Autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato per l’emergenza COVID – Modalità di compilazione semplificata

1 premessa

L’art. 1 co. 13 – 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. “Temporary Framework”, nei limiti fissati dalla Quinta modifica).

Il DM 11.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 20.1.2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione è fissato al 30.11.2022 (termine così prorogato, rispetto all’originario 30.6.2022, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822).

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.10.2022 n. 398976 sono state apportate modifiche al modello di autodichiarazione, alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche, introducendo una modalità di compilazione semplificata.

2 compilazione semplificata dell’autodichiarazione

Nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ri­ce­vuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la nuova casella “ES”.

Barrare tale casella consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

A tal fine, devono tuttavia essere rispettate specifiche condizioni.

3 Condizioni

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dall’1.3.2020 al 30.6.2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate);
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), del medesimo Quadro temporaneo.

3.1 Scelta facoltativa

La suddetta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo quindi gli aiuti nel quadro A).

3.2 Esclusione degli aiuti IMU

Sono tuttavia esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel quadro A; pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

4 Decorrenza

Il nuovo modello di autodichiarazione sostituisce il precedente a partire dal 27.10.2022, ferma re­stando la scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione fissata al 30.11.2022.

Autodichiarazione già inviata

Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’intro­du­zione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

5 Obbligo di compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del modello REDDITI 2022

Le istruzioni aggiornate per la compilazione dell’autodichiarazione precisano che in caso di compilazione della casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022 (righi RS401 – RS402).

In tal caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righi relativi all’IMU), non pos­sono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per l’esonero dalla compilazione del quadro RS.

6 Modello REDDITI 2022 già presentato

Le istruzioni precisano inoltre che qualora sia già stato inviato il modello REDDITI 2022 senza l’in­dicazione degli aiuti in questione nel prospetto “Aiuti di Stato”, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività.

Ove si intenda comunque avvalersi della modalità di compilazione “semplificata”, barrando la suddetta casella “ES”, è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto “Aiuti di Stato” i predetti aiuti non indicati nel modello originario.

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