Certificazione Unica 2024 – Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente

1 premessa

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 15.1.2024 n. 8253, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2024 (CU 2024), relativi all’anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 7.2.2024) e al­le informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

Le Certificazioni Uniche 2024 che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichia­ra­zione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2024.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2024.

2 ambito applicativo della certificazione unica 2024

La Certificazione Unica 2024 riguarda:

2.1 Redditi esenti

La Certificazione Unica 2024 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi cor­­­ri­­sposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito im­po­nibile ai fini fiscali e contributivi.

2.2 Compensi erogati ai “contribuenti minimi” e ai “contribuenti forfettari”

La Certificazione Unica 2024 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei ricavi e com­pensi corrisposti nel 2023:

Analogamente, la Certificazione Unica 2024 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2023:

Esclusione dalle Certificazioni Uniche 2025

Per effetto dell’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”), a decorrere dall’anno di imposta 2024, la Certificazione Unica non dovrà più essere rilasciata, né trasmessa all’Agenzia delle Entrate, in relazione ai compensi, comunque denominati, corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario (ex L. 190/2014) e il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

L’esonero si applicherà quindi per la prima volta in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi erogati nel 2024.

Tale esonero è collegato al fatto che, dall’1.1.2024, tutti i contribuenti che beneficiano dei suddetti regimi fiscali agevolati sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico.

2.3 redditi erogati dai “contribuenti forfettari” ex L. 190/2014

2.3.1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall’1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2023, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2024, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

2.3.2 Altri redditi

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Se tali ritenute rientrano nell’ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2024, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

2.4 opzione per il regime delle registrazioni IVA

Le Certificazioni Uniche 2024 riguardano le somme corrisposte nel 2023, indipendentemente dal re­gime contabile e fiscale applicato dal sostituto d’imposta che potrebbe, invece, determinare il concorso al reddito delle medesime somme in un periodo d’imposta diverso da quello di effettivo pagamento.

Ad esempio, si consideri l’impresa Alfa in regime di contabilità semplificata con opzione per il regime delle registrazioni IVA (art. 18 co. 5 del DPR 600/73) che abbia ricevuto e registrato nel 2023 una fattura per prestazioni professionali rese da un commercialista in regime forfettario, provvedendo al pagamento del compenso nel 2024. In tale ipotesi, l’impresa Alfa dovrà certificare il compenso utilizzando la Certificazione Unica 2025, riferita alle somme erogate nel 2024. Ciò vale indipendentemente dal fatto che, per il regime contabile e fiscale applicato dall’impresa, il compenso professionale concorra quale componente negativo di reddito dell’annualità 2023.

2.5 Datori di lavoro non sostituti d’imposta

La Certificazione Unica 2024 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assisten­ziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’im­posta e che erano tenuti:

Si ricorda che non sono sostituti d’imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini con­tri­butivi, ad esempio:

Lavoratori domestici

La Certificazione Unica 2024 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, ba­dan­ti), ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata.

2.6 Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capi­tale

La Certificazione Unica 2024 non riguarda invece la certificazione:

3 trasmissione telematica della certificazione uni­ca 2024 all’agenzia delle entrate

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta de­vono trasmet­tere le certifica­zio­ni delle somme e dei valori corri­sposti:

Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2024, il sostituto d’impo­sta deve utilizzare il modello “ordinario”:

Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2024 è infatti costituito:

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2024 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle En­trate esclusivamente la parte della Cer­tificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Dati relativi al contribuente

Si segnala che, tra i dati relativi al contribuente, deve essere indicato, nel campo 8, il codice della “categoria parti­colare”, secondo quanto previsto nella “Tabella G” posta in appendice alle istruzioni della Cer­tifi­ca­zione Unica 2024, che viene di seguito riportata.

3.1 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2024 devono essere indicati:

3.1.1 Principali novità

Lavoratori del settore sportivo

Tra le principali novità di cui tiene conto la Certificazione Unica 2024, vi sono quelle introdotte dalla riforma dello sport relativamente ai compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e di rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

In particolare, per effetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 52 del DLgs. 36/2021, i compensi corrisposti:

Per effetto della nuova disciplina applicabile dall’1.7.2023, i compensi percepiti nell’area del dilettantismo non sono fiscalmente imponibili fino all’importo annuo di 15.000,00 euro. L’esenzione in commento si applica anche agli atleti professionisti di età inferiore a 23 anni.

Il suddetto importo di 15.000,00 euro:

All’interno della Certificazione Unica 2024 è stata quindi inserita la nuova sezione “Redditi lavoro sportivo”, composta dai punti da 781 a 786, che devono essere compilati con riferimento ai compensi corrisposti dall’1.7.2023 ai lavoratori del settore sportivo, che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, distinguendo a seconda che il rispettivo contratto sia a tempo indeterminato o determinato.

