privata ·                reddito 2018 non superiore a € 35.000 (se attività limitata per “coronavirus”) ovvero tra € 35.000 e € 50.000 (se attività ridotta / cessata / sospesa per “coronavirus”)

·                iscrizione esclusiva alla Cassa privata

·                non titolare di pensione

€ 600
·                non titolare di pensione

·                non titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

€ 600 (*) € 600 (*)
Collaboratori sportivi ·                presso federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020 € 600
·                presso CONI, CIP, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI / CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020 € 600 € 600

(*) dovranno essere verificate le eventuali condizioni / requisiti richiesti per l’accesso al beneficio

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, il Decreto in esame prevede all’art. 25 il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.

In particolare il contributo spetta:

  • ai titolari di reddito agrariodi cui all’ 32, TUIR nonché ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, o compensi non superiori a € 5 milioni nel 2019 ;
  • a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni / prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:

  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019;
  • ai soggetti che ” a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza …“.

 

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

  • ai soggetti che hanno cessato l’attività al 31.3.2020;
  • agli Enti Pubblici di cui all’ 74, comma 2, TUIR;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’ 162-bis, TUIR;
  • ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dai citati  2738, DL n. 18/2020;
  • ai lavoratori dipendenti;
  • ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al Lgs. n. 509/94(CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000 20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 15%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:

  • 000 per le persone fisiche;
  • 000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame:

  • non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex  61109, comma 5, TUIR.

DOMANDA DEL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti:

  • esclusivamente in via telematica(anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
  • entro 60 giornidalla data di avvio della procedura telematica.

Le modalità di effettuazione dell’istanza / contenuto informativo / termini di presentazione della stessa sono definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario / postale intestato al soggetto beneficiario.

 

 

 

 

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