contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina – Modalità e termini di presentazione delle istanze
1 premessa
L’art. 18 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. “Aiuti”), conv. L. 15.7.2022 n. 91, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali finalizzato a far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato causate dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
Con il DM 9.9.2022 del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e fornite le indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione del contributo.
Possono beneficiare del contributo in esame le PMI, aventi sede legale od operativa nel territorio dello Stato e regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese, che hanno:
- realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
- subito nel corso del trimestre antecedente al 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.
Nozione di PMI
Ai fini in esame, le piccole e medie imprese (PMI) sono quelle definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.
Sono quindi PMI quelle che:
- hanno meno di 250 occupati;
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
In caso di imprese “associate” o “collegate” occorre sommare i dati relativi agli occupati, al fatturato e al totale di bilancio delle varie imprese.
Esclusioni
Non possono beneficiare dei contributi in esame le imprese:
- che svolgono, in via prevalente, attività economiche di cui alla sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” della classificazione ATECO;
- in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001;
- che si trovano in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
3 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Al fine di accedere al contributo, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza attraverso la piattaforma on line di Invitalia.
3.1 Contenuto delle istanze
In linea di massima, nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
- l’ammontare dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 ovvero, per le PMI costituite dall’1.1.2020, l’ammontare dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2021;
- l’ammontare dei ricavi riferiti all’ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019 ovvero, per le PMI costituite dall’1.1.2020, l’ammontare dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
- l’ammontare medio dei ricavi riferiti all’ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019 ovvero, per le PMI costituite dall’1.1.2020, l’ammontare medio dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
- l’importo del contributo richiesto;
- l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Asseverazione
Il possesso dei requisiti e l’ammontare dei ricavi devono essere asseverati:
- dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico;
- ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto all’Albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Quadro temporaneo aiuti di Stato per la crisi ucraina
Nell’istanza, il soggetto richiedente dichiara altresì di non aver superato il limite massimo di aiuti consentito dal “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modifiche.
Documentazione antimafia
Unitamente all’istanza sono trasmesse, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione dedicata alla misura del sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy e di Invitalia.
3.2 Modalità e termini di presentazione dellE istanzE
Le istanze devono essere presentate:
- in via telematica, attraverso la piattaforma online resa disponibile sul sito Internet di Invitalia (www.invitalia.it);
- mediante l’apposito modello fac-simile reso disponibile sul medesimo sito Internet.
L’accesso alla procedura informatica:
- avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione tramite SPID, carta nazionale dei servizi (CNS) o carta di identità elettronica (CIE);
- è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale; il rappresentante legale, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza.
Al fine della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:
- provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
possedere una PEC attiva, attraverso cui vengono trasmesse le comunicazioni
- inerenti al procedimento agevolativo da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Termini di presentazione delle istanze
Le istanze vanno presentate dalle ore 12.00 del 10.11.2022 e fino alle ore 12.00 del 30.11.2022.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
4 determinazione dell’ammontare del contributo
Le risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 120 milioni di euro, sono riconosciute alle imprese in possesso dei requisiti per un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022;
- e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre 2019.
Tale percentuale è determinata come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con i suddetti ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dall’1.1.2020, il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
L’agevolazione non può superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro.
Rimodulazione del contributo
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le richieste di agevolazione riferite a tutte le istanze ammissibili, il Ministero delle imprese e del Made in Italy provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse disponibili e delle istanze ammissibili pervenute.
L’importo del contributo è altresì ridotto al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
Provvedimento di concessione delle agevolazioni
Successivamente, il Ministero delle imprese e del Made in Italy:
- effettua la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti;
- adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari, che pubblica sul proprio sito Internet.
5 erogazione del contributo
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy eroga il contributo a fondo perduto:
- dopo ulteriori controlli in merito alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, all’assenza di inadempimenti di cui all’art. 48-bis del DPR 600/73 e all’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
- mediante accredito diretto sul conto corrente indicato nell’istanza.
6 controlli successivi
Successivamente all’erogazione del contributo, il Ministero delle imprese e del Made in Italy effettua controlli al fine di verificare, su un campione di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di richiesta dell’agevolazione.
7 revoca dell’agevolazione
L’agevolazione concessa è revocata in caso di:
- assenza di uno o più requisiti, o documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
- superamento del limite e delle condizioni di cumulo dell’agevolazione;
- esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese;
- non consenso da parte del soggetto beneficiario allo svolgimento degli ulteriori controlli, ispezioni e monitoraggi;
- cessazione dell’attività da parte del soggetto beneficiario, prima dell’erogazione del contributo.
Nei predetti casi il Ministero:
- procede alla revoca dell’agevolazione;
- procede al recupero dell’agevolazione concessa, maggiorata degli interessi;
- irroga le sanzioni previste della legge.