Modifica delle detrazioni d’imposta per figli a carico

A decorrere dall’1.3.2022, a seguito dell’entrata a regime dell’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021, sono state modificate le detrazioni IRPEF per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR; in particolare:

Poiché in relazione all’anno 2023 non c’è più un doppio regime delle detrazioni per i figli a carico, nel prospetto relativo ai “familiari a carico” della Certificazione Unica 2024:

Inoltre, sono stati eliminati i punti 363, 364, 365 e 366, che riguardavano l’ulteriore detrazione per famiglie numerose.

Incremento del limite di esenzione dei fringe benefit

Ai sensi dell’art. 40 del DL 48/2023, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico, com­prese le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (si veda circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2023 n. 23).

Per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico, per il periodo d’imposta 2023 è invece rimasto applicabile l’ordinario limite di 258,23 euro, senza estensione ai pagamenti/rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas.

Nella Certificazione Unica 2024 sono quindi previste due specifiche caselle per distinguere le due soglie di non imponibilità dei fringe benefit in vigore per il 2023:

Nei suddetti campi 474 e 475 va indicato l’intero ammontare dei fringe benefit:

Se le suddette soglie di 258,23 euro o 3.000,00 euro vengono superate, l’intero importo deve essere assoggettato a tassazione ordinaria (non quindi solo l’eccedenza).

Se i fringe benefit sono erogati in sostituzione del premio di risultato devono essere compilati anche i punti:

Proroga del “bonus carburante”

Anche per il periodo d’imposta 2023, non concorre altresì a formare il red­dito di lavoro dipendente l’im­porto del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’ac­quisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore (art. 1 del DL 5/2023).

L’importo del “bonus carburante” deve essere indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2024 (punto 475 nella Certificazione Unica 2023):

Se l’importo complessivo del “bonus carburante” è superiore a 200,00 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Se il “bonus carburante” viene erogato come benefit in sostituzione del premio di risultato, devono essere compilati anche i punti 573, 583, 593 e 603 della Certificazione Unica 2024.

Si ricorda che l’esclusione del “bonus carburante” dalla formazione del reddito per il 2023 non rileva ai fini contributivi.

Imposta sostitutiva sulle mance

Ai sensi dell’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022, le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a titolo di liberalità, anche attraverso i mezzi di pagamento elettronici:

L’imposta sostitutiva del 5% trova applicazione per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance.

Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese rappresenta una franchigia: pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

L’imposta sostitutiva del 5% è applicata dal sostituto d’imposta, il quale è tenuto a:

Nella Certificazione Unica 2024 è stata quindi inserita un’apposita sezione, denominata “Somme assoggettate ad imposta sostitutiva”, costituita dai punti da 651 a 663, al fine di indicare i dati relativi all’applicazione nel periodo d’imposta 2023 della suddetta imposta sostitutiva del 5% sulle mance o della tassazione ordinaria, considerando anche gli eventuali rapporti di lavoro con altri soggetti.

Peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il punto 651 (“Reddito settore turistico”) va sempre compilato, anche in assenza di mance.

Nel caso in cui l’imposta sostitutiva del 5% non sia stata applicata dal sostituto d’imposta, se ne ricorrono i presupposti, il lavoratore dipendente può beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi (circ. Agenzia delle Entrate 29.8.2023 n. 26).

Trattamento integrativo per il comparto del turismo

Ai sensi dell’art. 39-bis del DL 48/2023, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte:

L’importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore deve essere indicato nella nuova casella 479 della Certificazione Unica 2024.

3.1.2 Comunicazione all’INPS dei dati dei fringe benefit e delle stock option del personale cessato nel 2023

Ai fini del rilascio delle Certificazioni Uniche 2024, i datori di lavoro devono comunicare all’INPS:

3.1.3 Compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane

Si ricorda che l’art. 1 co. 114 della L. 208/2015 ha disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipen­dente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 142/2001. Tale qualificazione fiscale non influisce però sul relativo regime previdenziale.

In relazione a tali compensi è necessario anche indicare, nella sezione dati anagrafici relativi al per­cettore delle somme, nel campo 8, il codice “Z3”, rilevabile dalla “Tabella G” sopra riportata.

3.2 Dati contributivi INPS

In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2024 devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta al­l’INPS, suddivisi tra:

Lavoratori del settore sportivo

Per effetto della riforma dello sport, ai sensi degli artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021, nell’area del dilettantismo devono iscriversi alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in relazione ai compensi corrisposti dall’1.7.2023:

Ai fini contributivi, in relazione a tali soggetti deve quindi essere compilata la nuova sezione 3-bis della Certificazione Unica 2024 relativa ai “Dati previdenziali e assistenziali”.

