Bonus investimenti transizione 5.0 solo in chiave green
L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”) disciplina un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
La spettanza del beneficio è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Esclusioni
Sono escluse:
- le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.
L’agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati:
- nel 2024 e 2025;
- in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Riduzione dei consumi energetici
I suddetti investimenti sono oggetto dell’agevolazione in esame a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
- in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel DM attuativo di prossima emanazione (art. 38 co. 9 del DL 19/2024).
Come si vedrà nel prosieguo, sono previste misure differenti del credito d’imposta in relazione al grado di riduzione dei consumi energetici.
Estensione dei beni di cui all’Allegato B
Ai fini dell’agevolazione in esame, rientrano tra i beni di cui all’Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici come sopra esposto, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 co. 1 lettere a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181, vale a dire:
- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.
Nelle more della formazione del registro, tenuto dall’ENEA, previsto dall’art. 12 co. 1 del DL 181/2023, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle citate lettere a), b) ec).
Spese per la formazione
Sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Si tratta, in particolare, delle seguenti spese:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Tali spese sono agevolabili:
- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;
- in ogni caso, sino al massimo di 300.000 euro;
- a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito DM.
Investimenti esclusi
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati a:
- attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Misura del credito d’imposta
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili (art. 38 co. 7 e 8 del DL 19/2024).
Misura del credito d’imposta transizione 5.0 | Riduzione consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale | Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa) |
35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 15% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni; 5% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni | Non inferiore al 3% | Non inferiore al 5% |
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni | Superiore al 6% | Superiore al 10% |
45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni | Superiore al 10% | Superiore al 15% |
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Procedura per l’accesso all’agevolazione
Per l’accesso al beneficio:
- le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) le certificazioni “tecniche”, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto;
- ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con DM. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”;
- il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.
Certificazioni “tecniche”
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 co. 11 del DL 19/2024):
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Con il DM attuativo saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono in ogni caso compresi:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al DM e ai relativi provvedimenti attuativi.
Spese di certificazione per le PMI
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17
- del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell’operazione di versamento);
- decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante;
- entro il 31.12.2025.
L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
In ogni caso, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo effettivamente utilizzabile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni
Il credito d’imposta non è soggetto:
- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).
Impossibilità di cedere/trasferire il credito d’imposta
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Irrilevanza fiscale dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Rideterminazione in caso cessione a terzi o destinazione a finalità estranee
Viene previsto il “recapture” dell’agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:
- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
In tal caso:
- il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
- il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Investimenti sostitutivi
Per espressa disposizione normativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all’art. 1 co. 35 e 36 della L. 205/2017.
Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016; attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Obblighi documentali
Oltre alla documentazione richiesta per l’accesso al beneficio, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni ulteriori adempimenti documentali.
Conservazione di idonea documentazione
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Dicitura in fattura
Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
Certificazione della documentazione contabile
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.
Cumulabilità
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
- il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020
- il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023.
Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Viene inoltre disposto che in merito alla cumulabilità del credito transizione 5.0 resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.