bonus di 200 euro e 350 euro ai lavoratori autonomi
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito, anche decreto Aiuti), all’articolo 33, comma 1, prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum (a seconda dei casi di € 200 ovvero di € 350) a favore:
che non abbiano già fruito dell’indennità in qualità di lavoratori dipendenti e assimilati (articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti).
L’attuazione della norma
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 19 agosto 2022, pone la disciplina di dettaglio per il riconoscimento dell’indennità una tantum in commento, individuando i soggetti beneficiari, i requisiti, la misura, la modalità di presentazione della domanda, nonché la dotazione finanziaria e il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse stanziate.
L’INPS con circolare n. 103 del 26/9/2022 ha fornito istruzioni operative, in verità lacunose.
Possono accedere all’indennità una tantum | |
Lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS | Articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 |
Lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS; | Articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613 |
Lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione; | Articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 |
Pescatori autonomi che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, anche quando sono associati in cooperative o compagnie | Legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne” |
Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici | Articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, |
Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri |
Importo spettante
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.
L’indennità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Caratteristica dell’indennità e requisiti
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del Tuir; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
I lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti | |
Reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro | Il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2). Nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. |
Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022 | Trattasi della data di entrata in vigore del decreto Aiuti |
Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18/5/2022 | Non occorre la partita iva per gli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Questi, possono accedere al beneficio solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022. Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato. |
Avere effettuato entro il 18/5/2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18/5/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità. | Il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022. Per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale. |
Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti | L’indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota (compresa APE sociale). |
Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti | Trattasi di coloro che hanno già percepito il contributo in qualità di lavoratori dipendenti o pensionati. |
Sembra evidente che sia il decreto interministeriale sia la Circolare INPS (che ripete pedissequamente il testo del decreto) abbiano trascurato nella determinazione del limite di reddito (€ 35.000 ovvero € 20.000) i redditi soggetti ad imposta sostitutiva che non entrano nel quadro RN del modello redditi (quali i forfetari e le locazioni a cedolare secca).
Presentazione della domanda | |
INPS | I lavoratori che presentano tutti i requisiti, al fine di ricevere l’indennità una tantum, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. |
CASSE PROFESSIONALI | I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti. |
Il bonus è a “rubinetto”, una volta esaurite le risorse stanziate si chiude l’erogazione.
Procedura
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono:
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta:
I contenuti della dichiarazione sostituiva di atto notorio Dichiara | |
a | di essere lavoratore autonomo/libero professionista |
B | di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 |
C | di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti |
D | di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro |
E | di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro |
F | di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS |
G | nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria |