Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero effettuate nel 2023 – Modalità e termini.

1 premessa

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al mi­­nuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a co­mu­nicare all’Agenzia delle En­­t­­rate le operazioni in contanti relative al turismo:

  • confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­za al di fuori del territorio dello Stato italiano;

Il limite pari a 15.000,00 euro è stato infatti così innalzato a decorrere dall’1.1.2019, rispet­to al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bi­lancio 2019).

La soglia minima pari a 5.000,00 euro tiene invece conto dell’incremento del limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni re­­lative al turismo straniero.

Detto limite è stato infatti incrementato da un importo inferiore a 2.000,00 ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall’1.1.2023, per effetto dell’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023, l’adempimento in esame scade il 10.4.2024 o il 22.4.2024, a seconda della periodicità di liquida­zione dell’IVA.

L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

2 soggetti interessati

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012, le agen­­zie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

3 finalità dell’adempimento e operazioni da comunicare

In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall’art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023, l’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro, per le operazioni legate al turismo effettuate:

In ragione delle modifiche apportate all’art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall’1.1.2019, la deroga si applica a tutte le per­sone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del ter­ritorio dello Stato italiano.

In precedenza, invece, sino al 31.12.2018, i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) erano soggetti al limite ordinario di utilizzo del contante.

3.1 adempimenti ai fini della deroga all’utilizzo del contante

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il ce­dente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

Comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate

I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (ex art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter del DPR 633/72) devono inoltre riepilogare le operazioni effet­tua­te in de­ro­ga al li­mi­te ordinario di trasferimento del denaro contante, co­mu­nicandole annualmente all’Agenzia del­le Entrate.

3.2 variazione del limite per il divieto di utilizzo dei contanti

L’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando l’art. 49 del DLgs. 231/2007, ha stabilito l’incremento del limite all’utilizzo del denaro con­­­tante da un importo inferiore a 2.000,00 ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall’1.1.2023.

Nel 2024, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda quindi le operazioni in contanti le­gate al turismo straniero di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, ef­fet­tuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023.

Pertanto, poiché la disciplina dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 si pone in deroga all’ordinario di­vieto di uti­lizzo dei contanti, deve ritenersi che l’obbligo di comu­ni­­ca­zione in esame, riferito all’anno 2023, non riguardi le opera­zioni di importo compreso tra 1.000,00 euro e in­fe­rio­re a 5.000,00 euro, an­­corché nell’art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente si faccia esplicita­mente riferi­men­to all’im­porto di 1.000,00 euro, conformemente ad un precedente limite previsto dall’art. 49 del DLgs. 231/2007.

4 modalità di comunicazione

La comunicazione è effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

La compilazione del quadro TU avviene in modalità analitica, esponendo:

Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA.

5 TERMINI di comunicazione

Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo stranie­ro, riguardanti l’anno 2023, devono essere effet­tuate entro:

Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va ve­­rifi­cata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.

6 modalitÀ di presentazione del modello

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica:

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agen­zia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stes­sa Agenzia.

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