Dal 18 novembre 2020 istanza di contributo per i negozi dei centri storici
Le istanze per il contributo a fondo perduto per i negozi dei centri storici turistici possono essere presentate dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021. Con il provv. Agenzia delle Entrate n. 352471 di ieri sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici di cui all’art. 59 del DL 104/2020 (DL “Agosto”).
Si ricorda che tale disposizione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri (si veda “Contributo a fondo perduto per negozi e ristoranti dei centri storici turistici” del 17 agosto):
– per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
– per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, verificato “in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici”. Le istruzioni alla compilazione dell’istanza riportano l’elenco dei Comuni interessati (si veda la tabella in calce all’articolo). Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.
Nell’istanza il richiedente deve quindi dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell’art. 59 del DL 104/2020.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019 (ai fini del requisito del calo del fatturato, condizione non richiesta per inizio dell’attività dal 1° luglio 2019), nonché il codice catastale dei predetti Comuni, l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’istanza può essere trasmessa non oltre il 14 gennaio 2021
Quanto alle modalità di presentazione, l’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate ed è trasmessa, direttamente o tramite intermediari, mediante tale servizio web.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata, come anticipato, dal 18 novembre 2020 e non oltre il 14 gennaio 2021.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). Al soggetto richiedente viene comunque inviata una PEC.
L’Agenzia delle Entrate eroga quindi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto richiedente. In ogni caso, il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
ELENCO COMUNI | |||
CODICE CATASTALE | COMUNE | PROVINCIA | RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI |
L736 | Venezia | VENEZIA | 42,6 |
L746 | Verbania | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 26,0 |
D612 | Firenze | FIRENZE | 21,5 |
H294 | Rimini | RIMINI | 15,3 |
I726 | Siena | SIENA | 11,6 |
G702 | Pisa | PISA | 9,9 |
H501 | Roma | ROMA | 7,6 |
C933 | Como | COMO | 7,2 |
L781 | Verona | VERONA | 6,4 |
F205 | Milano | MILANO | 5,8 |
L500 | Urbino | PESARO E URBINO | 5,7 |
A944 | Bologna | BOLOGNA | 4,2 |
E463 | La Spezia | LA SPEZIA | 4,2 |
H199 | Ravenna | RAVENNA | 4,2 |
A952 | Bolzano | BOLZANO-BOZEN | 4,1 |
A794 | Bergamo | BERGAMO | 3,8 |
E715 | Lucca | LUCCA | 3,7 |
F052 | Matera | MATERA | 3,4 |
G224 | Padova | PADOVA | 3,3 |
A089 | Agrigento | AGRIGENTO | 3,3 |
I754 | Siracusa | SIRACUSA | 3,0 |
H163 | Ragusa | RAGUSA | 3,0 |
F839 | Napoli | NAPOLI | 2,2 |
B354 | Cagliari | CAGLIARI | 1,8 |
C351 | Catania | CATANIA | 1,7 |
D969 | Genova | GENOVA | 1,6 |
G273 | Palermo | PALERMO | 1,3 |
L219 | Torino | TORINO | 1,3 |
A662 | Bari | BARI | 1,3 |
Lo Studio procederà alla presentazione delle Istanze per tutti i soggetti che vi possono beneficiare.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.