Lavoratori agricoli

La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

L’obbligo di certificazione viene infatti assolto dall’INPS, in base ai dati comunicati dal datore di la­voro tramite le dichiarazioni periodiche della manodopera occupata.

Soci di cooperative artigiane

Nell’apposita sezione 4 dei dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, la cui numerazione dei campi è slittata per effetto dell’inserimento delle nuove sezioni 3-bis e 3-ter, devono essere indicati i redditi ai fini previdenziali corrisposti ai soci di cooperative artigiane (codice “Z3” nel punto 8 della sezione dati anagrafici relativi al per­cettore delle somme), da riportare nel modello REDDITI 2024 PF (quadro RR, sezione I) del lavoratore.

Come sopra indicato, l’art. 1 co. 114 della L. 208/2015 ha disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipen­dente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 142/2001, ma tale qualificazione fiscale non influisce sul relativo regime previdenziale.

3.3 Dati contributivi di enti diversi dall’INPS

Nella sezione 5 “Altri Enti” dei dati previdenziali e assistenziali della Certificazione Unica 2024, la cui numerazione dei campi è slittata per effetto dell’inserimento delle nuove sezioni 3-bis e 3-ter, devono essere indi­ca­ti i dati relativi alla contribuzione afferente ad Enti diversi dal­l’INPS (es. Casse di previdenza e as­sistenza di medici, infermieri, psicologi, biologi, vete­rinari e giornalisti).

3.4 Dati ASSICURATIVI INAIL

Nella Certificazione Unica 2024 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già oggetto alla denuncia nominativa di cui all’art. 4 del DL 338/89, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti subordinati assicurati all’INAIL secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI al 30.6.2022.

La numerazione dei campi della sezione “Dati assicurativi INAIL” è slittata per effetto dell’inserimento delle nuove sezioni 3-bis e 3-ter.

In particolare, il punto 91 (“Qualifica”) deve essere compilato nell’ipotesi in cui il lavoratore appar­tenga ad una delle “Ulteriori categorie” previste dalla seguente tabella, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

3.5 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi di lavoro auto­no­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

Lavoratori del settore sportivo

Nella presente parte della Certificazione Unica 2024 devono essere indicati:

3.6 dati relativi alle “locazioni brevi”

Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2024 è inoltre presente il prospetto per indi­care i dati dei contratti di “locazione breve” e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.

L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, ha infatti introdotto una ritenuta sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, sti­pulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L’obbligo di applicazione della ritenuta riguarda gli intermediari immobiliari e i soggetti che gesti­sco­­­no portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che di­spongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai sud­detti contratti o intervengano nel loro pagamento (si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).

Tuttavia, in base a quanto previsto dall’art. 1 co. 595 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), a decorrere dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è ricono­sciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun pe­rio­do d’im­posta. Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svol­ta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 c.c. Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione im­mobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Nel prospetto in esame devono quindi essere indicati:

Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l’apposita casella.

Indicazione dei dati catastali dell’immobile locato

Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2024 de­­­vono essere compilati i punti 14, 15, 16, 17 e 18, relativi ai dati catastali dell’immobile locato (se­zione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno).

Comunicazione in forma aggregata

I dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo soggetto locatore pos­­sono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell’apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.

Per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve es­sere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.

3.7 Termine di trasmissione

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2024 deve avvenire entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Resta ferma la possibilità di dif­­ferire l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:

Potranno quindi essere trasmesse entro il 31.10.2024 (termine per la presentazione del modello 770/2024) le Certificazioni Uniche 2024 riguardanti, ad esempio:

Devono invece essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 18.3.2024, le Certificazioni Uniche 2024 riguardanti, ad esempio:

3.8 Modalità di trasmissione telematica

Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli “ordinari” delle Certifica­zio­ni Uniche 2024:

Nell’ambito del flusso telematico (c.d. “fornitura”) è possibile:

3.8.1 Suddivisione del flusso telematico

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT:

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. con­­sulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il so­sti­tut­o.

3.8.2 Tipologie di invii telematici

Gli invii possono essere:

Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento

Qualora il sostituto d’imposta o l’intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all’annulla­men­­­­­to di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso com­pren­­­sivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.

3.8.3 Software

Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito software.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il software di controllo della Certificazione Uni­ca 2024, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incon­gruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

3.8.4 Ricevuta di presentazione

Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate:

3.9 Comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei dati dei con­guagli dei modelli 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche 2024, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­­le Entrate anche la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato):

Il “quadro CT” deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipen­dente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.

Deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO” (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168) nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell’anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il “quadro CT” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 1).

