Contributi a fondo perduto con calcolo sul fatturato medio mensile – Dl Sostegni
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DL 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”).
Il testo prevede, con riferimento al contributo a fondo perduto, che ai fini della determinazione dell’agevolazione sia richiesto il calcolo di un nuovo parametro per definire la base di calcolo.
L’ammontare del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure:
– 60%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
– 50%, con ricavi o compensi tra 100.000 euro e 400.000 euro;
– 40%, con ricavi o compensi tra 400.000 e fino a 1 milione;
– 30%, con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni;
– 20% tra 5 e 10 milioni.
La base di calcolo è quindi determinata in relazione al nuovo parametro dell’“ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi”.
In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:
– partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019;
– dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;
-calcolando la differenza tra i suddetti importi;
– applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.
A titolo esemplificativo, si consideri un professionista – soggetto ammesso al nuovo contributo a fondo perduto in assenza di specifiche esclusioni come in passato – con un fatturato 2019 pari a 70.000 euro e un fatturato 2020 pari a 40.000 euro. In tal caso, il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 5.833 (70.000/12) e quello del 2020 è pari a 3.333 (40.000/12).
La differenza tra i suddetti importi è quindi pari a 2.500 euro.
A tale differenza andrà applicata la percentuale del 60% (soggetto con ricavi/compensi 2019 inferiori a 100.000), ottenendo quindi un contributo a fondo perduto spettante pari a 1.500 euro (60% di 2.500 euro).
Per i soggetti in regime forfetario, nonostante la norma non lo disponga espressamente, stando a quanto precisato nell’ambito della relazione tecnica al DL sostegni, occorre fare riferimento all’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.
Pertanto, qualora un professionista in regime forfettario abbia compensi 2019 pari a 50.000 euro e compensi 2020 pari a 30.000 euro, l’ammontare medio mensile 2019 è pari a 4.167 (50.000/12) e quello del 2020 è pari a 2.500 (30.000/12). Essendo la differenza pari a 1.667 (ottenibile anche considerando la differenza tra i due fatturati annui pari a 20.000 e dividendola per 12), il contributo spettante sarà pari a 1.000 euro (60% di 1.667).
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020.
Estensione ai soggetti con ricavi fino a 10 milioni
Alla luce dell’estensione dell’ambito applicativo dell’agevolazione ai soggetti con ricavi 2019 fino a 10 milioni, si consideri ora il caso di un’impresa con un fatturato 2019 pari a 8 milioni e un fatturato 2020 pari a 5 milioni di euro. In tal caso, la differenza relativa all’ammontare medio mensile 2020-2019 è pari a 250.000 (3 milioni/12) e il contributo a fondo perduto spettante pari a 50.000 euro (20% di 250.000).
Nonostante l’estensione dell’agevolazione ai contribuenti con ricavi fino a 10 milioni, l’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000 euro.