BONUS POS 2020-CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI TRACCIABILI
Bonus POS 2020: soggetti beneficiari
Il credito d’imposta sulle commissioni pagate per l’utilizzo del “POS” da parte degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni è previsto dall’art.22 D.L. 124/2019.
In particolare, l’agevolazione opera nella misura del 30% sulle commissione addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Commissioni riferite a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
Utilizzo del credito d’imposta e rilevanza fiscale
L’agevolazione in parola sarà utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Nel dichiarativo 2021, periodo d’imposta 2020, sarà previsto un apposito codice “credito d’imposta ” per indicare l’entità del credito spettante.
A stretto giro, l’Agenzia delle entrate pubblicherà, apposita risoluzione per l’individuazione del codice tributo da utilizzare in F24 in compensazione di debiti per imposte e tributi.
Inoltre, come da espresse previsioni legislative, l’agevolazione non sarà tassata né ai fini reddituali né ai fini IRAP.
I controlli dell’Agenzia delle entrate e il ruolo delle banche
Un ruolo specifico è riconosciuto alle banche; quest’ultime sono tenute a comunicare all’Agenzia delle entrate, il totale delle commissioni addebitate all’esercente; in tal modo l’Agenzia delle entrate è nella condizione di poter verificare il legittimo utilizzo del credito d’imposta da parte del soggetto beneficiario.
A tal proposito, con provvedimento datato 29 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha reso noto i dati da comunicare.
In particolare, i soggetti prestatori dei servizi di pagamento POS o altre infrastrutture di pagamento, operanti su tutto il territorio nazionale, comunicano:
- codice fiscale dell’esercente;
- mese e l’anno di addebito;
- numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
In previsione di ciò, la trasmissione deve essere effettuata tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID). Trasmissione da effettuarsi entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
In aggiunta a quanto detto sopra, gli stessi operatori finanziari sopra citati, sono inoltre tenuti a comunicare agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti tracciabili
Individuato il credito d’imposta, è da specificare che nessuna sanzione è disposta in capo all’esercente laddove non accetti il pagamento tramite strumenti tracciabili. Ad onor del vero, il D.l 124/2019, prevedeva si applicasse una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Comunque in fase di conversione in Legge del decreto tale previsione sanzionatoria è stata abrogata.