CREDITO DI IMPOSTA SU LOCAZIONI DI IMMOBILI
Finalmente è arrivato il via libera al credito d’imposta sulla locazione di immobili; L’Agenzia delle Entrate ha infatti fornito i primi chiarimenti e istituito il codice tributo “6920”.
Il credito d’imposta sui canoni di locazione e/o leasing degli immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del DL 34/2020 pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, può essere già utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6920” o può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il codice tributo 6920.
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Rilancio (i soggetti esercenti attività commerciale devono aver subito un calo del fatturato del 50%).
Si tratta ad esempio di: imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato; società di capitali e enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; stabili organizzazioni di soggetti non residenti; persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR. Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole (sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa). Non hanno invece diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi.
Riguardo all’individuazione delle strutture alberghiere, a cui spetta il bonus a prescindere dai ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO (es. alberghi e B&B).
Per enti non commerciali beneficiari, viene chiarito che l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.
Misura del credito. Il credito di imposta ammonta:
- Al 60 per cento del canone di locazione degli immobili ad suo non abitativo;
- Al 30 per cento del canone nei casi di contratti di affitto di azienda.
Il credito è commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
La circolare fa riferimento al principio di competenza relativamente ai canoni di marzo, aprile e maggio 2020, e al principio di cassa come momento temporale in cui detto credito emerge a favore del contribuente. Ad esempio, se un contribuente paga euro 1.000 relativi al canone di locazione nel mese di luglio 2020, successivamente alla data di pagamento sorge il diritto al credito di imposta pari ad euro 600.
Quanto alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile alternativamente in compensazione, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in alternativa può essere ceduto. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, come sopra detto, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. A tal fine nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, occorre indicare il codice tributo “6920”.
Il credito d’imposta può essere fruito anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. È quindi necessario che il canone risulti pagato nel 2020.
Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.
La circolare precisa che, in alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto al locatore/concedente “a titolo di pagamento del canone”.
Con la cessione al locatore si paga solo la differenza.
L’Agenzia chiarisce che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (40% del canone considerando che il credito è del 60%, 70% del canone in caso di affitto d’azienda)
Il credito d’imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 122 del DL 34/2020).
La circolare evidenzia che per il cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva tassabile.
Viene inoltre chiarito che qualora non sia stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi ex art. 65 del DL 18/2020 (es. per mancato pagamento del canone di marzo o per assenza dei requisiti), è possibile optare per il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 ove siano soddisfatti i requisiti richiesti.