Comunicazione delle variazioni

In ogni caso, il modello “CSO” deve essere utilizzato per comunicare le successive variazioni, ad esempio la variazione della sede Entratel, l’indicazione dell’intermediario o la modifica dello stesso (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2017 n. 51 e circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4).

3.10 Regime sanzionatorio

L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla pre­com­pilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uni­che, infatti, è prevista l’ap­pli­ca­zione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla sca­den­za ordinaria del 16.3.2024, la san­zione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

3.10.1 Ambito applicativo

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddi­tuali che non rilevano ai fini della pre­com­­pilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvi­gio­ni).

3.10.2 Correzione entro 5 giorni

Nei casi di errata trasmis­sio­ne, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione avviene entro i 5 giorni suc­ces­sivi alla scadenza.

A tali fini, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria, ora stabilita al 16 marzo, anche se il termine, cadendo di sabato, slitta a lunedì 18 marzo.

Pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve av­venire entro il 21.3.2024 (5 giorni dal 16.3.2024, anche se opera lo slittamento al 18.3.2024).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

A seguito dell’intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elabo­razione della dichiarazione precompilata, deve ancora es­sere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.

Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza “ordinaria” del 16 marzo.

3.10.3 Scarto dei file

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8253 stabilisce inoltre che, nel caso di:

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Da un punto di vista letterale, le suddette disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8253 sono riferite solo alla scadenza “ordinaria” del 16 marzo, anche se lo stesso provvedimento evidenzia che, a seguito dell’intervento della L. 205/2017, le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’e­labo­razione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di pre­sentazione del modello 770 (31 ottobre).

Sul punto è quindi necessario un chiarimento ufficiale.

3.10.4 Ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiara­zione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile.

Tale posizione dell’Agenzia delle Entrare appare tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravve­di­mento non è prevista a livello normativo.

Con la successiva ris. 23.5.2022 n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha infatti ammesso la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in relazione alle violazioni riguardanti la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, anch’esse funzionali ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

4 consegna della certificazione unica 2024 al contribuen­te-sosti­tuito

Il sostituto d’imposta deve:

Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2024, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costi­tuito:

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2024 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’im­posta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

4.1 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2024 devono essere indicati:

4.2 Dati contributivi INPS ed altri enti e dati assicurativi INAIL

La parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2024 riguardante i dati relativi alla con­tribuzione dovuta al­l’INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello “ordinario” (si vedano i precedenti § 3.2, 3.3 e 3.4).

4.3 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle prov­vigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi di lavoro auto­no­­mo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al mo­dello “ordinario”:

A differenza del modello “ordinario”, non sono invece previsti i riquadri relativi all’indicazione:

Nel modello “sintetico” non è inoltre prevista l’indicazione delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite.

4.4 dati relativi alle “locazioni brevi”

Nel modello “sintetico” della Certificazione Unica 2024 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.

Dati catastali dell’immobile locato

Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2024, a differenza del modello “ordinario”, non sono presenti i punti 14, 15, 16, 17 e 18, in cui indicare i dati catastali dell’immobile locato (sezione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno).

4.5 Sottoscrizione del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2024 anche me­diante sistemi di ela­bo­ra­zione automatica.

4.6 Termine di consegna

I sostituti d’imposta devono consegnare ai con­tri­­buenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2024 entro il 16.3.2024.

4.7 Modalità di consegna

I sostituti d’imposta, in luogo del­la consegna della Certificazione Unica 2024 in formato cartaceo, pos­sono tra­smetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

L’utilizzo di tale modalità è comunque esclusa qualora:

4.8 Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2023

Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi ero­gati nel 2023, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2024, ad esempio la Certi­fica­zio­ne Unica 2023 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso an­no, deve rilasciare:

4.9 Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all’Agenzia del­le Entrate

Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una Certificazione Unica 2024 diversa da quella tra­smes­­sa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contri­buen­te che, se inten­de avvalersi della dichiarazione pre­com­pilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà:

4.10 Rilascio della Certificazione relativa al 2024

La Certificazione Unica 2024, relativa al 2023, può essere utilizzata anche per certificare i dati re­la­­tivi all’anno 2024, fino all’approvazione di una nuova certificazione.

In tal caso, i riferimenti agli anni 2023 e 2024 contenuti nella Certificazione Unica 2024 e nelle re­la­tive istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di la­­­voro dipendente nel 2024, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore ces­sato.

4.11 Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certifi­ca­zione

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele ri­lascio al contri­­buen­­te-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione am­mi­ni­stra­tiva da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi del­l’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modi­ficato dal DLgs. 158/2015).

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base impo­nibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “me­ramente formale” e quindi non sanzionabile.

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