Contributo per interventi agevolati con il superbonus al 70% -Disposizioni attuative e presentazione delle istanze

1 premessa

Con il DM 6.8.2024 (pubblicato sulla G.U. 5.9.2024 n. 208), il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 2 del DL 29.12.2023 n. 212 (conv. L. 22.2.2024 n. 17), previsto a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2024 spese agevolate con il superbonus al 70%, in relazione agli interventi di cui all’art. 119 co. 8-bis primo periodo del DL 34/2020.

In attuazione del suddetto DM 6.8.2024, con il provv. 18.9.2024 n. 360503 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per la richiesta di contributo e le relative istruzioni per la compilazione.

2 requisiti per l’agevolazione

Nella tabella di seguito riportata si elencano i requisiti che devono coesistere per beneficiare del contributo (il possesso di tali requisiti va attestato nell’istanza).

Requisiti per il contributo per il superbonus al 70%
Interventi agevolatiRichiedenteMomento di sostenimento delle spese
Interventi agevolati con il superbonus al 70% relativi a:Persona fisica che non agisce nel­l’e­sercizio dell’attività di impresa, arte o professione.Dall’1.1.2024 al 31.10.2024
“Reddito di riferimento” per l’anno 2023 pari o inferiore a 15.000 euro.
Tali interventi edilizi devono avere raggiunto al 31.12.2023 uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, che sia stato:Possessore (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) o detentore dell’unità immobiliare:

2.1 Istanza presentata dall’erede

Se il soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati è deceduto prima della presentazione dell’istanza, detta domanda può essere presentata dall’erede, purché:

Se sussistono detti requisiti, l’erede può presentare l’istanza in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal de cuius (ed attribuita in quote uguali agli eredi).

2.2 determinazione del “reddito di riferimento”

Per ottenere il contributo, il richiedente deve avere un “reddito di riferimento” per l’anno di imposta 2023 non superiore a 15.000,00 euro (cfr. anche la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 13, § 1.1.3).

Ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020, il “reddito di riferimento” per l’anno 2023 va calcolato sommando i redditi complessivi posseduti in tale anno dai soggetti elencati nella tabella di seguito riportata.

Componenti da considerare per il
“reddito di riferimento”
Note
Richiedente (che ha sostenuto le spese) o de cuius. 
Partner del richiedente (o del de cuius), anche non fiscalmente a carico.Rientrano in tale categoria:
Familiari diversi dal partner, purché al contempo:Rientrano in tale categoria:

Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari devono aver conseguito nel 2023 un reddito complessivo non superiore (al lordo degli oneri deducibili):

Il reddito complessivo riferito all’anno 2023, da prendere in considerazione per ogni familiare, è dato dalla somma dei seguenti componenti:

Il reddito complessivo, ottenuto dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare sopra in­dividuati, va poi diviso per un coefficiente calcolato secondo la Tabella 1-bis allegata al DL 34/2020, di seguito riportata.

Composizione del nucleo familiareCoefficiente
Contribuente.1
Se nel nucleo familiare è presente un partner.si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari a carico, diversi dal partner, in misura pari a: 
si aggiunge 0,5
si aggiunge 1
si aggiunge 2

Per calcolare il “reddito di riferimento”, la somma dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare posseduti nell’anno precedente va quindi divisa per:

3 spese ammesse al contributo

Il contributo spetta alle persone fisiche, per le spese per gli interventi agevolati con il superbonus al 70% di cui sopra, sostenute:

3.1 spese per interventi agevolati

L’importo della spesa per interventi agevolati con il superbonus al 70% (sostenuta tra l’1.1.2024 e il 31.10.2024) va calcolata:

3.2 limite massimo di spesa agevolabile

Il contributo spetta entro il limite massimo complessivo pari a 96.000,00 euro, che è unico in quanto riguarda:

Pluralità di soggetti che hanno sostenuto spese agevolate

Nelle istruzioni all’istanza di cui al provv. Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 360503 (p. 7), in riferimento alla compilazione della Sezione II del quadro B, viene precisato che il limite di spese agevolabili pari a 96.000,00 euro, è unico per tutti gli aventi diritto che, nel lasso temporale 1.1.2024-31.10.2024, hanno sostenuto spese per interventi agevolati con il superbonus al 70% (nel limite degli importi massimi previsti per le singole tipologie di interventi), in relazione all’unità immobiliare per la quale viene richiesto il contributo (e/o che è sita nel condominio oggetto degli interventi agevolati).

Non rileva, invece, che i predetti soggetti:

3.3 misura del contributo richiesto

L’importo del contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al superbonus (in quanto per le stesse compete la detrazione del 70%).

In particolare, il contributo richiesto è pari:

4 richiesta del contributo

Per fruire del contributo occorre trasmettere un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con cui il richiedente attesta il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione e indica le spese ammesse alla stessa.

4.1 MODALITà DI PRESENTAZIONE DEll’istanza

L’istanza va predisposta e trasmessa:

4.2 Termini di presentazione dell’istanza

Le istanze per il contributo devono essere presentate:

4.3 sostituzione e rinuncia all’istanza

Entro il medesimo lasso temporale di cui sopra può essere trasmessa:

5 modello di istanza

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.9.2024 n. 360503 ha approvato il modello da trasmettere per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in esame.

Il modello si compone delle parti indicate nella seguente tabella.

Quadro del modelloContenuto
FrontespizioCodice fiscale del richiedente.
Codice fiscale del de cuius (se l’istanza viene presentata dall’erede).
Codice fiscale del rappresentante legale che presenta l’istanza (se il richiedente è un minore o un interdetto).
Attestazione del possesso dei requisiti per accedere al contributo.
IBAN intestato (o cointestato) al richiedente.
Data e sottoscrizione del richiedente (o del legale rappresentante).
Codice fiscale dell’eventuale intermediario che trasmette l’istanza.
Campo per la predisposizione della rinuncia all’istanza precedentemente presentata.
Quadro ADati catastali dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati (e/o sita nel condominio oggetto degli interventi agevolati).
Quadro BSezione I: codice fiscale dei componenti del nucleo familiare del richiedente (o del de cuius) e redditi, conseguiti da tali soggetti nel 2023, che rilevano ai fini della determinazione del “reddito di riferimento”.
Sezione II: spese agevolate con il superbonus al 70% sostenute nel periodo 1.1.2024-31.10.2024 dal richiedente (o dal de cuius) e da eventuali altri soggetti, per interventi relativi all’unità immobiliare oggetto del contributo (e/o alle parti comuni del condominio dove è sita tale unità).
Quadro CRiepilogo delle spese agevolabili complessivamente sostenute e di quelle sostenute dal richiedente (o dal de cuius), ai fini della determinazione del contributo richiesto.

6 misura del contributo spettante e modalità di erogazione

L’importo del contributo spettante a ciascun richiedente viene determinato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra:

Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente a favore dei richiedenti che al contempo:

In particolare, se il rapporto percentuale tra le risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai predetti soggetti:

Contributo residuo per “seconde case” e detentori

Se le istanze presentate dai soggetti di cui sopra sono integralmente soddisfatte, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri sopra descritti, a favore dei richiedenti che sono:

6.1 comunicazione del contributo spettante

La percentuale del contributo spettante a ciascun beneficiario, come sopra determinata, sarà comunicata con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 30.11.2024.

6.2 modalità di erogazione

Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto cor­rente bancario o postale indicato nell’istanza dal richiedente (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente).

7 irrilevanza fiscale del contributo

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