Comunicazione all’Agenzia delle Entrate di inutilizzabilità del credito d’imposta derivante da interventi “edilizi” – Disposizioni attuative
1 premessa
L’art. 25 del DL 104/2023, in particolare, ha introdotto un nuovo adempimento in relazione ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante o del c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, consistente nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti d’imposta non utilizzabili.
Disposizioni attuative
Con il provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2023 n. 410221 sono state approvate le disposizioni attuative del nuovo adempimento.
2 crediti d’imposta da comunicare
L’obbligo di comunicazione riguarda i crediti d’imposta che risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l’utilizzo in compensazione.
3 Soggetto tenuto alla comunicazione
Soggetto tenuto all’invio della comunicazione è l’ultimo cessionario (o il fornitore nel caso in cui non li abbia ulteriormente ceduti), che deve comunicare all’Agenzia delle Entrate quali crediti d’imposta non sono utilizzabili.
4 Modalità di presentazione della comunicazione
I crediti d’imposta per interventi edilizi derivanti dalle opzioni, che non sono utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
La comunicazione può essere inviata a partire dall’1.12.2023 direttamente da parte dell’ultimo cessionario dei crediti (o dal fornitore qualora non li abbia ulteriormente ceduti).
5 Termini di presentazione della comunicazione
Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito d’imposta (diverso da quello dell’avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione) è avvenuta:
- dall’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza;
- prima dell’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.
Fino al 30.11.2023 | Entro il 2.1.2024 |
Dall’1.12.2023 | Entro 30 giorni |
6 Contenuto della comunicazione
Quanto al contenuto della comunicazione, il provv. 23.11.2023 n. 410221 distingue i c.d. “crediti tracciabili” dai c.d. “crediti non tracciabili”.
Nello specifico, il cessionario finale deve comunicare i dati riassunti nella tabella che segue.
Crediti “tracciabili” | protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili; una o più rate annuali dei suddetti crediti; la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. | La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa. |
Crediti “non tracciabili” | gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura; la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. | La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. |
Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti cui si riferiscono non saranno più a disposizione del cessionario finale.
Crediti sottoposti a sequestro
Con riguardo al nuovo adempimento previsto dall’art. 25 del DL 104/2023, in una FAQ della stessa Agenzia delle Entrate del 23.11.2023 viene precisato che “i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa. Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale”.
Devono, invece, essere comunicati “i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo”.
7 regime sanzionatorio
La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.