Credito d’imposta per la sanificaizone in attesa di regole – protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

Anche se la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’utilizzo generalizzato dei dispositivi di protezione avrà rilievo generalizzato solo nella cosiddetta fase 2, le molte imprese che in queste settimane hanno continuato a lavorare hanno dovuto affrontare in modo sistematico questo tipo di spese.

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è tuttavia ancora in attesa del decreto attuativo, nonostante l’art. 64 comma 2 del DL 18/2020, a cui rimanda anche l’art. 30 del DL 23/2020, ne avesse prevista la pubblicazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020 (quindi entro il 16 aprile, posto che il DL è entrato in vigore il 17 marzo), prevedendo che lo stesso decreto stabilisse criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, anche per assicurare il rispetto di specifici limiti di spesa a carico dello Stato.

Il credito d’imposta, previsto dall’art. 64 del DL 18/2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, è riconosciuto nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il beneficio in esame è stato esteso, ad opera dell’art. 30 del DL 23/2020, anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Tale estensione non è però stata accompagnata da un incremento né al tetto massimo (20.000 euro per ciascun beneficiario) né al complesso delle risorse stanziate (pari a 50 milioni per l’anno 2020).

Le uniche indicazioni fornite finora dall’Agenzia delle Entrate riguardano proprio l’ampliamento dell’oggetto dell’agevolazione. Nella circolare n. 9/2020 (§13), relativa alle novità del DL 23/2020, l’Agenzia – riprendendo in sostanza quanto affermato nella Relazione illustrativa al DL 23/2020 – ha chiarito che sono agevolate anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi); sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il decreto resta quindi fondamentale per definire quali attività rientrino nella locuzione “sanificazione” utilizzata dalla disposizione agevolativa e non ancora codificata.

La questione è oggettivamente delicata e, in assenza di specifiche normative, si possono generare dubbi applicativi sull’ambito di applicazione della norma. Ad esempio, il famoso protocollo FCA per la ripresa dell’attività individua come attività di sanificazione le “procedure e operazioni che hanno come finalità la sanificazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso pulizia, disinfezione e sanificazione qualora sia accertato un caso confermato di COVID-19. Una superficie può essere considerata sanificata quando tramite l’utilizzazione di prodotti atti a garantire l’eliminazione della presenza di germi, non c’è evidenza di sporcizia, la superficie non è grassa al tocco, non c’è odore sgradevole, un fazzoletto di carta passato sulla superficie mantiene il suo colore originale, l’acqua passata sulla superficie scorre in maniera uniforme”.

In questo specifico caso sembra che si debba ricorrere alla sanificazione soltanto in presenza di un caso di coronavirus e lasciando quindi il dubbio che un intervento attuato in assenza di contagio non configuri una sanificazione.

Con riferimento a un diverso aspetto, si rileva che la norma agevolativa non prevede espressamente che il credito d’imposta non concorra alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP; pertanto, in assenza di una modifica in tal senso, il credito d’imposta dovrebbe essere tassato in capo al soggetto beneficiario.

Ricordiamo infine che il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 prevede invece specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda a prescindere dall’esistenza o meno di un caso di persona infetta. In particolare, secondo il citato protocollo, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; deve, inoltre, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, viene poi previsto che si proceda alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le specifiche disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443.

Le aziende sono tenute, in primis, ad assolvere gli obblighi di informazione, predisponendo ad esempio depliant o cartelli che informino il personale circa l’obbligo di rispettare le adeguate norme igienico sanitarie, di tenersi alla distanza interpersonale minima di un metro e di restare o fare ritorno presso il proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, anche in caso di insorgenza degli stessi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, avendo cura di informare il proprio datore di lavoro; quest’ultimo dovrà inoltre rendere noto il divieto di ingresso in azienda a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. Potranno altresì essere disposti controlli della temperatura corporea prima dell’accesso ai locali aziendali, nel rispetto della normativa in tema di privacy.

Il Protocollo fornisce altresì indicazioni riguardanti la gestione dei fornitori, cui è fatto divieto scendere dai propri mezzi e per i quali occorre predisporre adeguate procedure di ingresso, transito e uscita, per ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale dipendente. La pulizia dei locali aziendali dovrà essere adeguata alla situazione sanitaria in atto, mediante la predisposizione di sanificazioni e ventilazioni periodiche degli ambienti, delle aree comuni (prevedendo ad esempio la pulizia della pulsantiera delle macchinette erogatrici di snack e bevande) e delle postazioni di lavoro, avendo cura di pulire con detergenti adeguati tastiere dei pc, schermi touch, mouse, sia negli uffici che nei reparti produttivi. In caso di presenza in azienda di un soggetto positivo al COVID-19, occorrerà fare riferimento ai protocolli di sanificazione indicati nella circolare n. 5443 del Ministero della Salute.

Obblighi anche sotto il profilo dei dispositivi di protezione individuale, in particolare circa l’utilizzo delle mascherine conformi agli standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (o, in caso di difficoltà di approvvigionamento, di quelle corrispondenti alle indicazioni dell’autorità sanitaria), che dovranno obbligatoriamente essere usate insieme ad altri strumenti (guanti, occhiali, ecc.) laddove le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Fermo restando le raccomandazioni dei DPCM fino ad oggi emanati di attivare, ove possibile, lo smart working e di favorire la fruizione di ferie e permessi retribuiti, il Protocollo consente di disporre la chiusura dei reparti diversi dalla produzione, di procedere a rimodulazioni dei livelli produttivi, di scaglionare gli orari di ingresso e di uscita di tutti i dipendenti e di assicurare turnazioni dei dipendenti impiegati nella produzione, creando gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Sono inoltre sospese e annullate le trasferte, i viaggi di lavoro e gli eventi di formazione in modalità in aula (resta possibile la formazione a distanza); data la situazione di emergenza, il mancato aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non comporta l’impossibilità di continuare a svolgere lo specifico ruolo/funzione.

 

 

Sanzioni disciplinari per chi non rispetta le norme igienico sanitarie

 

Al pari delle aziende, tenute a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in questa situazione di emergenza sanitaria in corso, anche il lavoratore è tenuto a rispettare tutte le indicazioni igienico sanitarie impartite, all’interno e all’esterno dei locali aziendali, nonché ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale durante lo svolgimento del proprio lavoro; in mancanza, potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

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